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Quando vanno indicati i testimoni in un sinistro stradale?

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(@adele-margherita-falcetta)
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Come utilizzare le dichiarazioni di coloro che hanno assistito a un incidente stradale, con particolare riguardo al termine entro il quale occorre segnalare all’assicurazione i loro nominativi.

Il crescente numero di veicoli che percorrono le strade e le autostrade innalza significativamente la probabilità di trovarsi coinvolti in sinistri stradali. Questi ultimi spesso possono trasformarsi in fastidiose complicazioni.

Infatti accade che, anche nel caso in cui si abbia ragione, il processo per ottenere un risarcimento si riveli una procedura estenuante e intricata, ricca di intoppi. È in queste situazioni che diventa fondamentale sapere quando vanno indicati i testimoni in un sinistro stradale, poiché la loro testimonianza può accelerare e semplificare la risoluzione delle controversie, contribuendo a chiarire le responsabilità e ad agevolare il processo di risarcimento.

Testimoni di un sinistro stradale: quando vanno comunicati?

I testimoni sono coloro che hanno osservato l’incidente e possono fornire dichiarazioni decisive per stabilire come è avvenuto. Pertanto le loro dichiarazioni possono essere decisive.

Il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005) stabilisce, all’art. 135 comma 3 bis, che, in caso di incidenti stradali senza danni fisici alle persone coinvolte, è imperativo menzionare la presenza di testimoni fin dalla prima segnalazione del sinistro o nel primo documento inviato all’assicurazione per richiedere il risarcimento. Questo passo iniziale è fondamentale: senza la menzione dei testimoni, si rischia di compromettere la possibilità di ottenere il giusto risarcimento.

Una volta trascorso il momento iniziale, non è più consentito aggiungere i nomi dei testimoni del sinistro, né si possono menzionare durante eventuali procedimenti intrapresi contro la compagnia assicurativa, a meno che non si riesca a dimostrare che era impossibile identificarli prontamente. Tuttavia, è possibile aggiungere tali nomi se sono stati registrati nei rapporti delle forze dell’ordine che sono intervenute sull’incidente o se non è stato possibile conoscerli immediatamente.

Nel caso in cui i nomi dei testimoni non siano stati comunicati inizialmente, la compagnia assicurativa ha l’obbligo di sollecitare l’assicurato, entro un termine di 60 giorni dalla denuncia dell’incidente, mediante una lettera raccomandata. In questa comunicazione, l’assicurazione deve anche informare l’assicurato delle conseguenze legali del suo silenzio, come la perdita del diritto a utilizzare le testimonianze in un eventuale processo. L’assicurato ha, a sua volta, 60 giorni per rispondere, inviando i nomi dei testimoni tramite una nuova raccomandata.

Per assicurare una giustizia equa a tutte le parti coinvolte nell’incidente stradale, anche le compagnie assicurative sono tenute a fornire i nomi di eventuali testimoni a loro noti entro lo stesso lasso di tempo. Queste regole sono state stabilite per garantire che tutte le informazioni pertinenti vengano prese in considerazione in modo completo, affinché la risoluzione del sinistro stradale sia il più corretta e giusta possibile.

Sinistro stradale: perché i testimoni vanno indicati subito?

Lo scopo della norma che impone di indicare i testimoni al momento della denuncia del sinistro è quello di prevenire frodi, specificamente scoraggiando la pratica di individuare, in un momento successivo, persone compiacenti che possano fornire dichiarazioni su incidenti ai quali non hanno effettivamente assistito.

Per rafforzare ulteriormente queste misure antifrode nel settore delle assicurazioni obbligatorie, è stato istituito presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Isvap) una banca dati. Essa è dedicata a raccogliere i nominativi dei testimoni coinvolti in incidenti stradali. Un aspetto cruciale di questo sistema è che, qualora una persona venga indicata come testimone in diversi incidenti stradali più di tre volte in un periodo di cinque anni, il giudice è tenuto a segnalare il suo nominativo alla Procura della Repubblica. Quest’ultima, a sua volta, avvierà indagini per verificare l’eventuale commissione di reati come la falsa testimonianza o la frode assicurativa.

Oltre a ciò, se l’analisi dei dati dell’Archivio Informatico Integrato Antifrode (A.I.A.) solleva sospetti sulla condotta dell’assicurato, la compagnia di assicurazione ha la facoltà di decidere di non proporre un’offerta di risarcimento per la chiusura del sinistro. La compagnia giustificherà questa decisione sottolineando la necessità di effettuare ulteriori verifiche relative all’incidente.

Incidenti stradali: quando non occorre indicare subito i testimoni?

Riguardo a quando vanno indicati i testimoni in un sinistro stradale, ci sono alcune eccezioni importanti alla regola di cui abbiamo parlato. Prima di tutto, non è richiesto fornire i loro nominativi qualora questi siano già menzionati nel verbale delle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente. Questo documento infatti fornisce una testimonianza ufficiale e affidabile delle circostanze dell’incidente.

Inoltre, non è necessario indicare i testimoni nel caso in cui, al momento del sinistro, la loro identificazione fosse oggettivamente impossibile. Questa situazione può verificarsi in diverse circostanze, come in incidenti che accadono in luoghi isolati o durante condizioni meteorologiche avverse che impediscono di individuare chi ha assistito all’evento.

Un’ulteriore eccezione si verifica quando dall’incidente sono derivati non solo danni materiali ma anche danni fisici alle persone, come nel caso di lesioni personali. In queste circostanze, l’assicurato che ha subito un danno fisico ha la possibilità di attendere e indicare i testimoni in un momento successivo, anche dopo l’avvio di un’eventuale causa. Questa flessibilità è concessa considerando che la vittima di un trauma, talvolta di natura grave, potrebbe incontrare difficoltà oggettive nel raccogliere immediatamente le informazioni sui testimoni, a causa dello stato di shock o delle conseguenze fisiche subite.

 
Pubblicato : 10 Dicembre 2023 11:30