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Quando posso svincolarmi da un contratto di distribuzione?

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(@angelo-forte)
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Ho in corso, come concedente, un contratto di distribuzione. Posso uscirne senza dover sopportare spese?

In assenza di inadempimenti alle clausole contrattuali da parte del distributore, le è comunque consentito dal contratto recedere dallo stesso in ogni momento, con preavviso scritto di 90 giorni, dandone comunicazione al distributore con lettera raccomandata da inviare all’indirizzo indicato nell’intestazione del contratto.

Questo significa che il concedente può in ogni momento recedere dal contratto senza dover motivare la scelta: basterà inviare lettera raccomandata al distributore.

Occorre sottolineare che l’effetto della comunicazione per raccomandata si produrrà a partire dal novantesimo giorno successivo a quello in cui la raccomandata perverrà all’indirizzo del distributore: da quel momento, cioè il novantesimo giorno successivo a quello in cui la comunicazione sarà giunta all’indirizzo del distributore, il contratto sarà ad ogni effetto cessato.

Una clausola del contratto da lei allegato disciplina poi gli effetti della cessazione del contratto.

Questa clausola stabilisce che, in ogni caso di cessazione del contratto (quindi anche nel caso in cui il contratto cessasse perché lei avrà esercitato la facoltà di recesso prevista):

  • il concedente (cioè lei) avrà la facoltà di decidere, a sua insindacabile scelta, se cancellare o meno gli ordini inviati dal distributore e non ancora evasi (inclusi quelli accettati);
  • il distributore perderà immediatamente tutti i diritti concessi dal concedente;
  • il distributore cesserà di utilizzare insegne, marchi e materiale del concedente e di conseguenza di pubblicizzare qualsiasi marchio, denominazione commerciale e slogan di proprietà o utilizzati dal concedente e, in generale, il distributore interromperà qualsiasi azione che possa far apparire al pubblico che il distributore stia ancora rappresentando il concedente e fornendo i prodotti;
  • tutti i debiti del distributore nei confronti del concedente saranno immediatamente esigibili e il distributore dovrà immediatamente saldarli;
  • il distributore fornirà al concedente tutti i listini, bollettini, manuali, cataloghi e altra documentazione e pubblicazioni relative alla vendita e informazione del prodotto; in caso di violazione della presente disposizione, il distributore non avrà titolo alcuno per richiedere ed ottenere dal concedente un rimborso, parziale o integrale, degli interventi effettuati.

Evidenziamo che queste regole avranno efficacia a partire dal novantesimo giorno successivo a quello in cui l’eventuale comunicazione di recesso sarà pervenuta all’indirizzo del distributore (perché è da quel momento che il recesso ha efficacia ed il contratto cessa).

Inoltre, il contratto stabilisce che:

  • alla cessazione del contratto (che, nel caso di recesso esercitato dal concedente, si verifica il novantesimo giorno successivo all’arrivo della comunicazione all’indirizzo del distributore), il distributore dovrà inviare al concedente (entro trenta giorni dalla cessazione) un elenco dettagliato dei prodotti presenti nel magazzino del distributore. Il concedente potrà riacquistare, liberi da vincoli, tutti i prodotti nuovi ed inutilizzati rimasti invenduti che si trovano nello stock del distributore dietro rimborso al distributore del costo netto degli stessi;
  • il concedente potrà decidere di riacquistare i prodotti invenduti entro il termine di novanta giorni a partire dalla ricezione della lista dettagliata dei prodotti presenti nel magazzino del distributore;
  • se il concedente non vorrà riacquistare i prodotti invenduti presenti nel magazzino del distributore, il distributore potrà disporne rivendendoli alle condizioni correnti di mercato;
  • infine, in tutti i casi di cessazione del contratto, le parti concordano che il distributore non avrà diritto ad alcuna indennità, indennizzo o rimborso.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 30 Settembre 2023 05:00