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Quando viene concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo

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(@angelo-greco)
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Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per legge o per richiesta del creditore all’emissione o alla prima udienza. Quando il debitore rischia il pignoramento anche in caso di opposizione.

Di regola, chi riceve un decreto ingiuntivo ha 40 giorni di tempo per pagare. E se decide di fare opposizione, l’obbligo di pagamento si sospende fino all’esito del processo. Queste regole però trovano eccezione nel caso in cui il giudice dichiari il decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo”: in tali ipotesi infatti bisognerà pagare subito se non si vuol subire un pignoramento. 

Vediamo allora quando viene concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. Scopriremo che ciò può avvenire in due diverse fasi: al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo stesso oppure, qualora non sia riconosciuta subito, alla prima udienza del giudizio di opposizione azionato su ricorso del debitore. Ma procediamo con ordine.

Cosa significa decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Il decreto ingiuntivo, di norma, è “esecutivo” – ossia consente al creditore di rivolgersi all’ufficiale giudiziario in assenza di pagamento e avviare il pignoramento – solo dopo che sono decorsi 40 giorni dalla sua notifica al debitore e sempre che questi non proponga opposizione.

Se però il decreto ingiuntivo viene dichiarato dal giudice “provvisoriamente esecutivo”, il pagamento deve essere fatto subito. Resta sempre il diritto del debitore di fare opposizione nei 40 giorni successivi alla notifica.

Cos’è la provvisoria esecuzione?

La provvisoria esecuzione è una formula che il giudice aggiunge al decreto ingiuntivo con cui intima al debitore il pagamento immediato, e non già – come di regola – entro 40 giorni. 

È possibile accorgersi se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo o meno dal provvedimento stesso. Nella parte finale infatti viene specificato se l’adempimento debba avvenire in via immediata oppure nei 40 giorni successivi.

Come viene concessa la provvisoria esecuzione su un decreto ingiuntivo?

Come anticipato in apertura, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione in due diversi momenti:

  • al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo;
  • alla prima udienza nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, promosso dal debitore.

I presupposti per l’emissione della provvisoria esecuzione sono differenti in base all’ipotesi in cui si verte. Li tratteremo qui di seguito separatamente.

La provvisoria esecuzione al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo

Il creditore può chiedere al giudice, nel proprio ricorso, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Il giudice può concederla solo se si verifica una delle ipotesi di seguito elencate:

  • il credito è fondato su uno dei seguenti documenti o atti: cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa; atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo che può consistere nella probabile infruttuosità dell’azione esecutiva, nell’aggressione del patrimonio del debitore in stato di dissesto o di insolvenza da parte di altri creditori, nel compimento da parte del debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia del creditore. Il giudice può imporre una cauzione al creditore;
  • il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Il giudice può imporre una cauzione al creditore.

L’elenco è solo esemplificativo e non tassativo [1].

Oltre ai casi appena indicati il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione del decreto anche in mancanza di un’esplicita richiesta tutte le volte in cui sia previsto esplicitamente dalla legge. Ciò succede nelle seguenti ipotesi: 

  • decreto ingiuntivo richiesto dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi previdenziali, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza;
  • decreto ingiuntivo emesso a seguito di ricorso per pagamento delle spese condominiali da parte dell’amministratore di condominio ai singoli condomini, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea condominiale;
  • decreto ingiuntivo per i crediti di mantenimento dei figli;
  • nel contratto di subfornitura per il pagamento del prezzo non corrisposto entro i termini pattuiti;
  • decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal conduttore moroso;
  • decreto ingiuntivo emesso per la restituzione dell’imposta di registro su richiesta di notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati oppure di cancellieri e di segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo alla prima udienza

In alcuni casi, nonostante l’opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice, alla prima udienza, potrebbe concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo stesso consentendo al creditore di esigere subito il pagamento e, in caso contrario, di fare pignoramento. La provvisoria esecuzione viene concessa quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  • limitatamente alle somme non contestate, a meno che l’opposizione sia stata proposta per vizi procedurali;
  • se l’opponente offre una cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Inoltre il giudice può, a sua discrezione, concedere la provvisoria esecuzione (se non l’ha già concessa prima) quando l’opposizione del debitore non è fondata su prova scritta e di non pronta soluzione. 

In ogni caso il giudice non può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto alla prima udienza quando:

  • ravvisa una violazione del principio del contraddittorio: ad esempio, quando nonostante la non tempestiva costituzione del convenuto opposto sussista la richiesta da parte dell’opponente del termine a difesa [2];
  • l’eccepita nullità del titolo dedotto in giudizio è oggetto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali [3] Trib. Milano 20 dicembre 2013 (Trib. Pisa 6 febbraio 2020);
  • c’è stato un tempestivo disconoscimento di scrittura privata da parte del soggetto contro cui è prodotta.

L’ordinanza con il quale il giudice decide sull’esecuzione provvisoria del decreto non è impugnabile: esso non ha carattere definitivo e non è ricorribile per cassazione.

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Pubblicato : 8 Febbraio 2023 12:00