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Raccomandata destinatario irreperibile

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(@mariano-acquaviva)
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È valida la raccomandata spedita al vecchio indirizzo del destinatario? Qual è la differenza tra irreperibilità relativa e assoluta?

La raccomandata è il servizio con cui le poste garantiscono sia l’invio che la ricezione del plico consegnato dal mittente. Avvalendosi dell’avviso di ricevimento, è possibile avere la prova legale della corretta ricezione da parte del destinatario, il quale deve firmare al momento della consegna. Cosa succede, però, se il portalettere non trova nessuno in casa? Quali sono le conseguenze della raccomandata con destinatario irreperibile? Approfondiamo l’argomento.

Come funziona la raccomandata?

Come anticipato, la raccomandata è un particolare servizio postale che garantisce la corretta consegna della lettera (o del pacco) al suo destinatario.

Ciò è possibile grazie a un codice univoco che l’amministrazione postale assegna a ogni spedizione, per mezzo del quale il mittente può tracciare la stessa e seguirla fino alla consegna.

Inoltre, al momento dell’invio al mittente viene rilasciata una ricevuta che costituisce piena prova dell’invio, cioè della consegna del plico all’ufficio postale.

Come funziona la raccomandata con avviso di ricevimento?

La raccomandata con avviso di ricevimento (o con ricevuta di ritorno) consente al mittente non solo di avere la prova legale dell’invio ma anche della ricezione: al momento della consegna, infatti, il destinatario deve firmare una ricevuta che viene poi restituita al mittente.

Quando il destinatario è irreperibile?

Non è detto che l’invio di una raccomandata vada a buon fine: è infatti possibile che il portalettere non trovi il destinatario, ad esempio perché questi è irreperibile oppure perché il mittente ha semplicemente sbagliato indirizzo.

Soffermiamoci sulla prima ipotesi: in quali casi può dirsi che il destinatario sia irreperibile? In linea di massima, possiamo distinguere due casi:

  • irreperibilità relativa, quando residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica sono noti, ma il soggetto non è fisicamente presente in nessuno di questi luoghi. In pratica, in queste ipotesi il portalettere bussa alla porta ma nessuno apre;
  • irreperibilità assoluta, quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario nonostante le adeguate ricerche svolte dal notificante. In ipotesi del genere, il portalettere non può eseguire la consegna perché all’indirizzo indicato vive un’altra persona.

Destinatario irreperibile: la raccomandata è valida?

Il postino, a differenza dell’ufficiale giudiziario, non è tenuto ad effettuare ricerche: cosicché, se non trova il destinatario, non andrà in Comune a chiedere qual è l’indirizzo corretto oppure se il soggetto è ancora residente.

Si pone dunque il seguente quesito: se il destinatario è irreperibile, la raccomandata è valida? Occorre distinguere:

  • se si tratta di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con la compiuta giacenza. In pratica, se l’indirizzo è corretto ma nessuno apre alla porta, il postino deve lasciare nella cassetta delle lettere il cosiddetto avviso di giacenza, una comunicazione con cui si informa il destinatario che la consegna non è stata resa possibile per l’assenza di persone abilitate alla ricezione (familiari, portiere dello stabile, ecc.) e che, pertanto, la raccomandata resterà in giacenza presso l’ufficio postale per 30 giorni, in attesa di essere ritirata. In mancanza, la raccomandata verrà restituita al mittente e la notifica si intenderà comunque perfezionata;
  • se si tratta di irreperibilità assoluta, nel senso che il portalettere non può effettuare la consegna in quanto il destinatario non risulta all’indirizzo indicato, allora la raccomandata dovrà essere immediatamente restituita al mittente. In questa ipotesi, però, la notifica non potrà dirsi avvenuta, con la conseguenza che dovrà essere il mittente a effettuare nuove ricerche per capire dove si trova realmente il destinatario.

Insomma, c’è una bella differenza a seconda che il destinatario sia irreperibile solo perché momentaneamente assente oppure perché abita da tutt’altra parte: soltanto nel primo caso, infatti, la consegna si ha comunque per avvenuta in quanto, per legge [1], ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario.

Secondo la Cassazione, le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale [2].

Quindi, la raccomandata inviata presso la residenza del destinatario, dopo la compiuta giacenza, è valida, ovvero si presume ugualmente conosciuta dal destinatario.

Destinatario trasferito: cosa succede?

Nell’ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è corretto, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione

La comunicazione spedita a mezzo raccomandata, infatti, si presume giunta a conoscenza del destinatario quando entra nella sua “sfera di conoscibilità”, anche se concretamente non è in suo possesso.

Ne discende che la comunicazione si ritiene conosciuta all’atto dell’arrivo a destinazione, a condizione che il destinatario non dimostri di essere incolpevole della sua mancata conoscenza.

Ciò significa che la notifica al vecchio indirizzo di residenza:

  • è valida, se il destinatario, pur avendo cambiato la propria dimora abituale, non ha comunicato all’ufficio anagrafe il cambio di residenza pur avendone l’obbligo per legge [3];
  • non è valida se il cambio di residenza è stato regolarmente comunicato presso il Comune. In tal caso, il postino deve restituirla al mittente riportandovi la dicitura “trasferito”.
 
Pubblicato : 4 Settembre 2023 08:15