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Quanto prima deve essere segnalato un autovelox fisso?

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(@angelo-greco)
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Distanza minima e massima tra l’autovelox e il cartello stradale con l’avviso agli automobilisti.

Quanto prima va segnalato un autovelox fisso? Quando si tratta di installare un autovelox ai margini della strada, la legge impone che la sua presenza sia adeguatamente segnalata ai conducenti tramite un apposito segnale stradale. Quest’ultimo deve essere facilmente visibile e deve specificare se il rilevamento viene fatto sulla velocità media (nel qual caso si parla di tutor).

Come vedremo a breve la legge non indica una distanza minima tra la segnaletica e l’autovelox, ma diverse sentenze della Cassazione hanno fornito chiarimenti importanti.

Cosa dice la legge sull’autovelox?

L’Articolo 3 del DL n. 117/2007 stabilisce che le postazioni fisse per il rilevamento elettronico della velocità, tramite cioè autovelox, devono essere segnalate in anticipo mediante cartelli o dispositivi luminosi, assicurandone la visibilità.

La stessa regola vale anche per gli autovelox mobili.

La direttiva Minniti del 2017 stabilisce inoltre che laddove, a fronte del cartello, i controlli elettronici siano stati sporadici o del tutto assenti, la polizia che effettua rilevamenti della velocità con autovelox mobili deve installare un secondo avviso, con un segnale mobile ai margini della strada visto il primo potrebbe aver perso la sua funzione di deterrente.

Qual è la distanza massima per la segnalazione di un autovelox?

La distanza massima tra il segnale di preavviso e l’autovelox non deve superare i 4 km.

Questo significa che, dopo 4 km, se il cartello di avviso non viene ripetuto, la multa fatta con l’autovelox è illegittima.

Inoltre il cartello va ripetuto anche prima di 4 km se la strada è interessata da intersezioni, a beneficio di quanti provengono da queste ultime.

Qual è la distanza minima per la segnalazione di un autovelox?

La Cassazione, con la sentenza n. 25690 del 13/11/2020, ha fatto presente che la legge non specifica una distanza minima tra cartello stradale di avviso e autovelox. Tuttavia la multa è nulla se non viene rispettata una distanza congrua, che consenta al conducente del veicolo di rallentare dolcemente senza creare pericoli per la circolazione a causa di brusche frenate.

Sarà il giudice a valutare, caso per caso e sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche e della velocità di percorrenza di una strada, quale debba essere la distanza minima tra la segnaletica di avviso e l’autovelox. Nel caso di specie, la Corte ha indicato 800 metri come distanza congrua, permettendo ai conducenti di ridurre la velocità in sicurezza.

Come viene segnalata la presenza di un autovelox in prossimità di un’intersezione?

La sentenza n. 2041 del 24/01/2019 della Cassazione stabilisce che, se l’autovelox si trova dopo un’intersezione, la segnalazione preventiva deve essere collocata a una distanza adeguata prima dell’intersezione, affinché i conducenti possano essere avvisati in tempo.

Quali sono le regole per l’installazione degli autovelox fuori dai centri abitati?

Fuori dai centri abitati, secondo l’articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 e il capo 7.6 del DM n. 282 del 2017, gli autovelox non possono essere installati a meno di un chilometro dal segnale che imponeil limite di velocità, anche se questo è la ripetizione di un precedente segnale ed indica il limite legale previsto già dal codice. Questa regola è intesa a dare agli automobilisti lo spazio necessario per adeguare la loro velocità.

Conclusioni

In sintesi, se esiste una previsione normativa che stabilisce la distanza minima tra l’autovelox e il cartello con il limite di velocità (distanza che non può essere inferiore a 1 km), non esiste invece una norma che preveda una distanza minima tra cartello di avviso dell’autovelox e autovelox stesso. Per la giurisprudenza tale distanza deve essere ragionevole per consentire una frenata in sicurezza.

Esiste invece la distanza massima tra il cartello di avviso e autovelox che è di 4 km.

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. VI , 17/10/2018 , n. 25993

Il d.l. n. 117/2007 indica quale deve essere la distanza massima tra la segnalazione della presenza del dispositivo di rilevazione e il luogo dell’effettivo rilievo: 4 km. La legge omette di indicare una distanza minima e le caratteristiche che il segnale di avvertimento debba presentare: ciò che rileva è la sussistenza di un’idonea segnalazione, pur luminosa, intermittente etc., salvo che sia adeguato e comunque, visibile per gli automobilisti attigui al dispositivo di rilevazione.

Cassazione civile , sez. VI , 13/11/2020 , n. 25690

Tra autovelox e segnaletica di preavviso è sufficiente che vi sia una distanza congrua, che consenta al conducente del veicolo di rallentare. E 800 metri sono da considerarsi quale distanza congrua per l’installazione del cartello che annuncia l’autovelox. Un simile posizionamento, infatti, consente all’automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.

A precisarlo è la Cassazione respingendo il ricorso del guidatore multato per eccesso di velocità. Per la Suprema corte l’articolo 4 del Dl n. 121 del 2002 non prevede una distanza minima ma soltanto l’obbligo della segnalazione preventiva, sicché la valutazione sulla distanza tra segnaletica di preavviso e apparecchio va rimessa ad una valutazione di congruità.

Cassazione civile , sez. II , 24/01/2019 , n. 2041

La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra tale intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’amministrazione l’onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione.

Cassazione civile , sez. II , 31/08/2023 , n. 25544

Deve escludersi che ai sensi dell’ articolo 3 della Costituzione e degli artt. 4 e 5  l. n. 2248, del 1865 , all. F, il giudice possa disapplicare il capo 7.6 allegato al decreto ministeriale n. 282 del 2017, che – in attuazione dell’ articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 – prevede che fuori dai centri abitati gli autovelox non possano essere installati a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone un nuovo limite di velocità, ancorché nel tratto di strada, anteriore al segnale, il limite di velocità sia inferiore a quello indicato nel segnale stesso.

Cassazione civile , sez. II , 31/08/2023 , n. 25544

L’ art. 25, comma 2, l. n. 120/2010 , dispone che fuori dei centri abitati gli autovelox non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Ciò consente all’utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità al fine rispettare il limite. Tale ragione giustificatrice delimita l’ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi è un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità per la prima volta e non di un segnale che ripeta in modo inalterato il limite precedente. Tuttavia, il capo 7.6 allegato al d.m. n. 282/2017 dispone: Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento.

 
Pubblicato : 7 Febbraio 2024 07:45