Quanto deve guadagnare un apprendista?
Quali sono i parametri retributivi da tenere in considerazione per chi sta imparando un mestiere e conseguendo un titolo di studio?
Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha un doppio obiettivo: la formazione del neoassunto e l’incentivo all’occupazione di giovani tra 15 e 29 anni. Insieme all’attività lavorativa, prevede un percorso formativo all’interno dell’azienda finalizzato all’acquisizione da parte dell’apprendista delle competenze necessarie sia per raggiungere una professionalità specifica sia per ottenere un titolo di studio, a seconda del tipo di rapporto instaurato. Significa che se manca la formazione, il contratto è nullo e si trasforma, con effetto retroattivo dall’inizio della prestazione, in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. A fronte del lavoro svolto, il datore si obbliga a corrispondere anche una retribuzione. Ma quanto deve guadagnare un apprendista?
Lo stipendio aumenta nel corso del periodo formativo in relazione alla professionalità crescente del lavoratore. Vediamo come funziona.
Quali sono i tipi di contratto di apprendistato?
Esistono diversi livelli di contratto di apprendistato:
- di 1° livello, riservato ai giovani tra 15 e 25 anni. La finalità è il conseguimento del titolo di studio necessario allo svolgimento del lavoro previsto dal suo contratto, attraverso l’alternanza tra scuola e azienda;
- di 2° livello, o di mestiere, per giovani tra 17 e 29 anni. Ha come finalità l’insegnamento di una specifica professionalità attraverso il lavoro e momenti di formazione che si svolgono solo in azienda. Può essere applicato anche a chi percepisce un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età;
- di 3° livello, o di alta formazione, e ricerca per giovani tra 18 e 29 anni. La finalità è il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi di istituti tecnici superiori o il praticantato per l’accesso ad una professione ordinistica.
Quanto dura un contratto di apprendistato?
Stabilire in generale quanto dura un apprendistato è relativo, poiché bisogna tenere conto delle varie tipologie di contratto. Tutte e tre hanno in comune un solo elemento: non possono essere attivi per meno di sei mesi. Questa è la durata minima. Per quanto riguarda quella massima, occorre fare riferimento ai contratti nazionali di categoria, agli accordi sindacali interconfederali o a quelli tra università e Regioni.
I contratti di 1° e di 3° livello, cioè quelli che hanno come scopo il conseguimento di un titolo di studio, devono avere una durata adeguata al traguardo formativo da raggiungere, senza superare i tre o i quattro anni in determinati casi.
Giunti alla fine dell’apprendistato, lavoratore e azienda hanno la facoltà di interrompere il rapporto, purché venga fatto con il dovuto preavviso. In caso contrario, se entrambe le parti tacciono, il contratto prosegue in automatico come rapporto ordinario di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto guadagna un apprendista?
La retribuzione dell’apprendista dipende da diversi fattori. Prima di tutto, l’inquadramento. Il suo livello contrattuale non può essere inferiore di due livelli rispetto a quello di un lavoratore qualificato che svolge la stessa mansione all’interno dell’azienda, sempre che il Ccnl non stabilisca diversamente.
Non bisogna dimenticare che l’apprendista ha diritto a ferie, permessi Rol, Tfr e contributi Inps a fini assicurativi e pensionistici. Insomma, al trattamento a cui hanno diritto tutti gli altri dipendenti, compresa la malattia.
Non è consentito remunerare l’apprendista secondo tariffe di cottimo, cioè in base alle quantità prodotte: in questo modo, infatti, potrebbe subire un pregiudizio dall’applicazione di una retribuzione commisurata al risultato, proprio a causa della ridotta capacità produttiva derivante dalla minore esperienza di lavoro. In caso di violazione di questo divieto, il datore rischierebbe una sanzione amministrativa. Resta ferma la possibilità di riconoscere all’apprendista elementi retributivi variabili legati al risultato aziendale o del reparto, quali premi di bilancio, di produzione, ecc.
L’importo della retribuzione è stabilito in base a quanto previsto dai contratti collettivi. Nell’apprendistato di 1° e 3° livello, il datore è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione che si svolgono fuori dall’azienda, mentre per quelle a suo carico deve riconoscere a lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Sulla base degli accordi confederali siglati tra sindacati e Confindustria, Confapi, Confservizi e Confcooperative-Legacoop, i parametri retributivi per l’apprendista sono quelli elencati di seguito.
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
- primo anno: non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
- secondo anno: non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
- terzo anno: non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
- quarto anno: non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento.
Per l‘apprendistato di alta formazione e ricerca superiore all’anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: inquadramento a fini retributivi di due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà: inquadramento di un livello sotto quello di destinazione finale.
Se l’apprendistato di alta formazione e ricerca ha una durata inferiore all’anno, l’inquadramento ai fini retributivi sarà di un livello sotto quello di destinazione finale per tutto il periodo del contratto.
Sulla base degli accordi tra sindacati e Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani, i parametri retributivi sono i seguenti.
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le percentuali anno per anno sono e stesse sopra citate.
Per l‘apprendistato di alta formazione e ricerca superiore all’anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: 70% rispetto alla retribuzione di riferimento alla fine dell’apprendistato;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: 80%.
Se la durata dell’apprendistato non supera l’anno, il parametro di riferimento è l’80% per l’intero periodo del contratto.
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