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Quante deleghe può avere un condomino per l’assemblea?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi può essere delegato a partecipare in assemblea al posto del condomino convocato? Cosa succede in caso di appartamento in comproprietà.

Tutti i condòmini hanno il diritto di partecipare all’assemblea, personalmente oppure delegando qualcun altro al proprio posto. La delega consente quindi di prendere parte alla riunione anche quando non si può essere fisicamente presenti. In fondo basta poco: è sufficiente un documento scritto in cui il condomino decide di farsi rappresentare da un’altra persona. Esistono tuttavia delle regole da rispettare. Con il presente articolo ci occuperemo nello specifico di una particolare questione: quante deleghe può avere un condomino per l’assemblea? Sul punto la legge impone infatti dei limiti. Vediamo quali sono.

Cos’è la delega in condominio?

La delega è l’atto scritto con cui una persona conferisce a un’altra il potere di compiere qualcosa per proprio conto.

In ambito condominiale, la delega è il documento con cui il condomino conferisce a un’altra persona il potere di rappresentarla in assemblea.

Chi può essere delegato in assemblea?

Chiunque può essere delegato a prendere parte all’assemblea. Il delegato può quindi essere tanto un condomino quanto un soggetto del tutto estraneo all’edificio.

L’unico divieto che pone la legge è quello riguardante l’impossibilità di delegare l’amministratore il quale, per ragioni di opportunità, non può prendere parte all’assemblea come rappresentante di qualcuno.

Come si delega per l’assemblea?

La legge impone la forma scritta per la delega assembleare. Ciò significa che una delega conferita solo oralmente sarebbe del tutto priva di valore.

È per questo motivo che molti amministratori, in calce all’avviso di convocazione, inseriscono già un modello di delega che il condomino potrà compilare e consegnare a chi vorrà per farsi sostituire.

La delega può indicare il voto che il delegato dovrà esprimere oppure tacere su questo punto: nel caso di delega in bianco, però, il delegante non potrà poi lamentarsi dell’eventuale voto difforme alle sue aspettative rese dal soggetto presente in assemblea.

Quante deleghe si possono conferire?

La legge pone un limite al numero di deleghe che può essere conferito. Per la precisione, il Codice [1] stabilisce che se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. Facciamo un paio di esempi.

In un condominio con 25 condòmini, il soggetto delegato non potrà rappresentare più di 5 condòmini né una quota superiore a 200 millesimi.

In un condominio di 21 condòmini, il delegato non può rappresentare più di quattro condòmini (un quinto di 21 è pari a 4,2, arrotondato per difetto) e 200 millesimi.

Nel calcolo non rientra il delegato stesso: la norma parla infatti di divieto di “rappresentare” più di un quinto dei condòmini, il che fa quindi propendere per l’esclusione del delegato, la cui quota non rientra quindi nel limite di deleghe.

Il limite appena visto (un quinto dei condòmini e del valore proporzionale) vale sia nel caso in cui il delegato sia un condomino che un soggetto estraneo alla compagine.

Come funziona la delega in caso di comproprietà?

È possibile che la stessa abitazione appartenga a due o più persone. In questi casi, chi partecipa all’assemblea? Secondo la legge, l’avviso di convocazione va trasmesso a tutti i contitolari, ma solo uno di essi può partecipare, in qualità di rappresentante di tutti gli altri.

In questi casi, però, non si tratta di una vera e propria delega ma di una designazione effettuata dai comproprietari con decisione adottata a maggioranza.

Ad esempio, se la stessa unità immobiliare appartiene a cinque coeredi, la maggioranza (quindi almeno tre di essi) può indicare chi di loro dovrà partecipare all’assemblea condominiale.

Il voto espresso in assemblea da parte del comproprietario presente vincola tutti gli altri, i quali quindi non potranno contestarlo.

Si discute se il comproprietario debba essere munito di delega scritta esattamente come gli altri. Sul punto la legge non dice nulla; tuttavia, per evitare contestazioni, sarebbe bene che il comproprietario presente in assemblea condominiale sia munito di documento scritto da cui si evince la sua legittimazione a presenziare anche per conto degli altri.

 
Pubblicato : 28 Agosto 2023 10:15