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Quando richiedere rimborso occhiali per chi lavora al computer

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(@paolo-florio)
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Il datore deve rimborsare la spesa per gli occhiali da vista per i videoterminalisti?

Negli ultimi anni, il lavoro al computer è diventato sempre più diffuso e, di conseguenza, è cresciuta l’attenzione sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali (Vdt) in modo sistematico o abituale.

In questo contesto, una delle questioni più dibattute è se il datore di lavoro debba rimborsare la spesa per gli occhiali da vista o per i dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv) ai lavoratori che utilizzano il terminale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause. Insomma, quando richiedere il rimborso occhiali per chi lavora al computer?

In questo articolo, esamineremo i chiarimenti forniti dall’Inail nella circolare 11/2023 e la sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 dicembre 2022, causa C – 392/21, che forniscono importanti indirizzi interpretativi sulla questione.

Cosa prevede la legge

L’articolo 176 del Dlgs 81/2008 prevede che i lavoratori che utilizzano in modo sistematico o abituale attrezzature munite di videoterminali per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, siano assoggettati alla sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente (articolo 41), con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

L’Inail, nella circolare, ricorda che l’utilizzo di videoterminali non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e che, allo stato attuale, l’astenopia è un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv)

L’obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv), in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (articolo 176, comma 6), ha suscitato molte discussioni in merito alla distinzione tra occhiali da vista e Dscv.

Al contrario i Dscv sono particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale.

L’Inail ha precisato che i normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), né di quello dei Dscv; pertanto, la prescrizione di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Pertanto, tra i Dscv possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Ad esempio, i dispositivi speciali di correzione possono comprendere lenti progressive, lenti fotocromatiche, occhiali con lenti antiriflesso o con filtro blu per ridurre l’affaticamento degli occhi, oppure occhiali specifici per il lavoro al computer che possono correggere la visione ravvicinata e la visione intermedia.

In ogni caso, la necessità di tali dispositivi deve essere accertata dal medico competente, che può prescriverli solo dopo aver valutato il tipo di attività lavorativa svolta dal lavoratore e il suo profilo visivo.

Quando il datore di lavoro deve rimborsare le spese per gli occhiali da vista

In sintesi, il datore di lavoro non è tenuto a rimborsare la spesa per gli occhiali da vista dei lavoratori che utilizzano il computer per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause. Tuttavia, il datore di lavoro deve fornire a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv) solo quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Pertanto, è importante che i lavoratori che utilizzano il computer in modo sistematico o abituale si sottopongano alla sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 176 del Dlgs 81/2008 e che richiedano, se necessario, i dispositivi speciali di correzione visiva prescritti dal medico competente.

In questo modo, sarà possibile prevenire disturbi visivi e garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i dipendenti che utilizzano attrezzature munite di videoterminali.

 
Pubblicato : 30 Marzo 2023 15:00