Quando l’automobilista paga anche se il pedone investito è in colpa?
Investimento: può essere ritenuto responsabile il conducente anche se il pedone attraversa all’improvviso, senza guardare o fuori dalle strisce?
Quando si verifica un incidente stradale che coinvolge un pedone, spesso nasce il dubbio su chi sia effettivamente responsabile.
Una recente sentenza della Cassazione (la n. 8663/2017 del 4 aprile) ha risposto a una domanda piuttosto frequente: l’automobilista deve pagare anche se il pedone investito è in colpa? Tipico è l’esempio di chi attraversa la strada senza guardare se passano auto, o lo fa fuori dalle strisce o sbuca all’improvviso dalla parte anteriore di un autobus in sosta alla fermata. Ma procediamo con ordine.
In quali situazioni l’automobilista è ritenuto responsabile?
Se, di norma, in caso di incidenti stradali, in assenza di prove certe sulle rispettive responsabilità la colpa si divide in pari misura tra entrambi i conducenti (ossia con il concorso al 50%), quando invece viene coinvolto un passante a piedi le cose si capovolgono: l’automobilista si presume sempre responsabile al 100% salvo prova contraria. Quest’ultimo dunque è considerato responsabile a meno che non riesca a fornire la prova che il pedone ha tenuto una condotta non solo imprudente ma anche imprevedibile.
Secondo la Cassazione, non basta dimostrare la colpa del pedone per poter esonerare il conducente dalla responsabilità civile e penale ma è necessario che l’investimento non potesse essere impedito usando la normale diligenza.
L’esempio tipico è di chi ferisce un uomo che attraversa la strada fuori dalle strisce: il fatto che quest’ultimo abbia violato il codice della strada non autorizza l’automobilista a non fare di tutto per impedire lo scontro.
Risultato: l’automobilista viene ritenuto responsabile in caso di investimento di un pedone, anche se quest’ultimo è in colpa. Il guidatore deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il pedone ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Cosa dice la legge sulla responsabilità in caso di incidente?
L’articolo 2054, comma primo, del Codice Civile stabilisce una presunzione di responsabilità a carico dell’automobilista. Questo significa che, in caso di incidente, si presume che l’automobilista sia responsabile, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Questa norma serve per evitare che gli automobilisti, anche dinanzi a comportamenti imprudenti tenuti da altri utenti della strada, non si comportino in modo prudente. Se si vede un uomo che cammina ai bordi della strada, bisognerebbe sempre rallentare, anche se quest’ultimo non avrebbe alcun diritto a farlo perché magari il codice non lo consente e l’illuminazione è scarsa.
Insomma, su ogni automobilista vige il dovere di garantire l’altrui sicurezza, anche di coloro che sono imprudenti.
Tipico è l’esempio di chi attraversa un incrocio ed ha la precedenza: se si accorge che un altro conducente, tenuto a rispettare lo stop, sta invece procedendo spedito, senza alcuna intenzione di fermarsi, egli deve fermarsi (per il proprio e l’altrui bene) e lasciare passare l’automobilista imprudente.
L’investimento del pedone alla fermata dell’autobus
La sentenza considera il caso di un autobus che si ferma fuori dagli spazi dedicati. Un pedone, dopo essere sceso dal bus, attraversa la strada davanti al veicolo, venendo investito da un’auto che procede a bassa velocità. La Corte d’Appello aveva inizialmente stabilito la responsabilità esclusiva del pedone. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il guidatore dell’auto dovesse rallentare di più o addirittura fermarsi, considerando l’anomalia della situazione.
Come si determina la responsabilità dell’automobilista in caso di investimento di pedone?
Per determinare la responsabilità, è necessario valutare se la condotta del pedone fosse ragionevolmente prevedibile e se l’incidente fosse evitabile. Il giudice dovrà esaminare tutte le circostanze del caso concreto, per stabilire se l’automobilista avrebbe potuto o dovuto agire diversamente per prevenire l’incidente.
Un automobilista guida lungo una strada urbana. Un pedone, scendendo improvvisamente da un autobus fermo fuori dalla fermata, attraversa la strada davanti all’auto. L’automobilista, nonostante proceda a velocità ridotta, non riesce ad evitare l’impatto. In questa situazione, secondo la sentenza, l’automobilista potrebbe essere ritenuto responsabile se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, tenendo conto delle circostanze specifiche, come la visibilità ridotta dovuta alla posizione dell’autobus. Chi infatti guida nei pressi di un autobus deve immaginare che, nelle adiacenze, possano apparire all’improvviso dei pedoni scesi appunto dal mezzo pubblico.
Insomma, volendo rendere la cosa ancora più semplice e schematica, si può dire che l’automobilista che investe un pedone non è responsabile solo quando, pur tenendo una velocità moderata, non avrebbe mai potuto evitare l’incidente. Il che succede quando il passante si immette all’ultimo secondo sulla strada, senza guardare, quando già l’auto è a pochi metri e qualsiasi frenata – anche la più tempestiva – non avrebbe potuto salvarlo.
Lo stesso dicasi per chi cammina lungo il bordo di una strada ad alta percorrenza, fuori dal centro urbano, scarsamente illuminata e di notte.
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