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Rc auto: ultime sentenze

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Sottoscrizione di una polizza Rc auto; sospensione della copertura assicurativa; danni derivanti da sinistro stradale; obbligo dell’assicuratore di risarcire i danni al terzo.

Circolazione di veicoli in area demaniale: responsabilità e risarcimento danni

Ai fini della riconducibilità di un sinistro alla circolazione stradale, funzionale all’applicabilità della normativa di cui all’art. 2054 c.c. e della r.c. auto obbligatoria non rileva la questione dell’equiparabilità o meno dell’area demaniale alla strada pubblica o ad area ad essa equiparata, in quanto a seguito della soluzione nomofilattica adottata dalla Sezioni Unite della Cassazione, per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Cassazione civile sez. III, 20/04/2022, n.12554

Azione diretta nei confronti dell’assicurazione del veicolo antagonista

In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l’art. 122 cod. ass. stabilisce l’obbligo assicurativo in capo a chiunque pone un circolazione un veicolo, ciò non significa che l’inadempimento di tale obbligo comporti l’inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile; qualora infatti il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell’azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all’origine dell’assicurazione obbligatoria della r.c. auto.

Cassazione civile sez. III, 17/01/2022, n.1179

Danno provocato da veicolo circolante in area recintata

A seguito della decisione delle Sezioni Unite n. 21983/2021, per quanto attiene al concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’applicabilità della connessa assicurazione obbligatoria, il criterio discretivo al quale assegnare rilievo ai fini dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve rinvenirsi nell’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale, criterio che si sostituisce a quello dell’apertura dello spazio ad « un numero indeterminato di persone »; ne consegue che l’inapplicabilità della normativa in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto riguarda, in via esclusiva, i casi in cui il veicolo sia stato utilizzato in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. ed alla disciplina del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 quali, esemplificativamente, gli usi del veicolo non come mezzo di trasporto e gli usi anomali, cioè non conformi alle caratteristiche del veicolo ed alla sua funzione abituale.

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2021, n.40607

Assicurazione obbligatoria Rc auto: ambito di applicabilità

Per l’assicurato-danneggiante rimangono non coperte da assicurazione per la r.c. auto l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del Codice della strada concernente l’uso quale mezzo di trasporto, come pure l’ipotesi dell’utilizzazione anomala del mezzo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale.

Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21983

Diritto al risarcimento del danno

In tema di Rc auto, in caso di incidente in cui il proprietario del veicolo viaggiava come soggetto trasportato, la qualità di vittima prevale su quella di assicurato, con la conseguenza che il proprietario ha diritto al risarcimento de danno. A dirlo è la Cassazione, secondo cui il proprietario che al momento del sinistro si trovava in macchina senza essere alla guida deve ottenere l’indennizzo pieno per il danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità nell’incidente.

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12901

Assicurazione RC auto: obbligo

Un veicolo, anche se immobilizzato su un parcheggio privato sorvegliato ed inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche, se è ancora immatricolato in uno Stato membro e non è mai stato regolarmente ritirato dalla circolazione, secondo la legislazione nazionale applicabile, continua a rientrare, per tutto il periodo in questione, nell’ambito dell’obbligo di assicurazione.

Corte giustizia UE sez. V, 29/04/2021, n.383

Veicolo parcheggiato in suolo privato in attesa della demolizione

La Rc auto è obbligatoria anche per il veicolo non più idoneo alla circolazione e parcheggiato su suolo privato in attesa della demolizione. A dirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea giudicando su in caso polacco. Per i giudici europei, a meno che il veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro.

Corte giustizia UE sez. V, 29/04/2021, n.383

Sospensione della copertura assicurativa

Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all’assicurato dell’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.

Tribunale Napoli sez. II, 17/05/2019, n.5118

Assicurazione Rc auto

In materia di assicurazione per la r.c. auto, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre il mezzo assicurato, ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti.

Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato e, non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c., ne’ pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.

Tribunale Parma sez. I, 13/03/2019, n.431

Risarcimento dei danni al terzo danneggiato

Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all’assicurato dell’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.

Tribunale Napoli sez. II, 17/05/2019, n.5118

L’operatività della garanzia per la Rc auto

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per le quali esso può circolare. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia dell’automezzo, sempre che rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche.

Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1280

Danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico

La clausola presente nel contratto in cui si esclude la copertura assicurativa per danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate ha lo scopo di escludere dalla copertura i danni derivanti da sinistro stradale normalmente coperti da apposite polizze RC auto; viceversa ivi rientrano i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa, connessi all’esecuzione dei lavori, attività nella quale deve farsi rientrare anche il trasporto dei materiali attraverso mezzi pesanti.

Tribunale Cuneo, 20/06/2019, n.511

Circolazione stradale e posizione di arresto del veicolo

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

Cassazione civile sez. III, 07/06/2018, n.14745

Rc auto: la clausola che indica il centro riparazioni per auto

La clausola contenuta in un contratto di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, con la quale il contraente assicurato si impegna ad utilizzare per le riparazioni il centro indicato dall’impresa assicuratrice, non costituisce una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto delimitativa dell’oggetto, né una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lg. n. 206/2005 (Codice del consumo), in quanto il contraente, al momento della stipula del contratto, non fa altro che assumere una libera scelta in virtù della quale egli ottiene i vantaggi descritti in polizza, mentre a lui viene semplicemente imposto di rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio garantito dall’assicuratore.

Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11757

Diritto al risarcimento dei danni da Rc auto

Atteso che dalla richiesta ex art. 22 della legge n. 990/1969 certamente non conseguono per l’autore effetti sfavorevoli, essendo essa per converso volta all’acquisto e alla salvaguardia — determinando l’interruzione della prescrizione — del diritto al risarcimento dei danni da r.c. auto, del relativo compimento il minore deve ritenersi invero senz’altro capace. Analogamente deve dirsi del mandato, conferito (come nella specie) ad un legale o a un terzo incaricato.

Cassazione civile sez. III, 13/10/2017, n.24077

Obbligo dell’assicuratore di risarcire il terzo danneggiato

Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all’assicurato dell’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso un nesso di causalità tra il ritardo del subagente, nella comunicazione dell’avvenuto pagamento del premio, e la responsabilità della compagnia assicuratrice per i danni cagionati dall’assicurato a terzi).

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2017, n.4112

Il terzo trasportato può agire nei confronti dell’assicuratore del vettore?

Il terzo trasportato può giovarsi dell’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. nei confronti dell’assicuratore del vettore anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato, poiché tale azione non è condizionata all’accertamento della responsabilità dell’incidente, e quindi alla stessa identificazione del veicolo antagonista, né al fatto che quest’ultimo sia assicurato per la r.c. auto.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2017, n.16477

La clausola che obbliga a rivolgersi a una carrozzeria convenzionata è vessatoria?

In tema di contratto di assicurazione RC auto, la clausola che imponga al contraente, nel caso di azione ex art. 149 cod. ass., di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata a pena la decurtazione di 80,00 euro dal danno subito, indipendentemente dalla previsione di un modesto sconto sul premio netto annuo, rientra tra quelle che l’art. 33 D.L.vo n. 206/2005 presume vessatorie e, come tali, nulle.

Tribunale Torino sez. III, 06/07/2017, n.3605

Assicurazione Rc auto: risarcimento del danno

Il danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali, laddove abbia la capacità di fornire personalmente all’assicuratore per la r.c. auto i documenti necessari per ottenere il risarcimento. Solo dopo eventuale opposizione al risarcimento da parte dell’assicuratore, avrebbe avuto la necessità di munirsi di un difensore per farsi assistere e, se questi avesse raggiunto un accordo stragiudiziale e avesse svolto una attività preclusa alla parte danneggiata in termini di competenze, avrebbe avuto diritto alle spese legali.

Giudice di pace Lodi, 07/02/2017, n.68

Azione diretta del danneggiato

In tema di circolazione stradale e assicurazione, l’art. 144, comma 3 cod. ass. svolge la funzione di rendere opponibile all’assicuratore r.c. auto quelle dichiarazioni che altrimenti non lo sarebbero, peraltro assicurando loro un valore probatorio, di mera presunzione di verità “iuris tantum”, superabile mediante prova contraria, certamente nettamente distinto rispetto alla prova legale propriamente detta.

Tribunale Rovereto, 06/09/2016

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Pubblicato : 9 Novembre 2022 06:00