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Reati per cui non si va in carcere

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(@mariano-acquaviva)
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Condanna penale: si finisce sempre in prigione? Come evitare il carcere? Quali reati sono puniti con la sola pena pecuniaria o con pene diverse dalla reclusione?

L’ordinamento giuridico italiano sanziona le condotte illecite attingendo da un sistema sanzionatorio molto vario, con “punizioni” proporzionate alle infrazioni. Ad esempio, chi parcheggia in doppia fila rischia una contravvenzione economica, mentre chi investe una persona potrebbe rischiare anche il carcere. Nel settore penale, la pena per definizione è la reclusione; tuttavia, come vedremo in questo articolo, esistono reati per cui non si va in carcere.

La legge prevede infatti reati puniti solamente con una sanzione economica (multa o ammenda) oppure con lavori di pubblica utilità. Anche quando stabilisce la reclusione, poi, esistono istituti giuridici che consentono all’imputato di evitare la galera ottenendo sconti di pena oppure la neutralizzazione della condanna. Insomma: ci sono reati per cui non si va in carcere, vuoi perché la legge non lo contempla affatto, vuoi perché, pur essendo astrattamente prevista la reclusione, concretamente non si dà luogo ad essa, neppure in caso di condanna.

Reati puniti solo con pena pecuniaria

Tra i reati per cui non si va in carcere rientrano senz’altro quelli per i quali la legge non prevede affatto la reclusione; in caso di condanna, dunque, non si potrà mai finire in prigione perché tale punizione non è contemplata.

I reati puniti con la sola pena pecuniaria sono in realtà molto rari e, a seguito della depenalizzazione del 2016 [1], essi sono oramai scomparsi dal Codice penale, in quanto tramutati in illeciti amministrativi puniti appunto con sanzioni pecuniarie.

Ad esempio, è punito con la sola pena pecuniaria il reato di minacce non gravi: chiunque minaccia altri prospettandogli un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Reati puniti con pene alternative alla reclusione

Esistono poi reati per cui non si va in carcere perché il legislatore consente al giudice di scegliere una pena alternativa a quella della reclusione: in altre parole, pur prevedendo il carcere come pena, al giudice viene concessa la possibilità di sceglierne una diversa.

È il caso dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione prevista dal testo unico sull’immigrazione [2]: il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna (anche in sede di patteggiamento) per taluno dei reati dolosi riguardanti l’immigrazione, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ancora più evidente è quanto accade per il reato di diffamazione [3]: la legge consente al giudice di scegliere tra la reclusione o la pena pecuniaria (multa), anche nell’ipotesi di diffamazione aggravata.

Il Codice penale dice infatti che chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro; se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Reati puniti con pene diverse dalla reclusione

Esiste poi un’altra categoria di reati per cui non si va in carcere perché la legge non prevede venga comminata la reclusione ma una pena di tipo diverso, e cioè la permanenza domiciliare ovvero il lavoro di pubblica utilità.

Secondo la legge [4], la pena della permanenza domiciliare comporta l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di detenzione.

Il giudice può altresì applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, solo su richiesta dell’imputato. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Queste pene sono previste solamente per i reati di competenza del giudice di pace: si tratta dunque di delitti minori, come le lesioni lievissime, le minacce non gravi, la diffamazione semplice, ecc.

Reati: quando non si va in carcere?

Oltre alle ipotesi viste nei paragrafi precedenti, anche per i reati per cui è previsto il carcere è possibile “sfuggire” alla gattabuia. Come? Ottenendo sconti di pena o accedendo a misure alternative alla prigione.

Per le pene inferiori ai due anni, la legge prevede il beneficio della sospensione condizionale della pena: in pratica, la condanna viene del tutto neutralizzata, cosicché il reo non dovrà scontare nemmeno un solo giorno dietro le sbarre.

Per i reati puniti con reclusione non superiore nel minimo a due anni oppure con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la legge esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale [5].

Per pene fino a quattro anni di reclusione è possibile invece accedere alle misure alternative alla detenzione (nello specifico, all’affidamento in prova ai servizi sociali), evitando così di andare in carcere.

Se non ci sono particolari aggravanti o altre circostanze che lasciano presupporre la particolare serietà del reato, il giudice può concedere le attenuanti generiche, con conseguente sconto della pena pari a un terzo rispetto a quella che sarebbe stata normalmente inflitta.

Un altro sconto di pena, sempre pari a un terzo, può derivare dalla scelta di un rito premiale, come ad esempio il patteggiamento oppure il giudizio abbreviato.

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Pubblicato : 19 Febbraio 2023 17:15