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Quando l’assegno unico spetta a un solo genitore

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(@carlos-arija-garcia)
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I casi in cui si ha diritto al 100% della misura di sostegno per i figli a carico. Come modificare la domanda precedente.

L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età. L’importo varia in base all’Isee del nucleo familiare e all’età dei figli a carico. Viene definito «unico» perché sostituisce e assorbe le precedenti misure a sostegno delle famiglie, e «universale» perché viene riconosciuto a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. C’è, però, qualche eccezione che prevede l’erogazione del beneficio solo al padre o alla madre. Quando l’assegno unico spetta a un solo genitore?

Succede, ad esempio, nei casi di separazione dei genitori. L’Inps, cioè l’Ente che per conto dello Stato paga materialmente l’assegno, pur premettendo che il sostegno viene erogato in pari misura a chi esercita la responsabilità genitoriale oppure ha l’affidamento condiviso dei figli, lascia la possibilità al padre e alla madre separati di trovare un accordo affinché l’assegno unico spetti ad uno solo di loro [1]. Occorre, quindi, un accordo scritto in tal senso tra le parti.

L’assegno unico spetta a un solo genitore anche quando c’è un provvedimento del giudice o un accordo tra padre e madre in base al quale uno solo di loro ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.

Esiste una terza ipotesi in cui l‘assegno unico spetta a un solo genitore: succede quando il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto o legale oppure il divorzio dei genitori, dispone che dei contributi pubblici usufruisca soltanto il padre o la madre.

In estrema sintesi, può essere beneficiario dell’assegno unico un solo genitore in caso di:

  • accordo tra i genitori stessi;
  • esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
  • provvedimento del giudice che individua quale dei due può percepire contributi pubblici
  • affidamento esclusivo ad uno dei genitori separati.

Come chiedere il 100% dell’assegno unico?

Nei casi sopra citati in cui l’assegno unico spetta a un solo genitore, chi diritto all’intero importo deve dichiararlo nella domanda da presentare all’Inps, selezionando l’apposita opzione e chiedendo, appunto, l’erogazione del beneficio al 100%.

Se la separazione ed il diritto esclusivo a percepire l’assegno unico avvengono quando l’Inps sta già pagando il 50% a ciascuno dei genitori, l‘avente diritto può modificare la modalità di erogazione integrando la domanda presentata a suo tempo sul sito dell’Inps. In sostanza, potrà chiedere di ricevere non più il 50% ma il 100% dell’assegno accedendo al portale dell’Inps con la propria identità digitale (Spid almeno di livello 2, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi) ed entrando nell’apposita sezione del sito.

Va precisato che sia al momento di presentare la prima domanda sia quando viene richiesta la modifica appena citata l’Inps non chiede spiegazione alcuna: non pretende, quindi, che il genitore interessato documenti o giustifichi in qualche modo il suo diritto a percepire l’intero importo. Ciò, però, non impedisce all’Istituto di effettuare questa verifica in un secondo momento chiedendo l’opportuna documentazione (l’atto di separazione o di divorzio, il provvedimento del giudice, l’accordo scritto tra i genitori, ecc.).

Come chiedere l’assegno unico sul portale dell’Inps?

Innanzitutto, chi già percepisce l’assegno unico universale non deve rinnovare di anno in anno la domanda, a meno che sia arrivato qualche nuovo figlio in famiglia. In tal caso, e per chi non ha mai avuto il beneficio, l’Inps mette a disposizione diversi canali per presentare la domanda di assegno unico, cioè:

  • il portale web inps.it, al quale, come detto, si accede con Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi;
  • contact center integrato Inps, che risponde al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può essere presentata una volta sola dal 1° gennaio di ogni anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di richiesta e quello di febbraio dell’anno successivo. Occorre indicare tutti i figli a carico per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu).

Per i nuovi nati l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza ma la domanda va presentata solo dopo il parto e l’attribuzione del codice fiscale al neonato. Con la prima mensilità di assegno verranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

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Pubblicato : 10 Febbraio 2023 12:30