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Quando si prescrivono i crediti del lavoratore dipendente

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(@angelo-greco)
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Quanto tempo c’è per chiedere il pagamento dello stipendio, degli arretrati, degli straordinari e del TFR al datore di lavoro: interruzione di prescrizione e termini di pagamento.

Ti sei mai chiesto come funziona la prescrizione dei crediti dei lavoratori dipendenti? A partire da quando inizia a decorrere il termine e cosa si rischia se si fa passare troppo tempo? Quali sono le leggi che regolamentano la prescrizione dei crediti e come influenzano i tuoi diritti sul lavoro? In questo articolo, risponderemo a queste domande in modo semplice e pratico. Vedremo innanzitutto quando si prescrivono i crediti del lavoratore dipendente e come si calcola la prescrizione. Ma procediamo con ordine.

Cosa significa prescrizione dei crediti del lavoratore?

La prescrizione dei crediti del lavoratore si riferisce al termine entro il quale un lavoratore può rivendicare i propri diritti retributivi dopo la fine del rapporto di lavoro.

Quando si prescrivono i crediti del lavoratore?

Ai sensi dell’art. 2948 del Codice Civile, le somme non erogate dal datore di lavoro al lavoratore, con periodicità annuale o infrannuale e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono in 5 anni.

Nella prima categoria rientrano buste paga arretrate e mai versate, straordinari, tredicesima, quattordicesima, ecc.

Nella seconda categoria vi rientra il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.

Possiamo quindi dire che, in via generale si prescrivono in 5 anni i seguenti crediti del lavoratore:

  • somme pagate con periodicità annuale o inferiore (ad es. retribuzione) compresi gli interessi relativi a tali somme;
  • trattamento di fine rapporto e tutte le eventuali indennità spettanti per la cessazione del rapporto (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso);
  • annullamento di un atto unilaterale (ad esempio licenziamento, dimissioni, rinuncia) o di un contratto (ad esempio transazione);
  • risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale;
  • crediti contributivi (salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti: in questo caso il termine di prescrizione è di 10 anni).

Invece si prescrivono in 10 anni i seguenti crediti:

  • risarcimento del danno contrattuale. Ad esempio, danno in caso di licenziamento illegittimo (Cass. 7 maggio 2004 n. 8720); per mancata fruizione di ferie o del riposo settimanale (Cass. 22 gennaio 2004 n. 1135); all’integrità psico-fisica del lavoratore (Cass. 5 ottobre 2006 n. 21406;
  • risarcimento dei danni da mancata contribuzione (art. 2116, c. 2, c.c.). La prescrizione decorre dal momento in cui sarebbe maturato il diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale se i relativi obblighi fossero stati compiutamente adempiuti (Cass. SU 18 dicembre 1979 n. 6568; Cass. 25 novembre 2009 n. 24768).

Da quando decorre il termine di prescrizione?

Il termine di 5 anni, ai sensi dell’art. 2935 del Codice civile, decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ossia da quando scade il termine per il pagamento del credito. In teoria quindi la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere, almeno per gli stipendi, dalla mensilità successiva. Ma questo potrebbe porre il lavoratore in una condizione di debolezza psicologia: egli potrebbe cioè soprassedere dal far valere i propri diritti per il timore di perdere il posto. Pertanto, secondo la Cassazione, la prescrizione dei crediti del lavoratore dipendente decorre solo da quando cessa il rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga per pensionamento, licenziamento o dimissioni.

Ciò però vale solo nel lavoro privato. Invece, nel pubblico impiego, la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto di lavoro, quindi da quando matura il credito e non dalla fine del rapporto di lavoro. A precisarlo sono state le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 36197/2023). La differenza di trattamento si deve al fatto che il dipendente pubblico ha meno timore reverenziale verso il datore di lavoro perché è maggiormente tutelato, mentre nel privato la stabilità è minore.

Come funziona la prescrizione dei crediti nel caso di appalti e subappalti?

Nel caso di appalti e subappalti, il committente è solidalmente responsabile per i debiti retributivi e contributivi delle imprese appaltatrici. Il termine biennale di decadenza in questi casi decorre dalla cessazione dell’ultimo rapporto contrattuale, non dalla scadenza dei singoli contratti.

Quando si prescrive l’indennità sostitutiva delle ferie?

Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta al lavoratore solo se la mancata fruizione è dipesa dalla volontà del datore o da necessità aziendali. Se invece il lavoratore ha avuto l’opportunità di scegliere il periodo delle ferie e non ha esercitato pienamente questo diritto (cosa che succede solo per i dirigenti, non avendo i dipendenti tale potere), i giorni di ferie non goduti sono esclusi dal calcolo dell’indennità economica sostitutiva.

Esempio di prescrizione dei crediti

Un lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro nel 2020, ma non ha ricevuto tutti i suoi salari arretrati. Secondo la legge, ha 5 anni per rivendicare i suoi crediti da quando cessa il rapporto di lavoro. Quindi non deve preoccuparsi se decide di non fare causa al datore di lavoro finché è assunto. Egli potrebbe attendere di essere licenziato o di dimettersi o di andare in pensione e, solo allora, esercitare i propri diritti. E non importa se, nel frattempo, decorre molto tempo.

Come interrompere la prescrizione

Il dipendente ha la possibilità di interrompere il decorso del termine di prescrizione in due modi:

  • con un sollecito di pagamento, ossia una diffida scritta con raccomandata a/r o PEC. Il termine di prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente dal giorno successivo, per altri cinque anni, al termine dei quali può essere nuovamente interrotto nel medesimo modo. E così tendenzialmente all’infinito;
  • con l’avvio dell’azione giudiziale e quindi con la notifica di un atto di citazione o di un decreto ingiuntivo. In caso di processo, il termine di prescrizione si sospende fino al termine dello stesso. La sentenza di condanna avrà poi un termine di prescrizione di 10 anni. Invece, in caso di decreto ingiuntivo, il termine di prescrizione inizia a decorrere nuovamente dal giorno successivo alla sua notifica ma, anche in questo caso, diventa non più di 5 ma di 10 anni;
  • con un atto di riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro (ad esempio una promessa di pagamento o una proposta di dilazione o saldo e stralcio);
  • con comunicazione alla controparte della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione.
 
Pubblicato : 16 Giugno 2023 06:00