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Rapporti tra consorzio e consorziati: cosa dice la legge

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(@mariano-acquaviva)
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Come si costituisce un’associazione di imprese? Cosa deve contenere il contratto di consorzio? Come funziona l’autonomia patrimoniale dei consorzi esterni?

Si dice spesso che “l’unione fa la forza”; ciò è vero anche in campo imprenditoriale. Quando due o più imprese ritengono di non poter affrontare le sfide del mercato contemporaneo, possono decidere di mettersi stabilmente insieme per creare una sorta di “associazione di imprese”. Questo accordo prende il nome di consorzio. Con questo articolo ci occuperemo di una specifica questione: vedremo cioè cosa dice la legge a proposito dei rapporti tra consorzio e consorziati.

Come si dirà, il Codice civile lascia ampia autonomia all’atto costitutivo, cioè al contratto con cui le imprese danno vita al consorzio. Ciò significa che è possibile prevedere le condizioni più diverse, come ad esempio l’obiettivo della cooperazione, la durata, i requisiti d’accesso, le cause di esclusione e di recesso, ecc. Ma non andiamo troppo oltre. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa dice la legge a proposito dei rapporti tra consorzio e consorziati.

Cos’è un consorzio?

Il consorzio è un accordo con cui due o più imprese decidono di mettersi insieme per affrontare le sfide del mercato.

Per essere più precisi, il Codice civile [1] dice che il consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il consorzio è quindi una forma associativa con la quale più imprenditori decidono di unirsi per realizzare una finalità in comune.

Il consorzio non comporta alcuna fusione tra le imprese che ne fanno parte: ciò significa che ogni “consorziato” mantiene in vita la propria organizzazione e rimane indipendente dagli altri, con eccezione degli aspetti che hanno deciso di gestire in comune.

Consorzio: cosa deve prevedere il contratto?

La legge [2] disciplina il contenuto minimo che deve avere ogni contratto di consorzio. Per la precisione, l’atto costitutivo, stipulato rigorosamente per iscritto, deve prevedere:

  • l’oggetto e la durata del consorzio. Se non è stabilito nulla, la durata si presume di dieci anni);
  • la sede dell’ufficio, con riferimento solo ai consorzi esterni, cioè a quelli che interagiscono con gli altri attori del mercato (di seguito se ne parlerà più approfonditamente);
  • gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
  • le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
  • le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
  • i casi di recesso e di esclusione;
  • le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Come funziona un consorzio?

Una volta costituito, il consorzio funziona come un’associazione. Le decisioni vengono assunte, a maggioranza, da un’assemblea alla quale partecipano tutte le imprese consorziate. Il contratto può però prevedere meccanismi decisionali diversi.

Con una disposizione molto simile a quella stabilita per il condominio, il Codice civile [3] dice che le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o al contratto possono essere impugnate davanti al tribunale entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione.

Il contratto di consorzio, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutte le imprese partecipanti. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [4].

Quando si scioglie un consorzio?

È sempre il Codice civile [5] a stabilire quando si scioglie un consorzio:

  • per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
  • per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
  • per volontà unanime dei consorziati;
  • per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa;
  • per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
  • per le altre cause previste nel contratto.

Rapporti tra consorzio e consorziati: come funzionano?

Con riferimento ai rapporti tra consorzio e consorziati, la legge stabilisce un regime di autonomia patrimoniale con esclusivo riferimento ai consorzi esterni (o con attività esterna). Di cosa si tratta?

Il consorzio con attività esterna è quell’associazione di imprese che si presenta sul mercato come un soggetto terzo rispetto ai soggetti che lo costituiscono. Ciò a differenza del consorzio interno, che è un accordo che ha rilevanza solamente tra gli imprenditori consorziati.

Nel caso di consorzio esterno, l’ente viene riconosciuto anche all’esterno, ha organi di amministrazione e rappresentanza legale che rispondono nei confronti dei terzi ed ha autonomia patrimoniale, cioè un patrimonio comune (cosiddetto fondo consortile) che risponde delle obbligazioni assunte nell’interesse del consorzio.

Grazie a queste caratteristiche, i rapporti economici tra consorzio e consorziati funzionano in questa maniera:

  • per i debiti contratti nell’interesse del consorzio dal soggetto che ne ha la legale rappresentanza (il presidente, ad esempio), l’ente ne risponderà nei limiti del fondo consortile, senza che i creditori possano rivalersi anche sui singoli patrimoni delle imprese;
  • per i debiti delle singole imprese, il consorzio non avrà nulla da temere, in quanto i creditori delle consorziate non possono rivalersi sul fondo consortile.

Sempre in merito ai rapporti tra consorziati e consorzio, un’ultima parola va spesa in merito alla restituzione delle quote pagate dalle imprese nel caso in cui venga effettuato il recesso.

Ebbene, per quanto riguarda la quota versata all’impresa che ha esercitato il recesso, parte della dottrina ritiene che non possa essere liquidata, in quanto la legge stabilisce espressamente che, almeno limitatamente ai consorzi esterni, per tutta la durata del contratto i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo [6].

Secondo altro orientamento, invece, all’impresa che è uscita dal consorzio spetterebbe la liquidazione della propria quota.

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Pubblicato : 7 Gennaio 2023 17:00