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Reato ambientale: ultime sentenze

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Applicabilità delle sanzioni amministrative per la normativa della normativa paesaggistica; estinzione del reato ambientale; lesione dell’ambiente.

Gestione dei rifiuti e responsabilità dell’amministratore

Le operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti con modalità illecite ed in palese violazione delle prescrizioni autorizzative e delle disposizioni di sicurezza: in assenza di qualsivoglia dispositivo di sicurezza, accumulo indistinto dei materiali, assenza di elementi impermeabili con fuoriuscita di esalazioni, non possono essere ignote al prevenuto che, oltre ad essere amministratore unico della società, risulta essere anche operaio il quale non può essere ritenuto esente dalla responsabilità del reato ambientale della gestione non autorizzata di rifiuti.

Tribunale Lecce sez. II, 11/05/2021, n.959

Esimente della lieve entità: si applica nei reati ambientali?

In tema di reati ambientali non trova applicazione l’esimente della lieve entità, di cui all’art. 131 bis c.p. quando si sia verificato più di un episodio in cui l’imputato abbia prelevato rifiuti pericolosi e non per portarli presso la sua abitazione al fine di rivenderli; ciò anche perché in tema di lesività il reato ambientale non può essere ritenuto di lieve entità per il sol fatto che non sia immediatamente percepibile dalla collettività.

Corte appello Perugia, 18/05/2022, n.212

Decreto sulla responsabilità degli enti

Il reato ambientale che non sia tassativamente indicato dal decreto sulla responsabilità degli enti non può essere contestato alla persona giuridica, con un’interpretazione per analogia, per affermare la sua responsabilità. Dal complesso delle norme del decreto legislativo 231/2001 emerge, infatti, che il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti giuridici non prevede la possibilità di applicare le incriminazioni vigenti anche a reati analoghi se non tassativamente previsti dalla norma. Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di una raffineria contro la condanna per sversamento di idrocarburi da uno dei serbatoi. La Suprema corte sottolinea come trattasi di reato previsto dall’articolo 6, lettere a) e d) , del decreto legge 172/2008, di cui però non si trova traccia nel catalogo dei reati di cui al decreto legislativo 231/2001.

Cassazione penale sez. III, 09/07/2021, n.2234

Reati ambientali e speciali cause di non punibilità

La speciale causa di non punibilità di cui all’art. 257, comma 4, d.lg. n. 152 del 2006 trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riguardo a reati ambientali diversi da quello per il quale è intervenuta la bonifica del sito inquinato, contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento, sicché non può estendersi alla fattispecie di cui all’art. 677, comma 2, c.p., rientrante nel novero delle contravvenzioni concernenti la salvaguardia dell’incolumità pubblica e non nel “genus” degli illeciti ambientali.

Cassazione penale sez. III, 23/03/2021, n.13281

Reati ambientali: accertamenti

La particolarità degli accertamenti richiesti in particolaremente richiesto re di aspetti ambientali, nei casi cui l’oggetto specie della verifica è suscettibile di richiedeni mutamenti, modalità operativa particolarmente specificatamente tecnico, non soltanto sotto il profilo meramente tecnico, che giustificano l’adozione di provvedimenti articolati, i quali, facendo contemporaneo ricorso a più istituti disciplinati dal codice di rito, assicurino comunque le garanzie di difesa, garantendo, nel contempo, le esigenze investigative.

Cassazione penale sez. III, 19/01/2021, n.9954

Spedizione illegale di rifiuti

In tema di reati ambientali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cp costituzione spedizione illegale di rifiuti quella ottenuta attestazione dei soli rifiuti per cui sussiste un obbligo generale di informazione ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento Ce n. 1013/2006, ma avente ad oggetto anche rifiuti diversi, per la cui spedizione sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva ex art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento.

(Fattispecie relativa al sequestro preventivo di rifiuti tessili miscelati con rifiuti non rientranti nell’allegato III – cd Elenco verde – del Regolamento CE n. 1013/2006, ma inclusi nel successivo allegato IV, la cui destinazione all’esportazione non era stata preceduta da notifica e autorizzazione preventiva).

Cassazione penale sez. III, 18/09/2020, n.32737

Reati ambientali: l’attribuzione della delega di funzioni

In tema di realtà ambientali, l’attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest’ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della “ culpa in vigilando”. (Fattispecie in cui è stata esclusa la tutela del dovere di controllo del delega, in considerazione del fatto che al loro erano scritte irregolarità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti del tutto marginali, derivanti dalle modalità difformità rispetto alle dell’autorizzazione integrata ambientale).

Cassazione penale sez. III, 03/03/2020, n.17174

Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione

Le acque reflue non ricollegabili al metabolismo umano o non provenienti dalla attività domestica hanno carattere industriale e, conseguentemente, il loro sversamento sul terreno integra un reato ambientale. Sulla base di questo ragionamento la Cassazione ha confermato la condanna inflitta al rappresentante di una società di autolavaggio che scaricava al suolo le acque sporche attraverso un tubo sottotraccia.

Per la Corte, tale condotta integra il reato di cui all’articolo 137 del codice unico ambientale, in quanto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non civili “in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate”.

Cassazione penale sez. III, 21/07/2016, n.51889

Reato di inquinamento ambientale

Ai fini dell’integrazione del reato di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis c.p., introdotto dalla l. n. 68 del 2015, il requisito dell’abusività della condotta sussiste qualora essa si svolga nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime; il concetto di condotta abusiva va, quindi, inteso in senso ampio, anche alla luce della direttiva 2008/99/CE, comprendente non solo quella realizzata in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche quella in violazione di prescrizioni amministrative.

Cassazione penale sez. III, 21/09/2016, n.46170

Domanda di compatibilità paesaggistica: estingue il reato ambientale?

La domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1 commi 37 ss., l. 15 dicembre 2004 n. 308 rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative; ciò si desume dalla lettera stessa della legge (cfr. art. 1, comma 37, cit.), la quale ha riguardo ai soli effetti penali, senza menzionare in alcun modo quelli amministrativi, sia dalla mancanza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio, che è la risultante di un complesso bilanciamento di interessi, con plausibile limitazione dell’operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche.

Consiglio di Stato sez. VI, 28/06/2016, n.2843

Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali

Da ultimo, si evidenzia che, come già più volte affermato dalla Sezione, la domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1 della l. n. 308/2004 rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative. Ciò è desumibile dalla lettera stessa della legge (cfr. art. 1, comma 37, cit.), la quale ha riguardo ai soli effetti penali, senza menzionare in nessun modo quelli amministrativi, vista, altresì, la mancanza di norme di coordinamento con la disciplina concernente il condono edilizio, che è la risultante di un complesso bilanciamento di interessi, con plausibile limitazione dell’operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 26/01/2015, n.90

Estinzione del reato ambientale

Quanto alla rappresentata esigenza di esitare preventivamente l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla legge 308/2004, sarà sufficiente ricordare che la giurisprudenza, ivi inclusa quella fin qui richiamata, è attestata nel ritenere che, nel vigente quadro legislativo, tale accertamento è inteso al conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative; in ogni caso, l’art. 1 comma 37, lettera a), circoscrive l’applicazione del beneficio alle tipologie edilizie previste e assentite ‘dagli strumenti di pianificazione paesaggistica’.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 27/02/2015, n.452

Inquinamento idrico

In tema di inquinamento idrico, al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità di cui all’art. 64, n. 4, c.p. perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’art. 137 d.lg. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62, n. 6, c.p. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva.

Cassazione penale sez. III, 02/10/2014, n.3199

Condono ambientale 

I procedimenti di condono “ex lege” n. 326 del 2003 e quelli di condono ambientale “ex lege” n. 308 del 2004 sono del tutto autonomi in quanto disciplinati da fonti normative distinte e governati da presupposti ed effetti tra loro eterogenei. Nello specifico, il mini – condono ex l. n. 308 del 2004 ha effetti solo in ambito penale, estinguendo il reato ambientale, mentre non esplica effetti per quanto riguarda l’applicabilità del condono e delle sanzioni amministrative.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 07/06/2013, n.3034

Mini condono paesaggistico e reato ambientale

Il c.d. mini condono paesaggistico di cui alla l. n. 308 del 2004 ha effetti solo nell’ambito penale, estinguendo il reato ambientale, mentre non esplica effetti per quanto riguarda l’applicabilità delle sanzioni amministrative, per violazione della normativa paesaggistica, comprese quelle demolitorie.

L’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento realizzato, presentata ai sensi dell’art. 1 commi 37 e 39, l. 15 dicembre 2004 n. 308 ha rilievo ai soli fini di estinzione del reato penale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e fermo, in ogni caso, che la norma circoscrive l’applicazione del beneficio alle tipologie edilizie previste e assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 03/01/2013, n.90

Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica

La presentazione di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della l. n. 308 del 2004 permette di conseguire solo una sanatoria ai fini penali, con estinzione del reato ambientale scaturente dalla fattispecie di abusiva edificazione, ferma rimanendo, tuttavia, l’applicabilità delle sanzioni amministrative.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 06/09/2012, n.3775

Danno ambientale e prova del pregiudizio non patrimoniale 

Il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’ambiente, non presuppone che il responsabile sia condannato per reato ambientale, in quanto il danno non patrimoniale, conseguente all’ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente garantito, quale è l’ambiente, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, in tema di diritti inviolabili relativi alla persona non aventi natura economica.

Cassazione civile sez. III, 10/10/2008, n.25010

Tutela giuridica del paesaggio

In tema di protezione delle bellezze naturali il generico rinvio all’art. 20 l. 28 febbraio 1985 n. 47, effettuato dall’art. 181 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, che ha sostituito l’art. 163 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, allo scopo di individuare la sanzione applicabile alla esecuzione di opere in assenza dell’autorizzazione, deve intendersi a quella fissata dalla lett. c) del citato art. 20, non essendo possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il “vulnus” all’assetto paesaggistico non è dipendente dall’entità e dal grado di tali

Cassazione penale sez. III, 20/06/2006, n.23696

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Pubblicato : 9 Novembre 2022 04:30