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Rapina con la mascherina anti-covid e poi chiede di essere assolto

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(@raffaella-mari)
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Del tutto irrilevante che la mascherina, all’epoca dei fatti, fosse obbligatoria per difendersi dalla pandemia Covid-19. 

Era inevitabile che qualcuno, prima o poi, ci avrebbe pensato: fare una rapina con la mascherina anti-covid al volto e poi invocare la non applicazione dell’aggravante per il travisamento del volto. 

La legge, come noto, prevede che chi rapina con il volto coperto subisce una pena maggiore. In particolare, la norma in questione è contenuta all’articolo 628 del codice penale che appunto sanziona il delitto di rapina. 

Ebbene, secondo la Cassazione – che si è appena espressa sul caso [1] – anche a chi usa la mascherina chirurgica per proteggersi dal coronavirus va applicata l’aggravante del travisamento prevista dalla legge quando il ladro agisce coprendosi parzialmente il volto. Ed è del tutto irrilevante che il fatto sia avvenuto proprio quando l’utilizzo delle mascherine era obbligatorio a causa della pandemia. 

Cosa avrebbe dovuto fare il rapinatore? Togliersi la mascherina e magari preferire, al posto dell’aggravante penale, la sanzione amministrativa per il mancato uso del dispositivo di protezione.

Insomma secondo la Corte è legittimo catalogare la rapina come aggravata dal travisamento del volto del ladro se quest’ultimo mette a segno il colpo coprendosi il viso con una mascherina chirurgica.  

All’origine della vicenda giudiziaria c’è la rapina messa a segno in una farmacia da un uomo. Quest’ultimo, che aveva agito con indosso la mascherina chirurgica, è finito sotto processo e, alla fine, ha ottenuto il patteggiamento della pena. Così, su richiesta dell’imputato sotto processo e col consenso del pubblico ministero, è stata applicata la pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 800 euro di multa in relazione ai fatti catalogati come «rapina aggravata dal travisamento del volto». Su quest’ultimo punto si sofferma il legale dell’uomo, riconoscendo che il suo cliente ha sì indossato la mascherina chirurgica durante il blitz compiuto in una farmacia ma aggiungendo che «in quel periodo la mascherina era obbligatoria per legge».

Il ricorso in Cassazione proposto dall’imputato non ha però avuto buon esito. Secondo i giudici supremi la condanna non può essere rimessa in discussione, seppur con patteggiamento della pena, per il reato di rapina aggravata dal travisamento del volto del ladro. Ciò perché «in tema di rapina ricorrono gli estremi dell’aggravante del travisamento nel caso in cui il malvivente indossi una mascherina», essendo irrilevante, precisano i giudici, che l’uso della mascherina sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, poiché la parziale copertura del volto mediante una mascherina è funzionale al compimento dell’azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile.

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Pubblicato : 16 Novembre 2022 09:45