Quando la notifica non è valida
Incertezza sulla persona che ha ricevuto l’atto: la notifica è nulla.
Una recente e innovativa pronuncia della Cassazione spiega quando la notifica non è valida. Si tratta di un principio che non ha precedenti all’interno della giurisprudenza della stessa Corte. In buona sostanza, secondo i giudici supremi, tutte le volte in cui non c’è certezza sul soggetto che ha firmato la raccomandata, la stessa si considera come non avvenuta. Cerchiamo di chiarire meglio la situazione.
In passato si è sempre detto che, in caso di firma illeggibile, la notifica è valida. Questo perché sia l’ufficiale giudiziario, sia il postino sono pubblici ufficiali. È quindi sufficiente la loro dichiarazione – pota rispettivamente sul registro delle raccomandate o sulla relazione di notifica – di aver consegnato la busta al destinatario effettivo o a persona di famiglia per rendere certa la notifica.
Dunque, era irrilevante se non si comprendesse di chi fosse la firma se poi il pubblico ufficiale aveva attestato di aver consegnato l’atto giudiziale, la cartella esattoriale, la multa o qualsiasi altro atto al soggetto legittimato.
Ora però la Cassazione, con l’ordinanza n. 34400/2023, ha elencato una serie di ipotesi in cui la notifica si considera nulla se questa avviene attraverso il servizio postale ossia tramite la raccomandata a/r (dunque è presumibile che il principio che a breve vedremo non si applichi quando la notifica viene fatta a mani, tramite l’ufficiale giudiziario). Ma procediamo con ordine.
Quando si può contestare una notifica?
In particolare, secondo la Corte, sussiste incertezza assoluta sulla persona alla quale l’atto giudiziario è stato consegnato quando sussistano le seguenti condizioni:
- l’avviso di ricevimento non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma;
- la firma è illeggibile;
- la firma è apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata;
- il postino non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento, come pure nessuna altra casella;
Nel caso deciso dalla Corte poi sussistevano anche le seguenti circostanze:
- non risultava che presso l’edificio ove è stato consegnata la raccomandata ha sede unicamente lo studio professionale del destinatario della notifica;
- mancava l’invio al destinatario medesimo, a cura del postino, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto.
I precedenti contrari
Come si diceva, il precedente è innovativo.
In passato la Cassazione ha affermato, con riferimento alla diversa ipotesi in cui l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” (e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982), la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. Non rileva che, nell’avviso, non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2010, n. 9962).
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