Quando un oggetto può diventare un’arma
Quali sono gli oggetti atti ad offendere? Cosa succede se si minaccia o si ferisce una persona con un bastone o uno zoccolo?
Un bastone o il classico mattarello da cucina sono sicuramente oggetti in grado di far male se usati nel corso di una lite. E, di certo, se branditi in occasione di una minaccia possono intimidire molto più delle semplici parole. Da un punto di vista giuridico, quando un oggetto può diventare un’arma? Si può dire, in questi casi, che la condotta illecita – quella delle lesioni o quella della minaccia, a seconda dei casi – sia aggravata appunto dall’uso dell’arma? La questione è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza della Cassazione.
In questo articolo vedremo quando un bastone, uno zoccolo o un altro oggetto potenzialmente contundente possono essere considerati un’arma impropria e quali sono le conseguenze per il colpevole. Ma procediamo con ordine.
Cosa sono le armi improprie?
La legge distingue le armi in due categorie.
Ci sono innanzitutto le armi proprie che sono oggetti realizzati proprio allo scopo di ferire o uccidere. Si pensi alla pistola, al fucile, al pugnale, alla spada, al noccoliere, alla mazza ferrata.
La detenzione degli stessi richiede il porto d’armi rilasciato dalla Prefettura. Senza di esso, il possessore può essere incriminato indipendentemente dall’uso che faccia di tali oggetti.
Le armi improprie invece sono tutti quegli altri oggetti che, seppure nascono con altre finalità, se impiegati contro l’uomo possono far male. Il tipico esempio è il palo di una scopa, ma anche una catena, un martello, un coltello da cucina, finanche uno zoccolo in legno o un piatto da cucina.
Il possesso delle armi improprie non richiede chiaramente il porto d’armi, ma l’utilizzo di tali oggetti può comunque far scattare l’aggravante dell’uso dell’arma in caso di lesioni o minacce.
Si pensi all’uso dello spray al peperoncino: anche se la bottiglietta è legale perché rispettosa dei limiti fissati dal decreto ministeriale 103/2011, quando la stessa viene spruzzata per scopi diversi dalla legittima difesa personale, il reato di lesioni subisce una pena più grave proprio per via dell’uso dell’arma impropria. Il chiarimento è stato fornito dalla Cassazione con la sentenza n. 45868/2023 (leggi Quando è legale lo spray al peperoncino?).
Minacciare il vicino con un bastone: cosa si rischia
Recentemente, la Cassazione ha preso una decisione importante riguardo alle minacce non verbali, in particolare quelle effettuate con un oggetto come un bastone. Con la sentenza 15590/17 del 29 marzo, la Corte ha stabilito che impugnare un bastone in modo intimidatorio costituisce un reato, anche senza brandirlo.
Il caso riguardava un uomo che, disturbato dai cani del vicino, aveva impugnato un bastone in modo minaccioso. La Corte di appello lo aveva condannato per ingiuria e minaccia, sentenza poi parzialmente modificata dalla Cassazione.
La Cassazione ha ritenuto che l’atto di impugnare un bastone, anche senza agitarlo, implica una minaccia all’integrità fisica e può essere punito in modo più severo proprio perché è applicabile l’aggravante dell’uso dell’arma, in questo caso un’arma impropria.
Cosa succede se si tira uno zoccolo o un oggetto pesante contro un’altra persona?
Ferire una persona lasciandole dei segni evidenti integra il reato di lesioni. Reato che è punito tanto più severamente quanto più gravi sono le conseguenze per la vittima. Ma sussiste anche l’aggravante dell’uso dell’arma impropria per chi si avvale di oggetti pesanti, spigolosi o comunque potenzialmente in grado di far male, come bastoni, piatti e bicchieri o, come detto sopra, la bomboletta spray al peperoncino urticante.
La sentenza n. 46483 della Cassazione, pronunciata il 20 novembre 2023, ha stabilito che oggetti come uno zoccolo possono essere considerati armi improprie se utilizzati in un contesto aggressivo.
Il caso in esame riguardava un individuo che aveva colpito la propria moglie con una scarpa, causandole lesioni. La sentenza di primo grado non aveva qualificato lo zoccolo come arma, ma la Cassazione ha rivisto questa interpretazione.
Secondo l’articolo 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, un’arma impropria è qualsiasi oggetto che, date le circostanze, possa essere utilizzato per offendere una persona.
La Cassazione ha fatto riferimento a precedenti casi in cui oggetti come manici di scopa, ombrelli, bicchieri di vetro e attrezzi sportivi sono stati considerati armi improprie.
L’aggravante dell’uso di un’arma impropria, prevista dall’articolo 585 del codice penale, serve proprio a punire in modo più aspro la gravità delle lesioni inflitte con oggetti anche di uso comune in contesti aggressivi.
La legittimità del porto o l’uso occasionale di un oggetto non incide sulla sua qualificazione come arma impropria. L’aggravante si applica a una categoria di oggetti definita astrattamente e non richiede che l’uso offensivo costituisca una contravvenzione specifica.
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