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Quando si possono evitare le spese straordinarie dei figli?

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(@adele-margherita-falcetta)
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I casi in cui il genitore non collocatario può evitare di contribuire agli esborsi eccedenti le esigenze ordinarie del figlio.

Affrontare la questione delle spese per le necessità dei figli, in contesti di separazione o divorzio, rappresenta un tema delicato e di fondamentale importanza. In particolare, quelle che vanno al di là delle necessità quotidiane sollevano interrogativi cruciali riguardo al ruolo e alle responsabilità del genitore non collocatario.

Succede spesso, infatti, che il genitore con il quale i figli convivono sostenga, spesso di propria iniziativa, esborsi di una certa consistenza e non indispensabili, per poi chiedere all’altro genitore di pagarne la metà. Questo origina inevitabilmente contrasti, per cui c’è da chiedersi quando si possono evitare le spese straordinarie dei figli.

In questo articolo daremo una risposta a tale domanda, tenendo conto delle previsioni normative e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. La questione, come si vedrà, è complessa e multifattoriale e richiede una valutazione attenta della legge, delle capacità finanziarie, della cooperazione tra i genitori e, soprattutto, delle necessità dei figli.

Quali sono le spese straordinarie per i figli?

Nel contesto della separazione e del divorzio, le spese straordinarie si riferiscono a quei costi di mantenimento dei figli che sono al di fuori della routine quotidiana e non sono incluse nell’importo dell’assegno di mantenimento. La determinazione di quali spese rientrino in questa categoria e come debbano essere divise tra i genitori è un compito affidato alla giurisprudenza, che ha prodotto numerose sentenze e provvedimenti in materia.

Una sentenza chiave in questo ambito è la n. 9372/2012 della Corte di Cassazione, secondo cui le spese straordinarie sono quelle che, per la loro notevole importanza, imprevedibilità e imponderabilità, non fanno parte delle normali spese di vita quotidiana dei figli. Questa definizione ha orientato la maggior parte dei recenti provvedimenti giurisdizionali.

Questa categoria di esborsi non può essere inclusa, in modo forfettario, nell’assegno di mantenimento: essi devono sempre essere considerati a parte rispetto a quelli aventi carattere ordinario.

Infatti, secondo una sentenza della Suprema Corte, la n. 1562/2020, includere le spese straordinarie in modo forfettario nell’assegno di mantenimento può essere in contrasto con il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in modo tale che ognuno di essi concorra al mantenimento della prole in ragione delle proprie capacità economiche. Tale inclusione può anche andare contro il principio di adeguato mantenimento e causare danni significativi ai figli. Questo perché, se le spese straordinarie fossero incluse nell’assegno forfettario, il genitore che riceve l’assegno potrebbe non avere le risorse economiche necessarie per coprire spese essenziali come cure mediche o altri bisogni indispensabili per i figli.

Come si distinguono le spese straordinarie da quelle ordinarie?

Come abbiamo detto, la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è stata nel tempo opera della giurisprudenza, che ha elaborato al riguardo un’ampia casistica.

Ad esempio, il Tribunale di Roma ha fornito una chiara distinzione tra le due categorie di spese. In particolare, nella sentenza n. 15995/2019, il Tribunale ha definito le spese straordinarie come quelle che riguardano eventi notevolmente inusuali nella vita di un figlio minore o che sono necessarie per soddisfare bisogni occasionali, sporadici e imprevisti, oltre a spese relative a eventi ordinari non coperti dall’assegno di mantenimento.

D’altro canto, il Tribunale ha chiarito che le spese ordinarie, quelle incluse nell’assegno di mantenimento, sono quelle che si verificano regolarmente nella vita quotidiana. Queste includono costi per cibo, abbigliamento, contributi per le spese abitative, materiale scolastico di cancelleria, pasti scolastici, spese per il trasporto urbano, uscite didattiche organizzate dalla scuola durante l’orario scolastico e le spese mediche e farmaceutiche di modesta entità per malattie comuni. Questa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è fondamentale per determinare cosa deve essere incluso nell’assegno di mantenimento e cosa invece deve essere considerato separatamente.

Come ottenere il rimborso delle spese straordinarie?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 379/2021, ha stabilito che le spese straordinarie si dividono in due categorie:

  1. spese che integrano l’assegno di mantenimento: queste sono spese di routine, definite dall’ordinanza come costi che soddisfano i bisogni ordinari del figlio e che, per la loro costante e prevedibile ripetizione anche su intervalli temporali vari, servono a integrare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o concordato tra i genitori;
  2. spese straordinarie in senso stretto: si tratta di spese imprevedibili e significative nell’importo, che rompono ogni legame con la routine dell’assegno di mantenimento, in quanto non sono prevedibili né regolari.

Questa distinzione aiuta a determinare come e quando un genitore può chiedere il rimborso per spese straordinarie sostenute.

Per ottenere il rimborso delle spese straordinarie, ci sono due approcci distinti a seconda della natura delle spese.

Per il rimborso delle spese che integrano l’assegno di mantenimento, il genitore che ha sostenuto la spesa può avvalersi del titolo di condanna all’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio, o in relazione a procedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio. Tuttavia, per poter ottenere il rimborso, è necessario che il genitore dimostri preventivamente che l’importo richiesto è certo, liquido ed esigibile.

Per le spese straordinarie in senso stretto, la Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario avviare un’azione legale autonoma per l’accertamento. Questo processo deve considerare sia l’adeguatezza della spesa rispetto alle necessità del figlio sia la proporzionalità del contributo alle condizioni economiche del genitore onerato. Questo deve essere fatto in riferimento a quanto stabilito dal giudice in precedenza sui temi della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio, o riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio.

Quando è possibile non pagare le spese straordinarie per i figli?

Vediamo dunque quando è possibile evitare le spese straordinarie dei figli.

In caso di consenso esplicito alla spesa da parte del genitore non collocatario, non sorge naturalmente nessuna questione.

Invece il problema del rimborso delle spese straordinarie in assenza del consenso preventivo dell’altro genitore è complessa e dipende da vari fattori. L’art. 147 cod. civ. stabilisce che entrambi i coniugi hanno il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, considerando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Questo principio è supportato dall’art. 337-ter cod. civ., che prescrive che il sostegno finanziario ai figli debba essere proporzionato al reddito di ciascun genitore. Normalmente, durante la separazione o il divorzio, il giudice stabilisce che ogni genitore contribuisca per il 50% alle spese straordinarie.

L’affidamento condiviso del minore, promosso dal legislatore nel 2006, influisce anche sulla divisione delle spese straordinarie. A meno che non ci sia una differenza significativa nei redditi dei genitori e a condizione che il tempo trascorso con il minore sia equamente distribuito, le spese sono generalmente divise in parti uguali tra i genitori.

Le spese straordinarie effettuate da un genitore senza il consenso scritto dell’altro rimangono di solito a carico del genitore che le ha sostenute, a meno che tali spese non siano essenziali per il benessere del minore e giustifichino l’assenza di un accordo preventivo. In caso di disaccordo, spetta al giudice decidere se queste spese siano effettivamente nell’interesse del figlio.

Un esempio è dato da una sentenza piuttosto recente del Tribunale di Catania, la n. 4418/2022. che ha dichiarato il genitore non collocatario non tenuto al rimborso per l’acquisto di un’auto nuova per il diciottesimo compleanno del figlio. Si trattava, infatti, di una spesa straordinaria non essenziale, della quale il genitore non collocatario non era a conoscenza, oltretutto sproporzionata rispetto alla sua situazione reddituale.

Il preventivo consenso scritto è dunque richiesto per le spese straordinarie aventi carattere eccezionale e non necessarie. Per quelle prevedibili, come le cure mediche o le gite scolastiche, l’esplicito consenso dell’altro coniuge non occorre. Il genitore che le ha sostenute può inviare una richiesta scritta all’altro genitore; quest’ultimo, se intende dissentire riguardo alla spesa (ad esempio perché ritiene che essa non fosse necessaria) deve contestarlo per iscritto entro dieci giorni; se non lo fa, è tenuto al pagamento (tale principio è stato enunciato di recente dal Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 499/2022).

 
Pubblicato : 28 Gennaio 2024 13:30