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Raccolta funghi: ecco le disposizioni

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(@antonio-pagano)
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Un piacevole passatempo per molti, una passione per taluni, un lavoro per pochi

È tempo di transizione: i rapidi mutamenti climatici fanno sì che a periodi di forte caldo e siccità seguano periodi più freschi con abbondanti precipitazioni che favoriscono la nascita di funghi.

Ed ecco che molti provano a cimentarsi nella raccolta. Ma forse in pochi si sono chiesti se esistano ed occorra conformarsi ad alcune regole.

Ed è pertanto opportuno chiedersi se vi siano delle disposizioni sulla raccolta dei funghi.

La competenza normativa

La prima domanda è assolutamente prioritaria: chi è il soggetto ordinariamente legittimato ad emanare disposizioni sulla raccolta dei funghi?

La competenza normativa prioritaria, com’è ampiamente intuibile, è delle Regioni: è tale ente che, in via generale e sovraordinata, emana le disposizioni che ne regolano raccolta, limiti, commercializzazione e rilascio di patentino per la raccolta professionale.

Tale potere è stato conferito con apposita legge [1], che – nel regolamentare appunto raccolta e commercializzazione – ha disposto alcuni importanti limiti.

Quello che molti ignorano

Anzitutto è vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie: sebbene si abbiano le conoscenze per distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi, la legge vieta che si distruggano le specie non commestibili [2].

I funghi, difatti, svolgono diverse importanti funzioni nell’ecosistema, ad esempio favorendo una simbiosi con altri organismi che ne traggono benefici; ovvero, nutrendosi di sostanze organiche in decomposizione, diventano un fattore nel ciclo dei nutrienti; essendo parassiti, attaccano individui già deboli o ammalati e favoriscono così processi di invecchiamento e morte, garantendo maggiori possibilità di sopravvivenza ad altri organismi.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica.

Nella raccolta dei funghi è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato del terreno, il fungo stesso o l’apparato radicante della vegetazione.

I limiti nella raccolta dei funghi

Altra domanda legittima e bisognevole di risposta è: esiste un limite massimo di quantitativo nella raccolta di funghi?

La risposta è sì ed è posto in 3 chilogrammi: più specificamente la legge stabilisce che ogni persona può raccogliere fino a 3 kg di funghi al giorno di cui non più di 1 kg di cosiddetti Ovuli buoni (Amanita caesarea) e 1 kg di Prugnoli (Calocybe gambosa).

Spesso le Regioni dispongono che la raccolta avvenga in determinati periodi e giorni dell’anno.

Così come – al fine di salvaguardarne l’esistenza – le Regioni possono vietare la raccolta di determinate specie.

La raccolta dei funghi è vietata – salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione – in alcuni luoghi quali:

riserve naturali integrali;

parchi nazionali, riserve naturali e parchi naturali regionali;

nelle aree specificamente interdette dall’autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;

in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti [3].

La raccolta professionale dei funghi

Abbiamo visto che esiste un quantitativo massimo giornaliero di funghi che può esser raccolto da chiunque.

Le regioni sono abilitate a conferire un vero e proprio patentino per la raccolta professionale, che comporta il versamento di una tassa e l’aver seguito un corso.

La commercializzazione dei funghi

Molti, dopo aver raccolto dei funghi, pensano di poterli vendere liberamente.

Ecco, non è esattamente così.

Anzitutto la vendita dei funghi deve avvenire in sedi fisse (negozi o aree mercatali) e comunque in apposite aree date in concessione dal Comune stesso.

La vendita ambulante dei funghi spontanei è consentita, purché non sia in forma itinerante.

Infine, l’operatore del settore alimentare o la persona delegata alla vendita, per farlo in forma professionale, deve possedere l’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine che intende commercializzare o l’attestato di micologo.

Il controllo dei funghi può essere effettuato gratuitamente presso gli Ispettorati Micologici, istituiti presso l’Ufficio Igiene Pubblica (ASP), che purtroppo non sono sempre attivi.

 
Pubblicato : 7 Ottobre 2023 07:00