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Quando si ha diritto alla pensione privilegiata?

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(@paolo-remer)
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A chi spetta, come funziona e a quanto ammonta il trattamento pensionistico speciale a seguito del riconoscimento per causa di servizio di infermità, lesioni e malattie.

Se hai avuto un’infortunio o una malattia per causa di servizio, molto probabilmente durante le visite mediche o in ufficio qualcuno ti avrà parlato della possibilità di ottenere la pensione privilegiata. In questo articolo ti spiegheremo precisamente quando si ha diritto a questo speciale emolumento, che incrementa l’importo del trattamento pensionistico ordinario e – cosa ancor più importante – viene riconosciuto a prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità contributiva maturata.

Cos’è la pensione privilegiata?

La pensione privilegiata è una prestazione assistenziale che viene riconosciuta a seguito di infermità o lesioni personali contratte da un dipendente pubblico per causa di servizio.

L’inabilità derivante dall’infortunio o dalla malattia può essere totale o parziale, quindi la pensione privilegiata può sussistere anche quando non vi è una inidoneità assoluta e permanente a prestare servizio.

In cosa consiste la pensione privilegiata?

Il trattamento pensionistico di privilegio consiste:

  • nella pensione di privilegio vera e propria, se le lesioni o le infermità accertate non sono suscettibili di miglioramento [1] Art. 67 D.P.R. n. 1092/1973;
  • in un assegno rinnovabile, per uno o più anni, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano suscettibili di miglioramento [2] Art. 68 D.P.R. n. 1092/1973;
  • a una indennità una tantum per le infermità più lievi e ascrivibili in una apposita tabella ministeriale [3].

Chi ha diritto alla pensione privilegiata?

La pensione privilegiata spetta ai dipendenti pubblici delle seguenti categorie e comparti:
• Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
• Corpi di Polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza);
• Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria);
• Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Nel 2011, la legge Fornero ha abrogato le procedure di accertamento di dipendenza da causa di servizio, e di conseguente di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, per tutti i dipendenti pubblici, ad eccezione del personale che abbiamo sopra elencato e presta servizio nel comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Così la categoria degli attuali aventi diritto alla pensione privilegiata si è molto ristretta rispetto al passato, fermi restando i diritti quesiti in favore di chi la aveva ottenuta prima.

Quali sono i requisiti per ottenere la pensione privilegiata?

Il riconoscimento dell’infermità a seguito di infortunio, o della malattia professionale, per causa di servizio è la condizione essenziale per accedere alla pensione privilegiata.

L’accertamento clinico viene effettuato dalla CMO (Commissione medica ospedaliera) territorialmente competente, e la determinazione del nesso di causalità con il servizio prestato – ossia della causa di servizio – viene accertata dal Comitato di verifica, un organismo istituito presso l’Amministrazione di appartenenza del dipendente.

La pensione privilegiata si trasmette agli eredi?

Sì, in caso di decesso del titolare del trattamento, la pensione privilegiata passa ai familiari superstiti (coniuge e figli minorenni, nonché figli maggiorenni sino a 21 anni, estesi a 26 anni per gli studenti universitari).

Le regole di attribuzione dell’emolumento, e del suo trasferimento ai superstiti aventi diritto, sono analoghe a quelle della cosiddetta “pensione indiretta“, erogata dall’INPS.

Come si fa la domanda per la pensione privilegiata?

La richiesta di attribuzione della pensione di privilegio avviene in due diversi modi:

  • d’ufficio nei casi di cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente riconosciuta al dipendente per causa di servizio;
  • su domanda in tutti gli altri casi, da presentare – a pena di decadenza entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio – sul portale dell’Inps, personalmente o tramite un intermediario abilitato, come un consulente del lavoro o un ente di patronato.

Per la presentazione della domanda, il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico deve seguire le ulteriori e specifiche regole dettate dall’Amministrazione di appartenenza.

Come si calcola la pensione privilegiata?

L’entità della pensione privilegiata dipende dal grado di infermità accertato, che viene «ascritto», cioè inserito, in una delle otto categorie previste, in ordine di gravità crescente (la 1° categoria è la massima e l’8° è la minima) dalla tabella A vigente [4], contenente l’elenco di tutte le possibili patologie che danno diritto a questo speciale emolumento, mentre le infermità rientranti nella tabella B danno diritto a un importo inferiore e una tantum, dunque non di tipo pensionistico. La metodologia, quindi, è del tutto diversa, e più rigida, rispetto a quella delle pensioni di invalidità civile, che segue una graduazione in base ai punti percentuali riconosciuti dal medico (da zero a 100).

I valori sono i seguenti: se l’infermità è ascritta alla 1° categoria, l’importo è pari al 100% della base pensionabile, quindi si ottiene la pensione privilegiata piena, mentre dalla 2° categoria a scendere la percentuale diminuisce del 10° per ogni grado: quindi 90% per la 2° categoria, 80% per la 3°, e così via, sino ad arrivare ad un minimo del 30% della base pensionabile per le infermità rientranti nell’8°, ed ultima, categoria.

A quanto ammonta la pensione privilegiata?

Per quanto concerne la determinazione dell’importo, la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato spettante avviene così:

  • se il dipendente ha già raggiunto l’anzianità per il riconoscimento della pensione ordinaria (attualmente occorrono almeno 15 anni di anzianità di cui 12 di servizio effettivo), l’importo è aumentato del 10%;
  • se le infermità sono ascritte alla 7° o 8° categoria, si applica un aumento rispettivamente dello 0,2% e dello 0,7% della base pensionabile, per ogni anno di servizio, in favore di coloro che hanno prestato almeno 5 anni di servizio effettivo ma non hanno ancora maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione ordinaria, e in questi casi la pensione privilegiata non può superare il 44% dell’importo pieno;
  • la coesistenza di due o più infermità dà diritto ad un cumulo dell’assegno pensionistico se esse rientrano nella 1° o 2° categoria [5] e ad una maggiorazione se rientrano nelle categorie dalla 3° alla 8°;
  • l’assegno temporaneo, sostitutivo della pensione per le infermità guaribili, dura da 2 a 4 anni, al termine dei quali viene revocato se la menomazione non viene più riscontrata o non è classificabile nelle tabelle, o viene commutato in pensione se l’infermità viene confermata e definitivamente riconosciuta;
    le infermità più lievi (rientranti nella tabella B, anziché nella tabella A distinta per categorie), vengono liquidate con una indennità una tantum, di importo pari alla pensione privilegiata di 8° categoria per una o più annualità e fino a un massimo di cinque.

Pensione privilegiata e vittime del dovere

Infine, va segnalato che le vittime del dovere, in aggiunta alla pensione privilegiata o indipendentemente da essa, hanno diritto a tutti i benefici – diretti o indiretti, economici e non – previsti in loro favore, compresa l’esenzione Irpef che, invece sugli importi erogati come pensione privilegiata non spetta, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale [6] che appare alquanto discutibile, in quanto si tratta di una forma di risarcimento mediante compensazione monetaria, seppur indiretta e posticipata, di un danno biologico.

 
Pubblicato : 26 Dicembre 2023 09:15