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Quando il donante può revocare la donazione

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(@paolo-remer)
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Ingratitudine, sopravvenienza di figli e altri motivi che rendono possibile l’annullamento dell’atto di liberalità compiuto in favore di chi si è dimostrato indegno o immeritevole.

Tempo fa avevi donato un appartamento a tuo nipote, nella speranza che ti sarebbe stato grato di quel gesto tangibile e di valore, ma così non è stato: gli anni sono passati e lui è diventato sempre più freddo e distaccato nei tuoi confronti, senza mai dimostrarti affetto e vicinanza, neanche con qualche telefonata. Col senno di poi, vorresti ripensarci e riprenderti indietro quel bene di cui il ragazzo si è dimostrato immeritevole.

Comunemente si pensa che in questa materia “cosa fatta capo ha”, e che quindi la donazione, una volta compiuta e trascritta, sia irrevocabile: non è così. Vediamo quando il donante può revocare la donazione: ci sono delle ipotesi espressamente previste dalla legge, e la principale è quella dell’ingratitudine del donatario, come nell’esempio da cui siamo partiti. Ma vedrai che le cose non sono così semplici e occorre molto di più della mancanza di affetto o di riconoscenza: servono atti gravi e gesti conclamati.

Prima di cominciare, tieni presente che la donazione può essere sciolta anche per «mutuo dissenso»: infatti è un contratto, e le parti possono decidere di farne venire meno gli effetti. Ma ciò, evidentemente, richiede l’assenso del donatario, che spesso non lo fornisce perché ha interesse a trattenere il bene che ha ricevuto. E allora è necessario che il donante intraprenda iniziative giudiziarie, instaurando l’azione di revoca della donazione, che è consentita solo per gli specifici motivi che di seguito ti indichiamo.

Quando si può revocare una donazione?

La donazione è un atto di liberalità che può essere revocato solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Quelli che ora ti elenchiamo sono tassativi, nel senso che non possono essere estesi, in via analogica, ad altre ipotesi, per quanto simili. L’art. 800 del Codice civile stabilisce che la donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

In particolare, la donazione può essere revocata dal donante stesso per ingratitudine del donatario, se ha compiuto gravi reati contro il donante (come il reato di maltrattamenti o un tentativo di omicidio), o se non gli versa gli alimenti, nei casi previsti, oppure per sopravvenienza di figli, dei quali il donante non era a conoscenza nel momento in cui aveva compiuto l’atto di liberalità. Esaminiamo separatamente queste due situazioni.

Revoca donazione per ingratitudine

L’articolo 801 del Codice civile elenca i casi che consentono di proporre la domanda giudiziale di revoca della donazione per ingratitudine.

Si ha ingratitudine che legittima la revoca della donazione, nei seguenti casi, riferiti alla persona del donatario che:

  • ha ucciso o tentato di uccidere volontariamente il donante o il suo coniuge o un suo discendente o ascendente, a meno che il fatto non sia stato compiuto per legittima difesa o in stato di necessità (è escluso, quindi, l’omicidio, o il tentato omicidio, colposo);
  • ha calunniato il donante, il suo coniuge o un suo ascendente o discendente, accusandoli falsamente di un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni;
  • ha commesso il reato di falsa testimonianza nei confronti di una delle persone predette;
  • si è reso colpevole di grave ingiuria verso il donante: deve trattarsi di una manifestazione di disprezzo e odio che denota un sentimento di avversione (non basta qualche parolaccia scappata ogni tanto; sono sicuramente sufficienti, invece, le umiliazioni protratte compiute con aperta ostilità, i maltrattamenti fisici o morali, e, secondo la giurisprudenza prevalente [1], anche l’adulterio, se l’infedeltà coniugale è divenuta conclamata, perché offende l’onore del donante tradito);
  • ha arrecato volontariamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante (ad esempio, appropriandosi indebitamente dei suoi beni, compiendo furti e truffe in suo danno o sottraendoli in altre maniere, in modo da depauperarlo);
    ha rifiutato indebitamente di versare gli alimenti dovuti al donante che versa in stato di bisogno economico.

Il termine entro cui esercitare l’azione di revoca della donazione è di un anno, che decorre dalla conoscenza del fatto che rende possibile la revocazione, e cioè dal momento in cui il donante ha acquisito la consapevolezza di uno dei suddetti comportamenti illeciti, compiuto nei suoi confronti (o del coniuge e degli ascendenti e discendenti diretti, come figli e nipoti) dal donatario. In caso di omicidio, gli eredi del donante hanno anch’essi un anno di tempo per proporre l’azione di revoca della donazione.

Revoca donazione per sopravvenienza di figli

Ai sensi dell’art. 803 del Codice civile, le donazioni fatte da chi non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti nel momento in cui la donazione è stata compiuta, possono essere revocate «per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante». Possono, inoltre, essere revocate per il successivo riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva già notizia della sua esistenza come proprio figlio.

Dunque, il donante ha la possibilità di revocare la donazione per sopravvenienza di figli in caso di:

  • nascita di un figlio o discendente (quindi un nipote, o anche un bisnipote);
  • successiva scoperta dell’esistenza di un figlio o discendente, che non sapeva di avere;
  • riconoscimento di un figlio che era sconosciuto come tale nel momento in cui la donazione era stata compiuta.

Il termine per proporre l’azione di revocazione delle donazione per sopravvenienza di figli è di cinque anni, decorrenti dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente, o dalla data di riconoscimento del figlio naturale, o dal momento della notizia dell’esistenza di un figlio che non si sapeva di avere.

Quando la donazione è nulla o annullabile?

La donazione, pur essendo un atto di liberalità compiuto a titolo gratuito, senza un corrispettivo in cambio, è pur sempre un contratto, e perciò soggiace alle comuni azioni di annullamento. Ciò significa che, se non è possibile revocare la donazione per uno dei motivi che abbiamo esposto, si può neutralizzare l’atto compiuto se si rientra in una delle seguenti ipotesi:

  • incapacità di intendere e di volere del donante al momento dell’atto (ad esempio, per demenza);
  • errore sulle qualità del donatario (credo che sia mio figlio, ma in realtà non lo è) o sull’oggetto (dono un quadro credendolo di scarso valore, mentre è un capolavoro);
  • violenza (sono stato costretto o coartato, fisicamente o con pressioni psicologiche, a donare);
  • motivo illecito, cioè vietato dall’ordinamento, se è stato determinante a donare (regalo una somma come compenso per un reato eseguito);
  • dolo, inteso come inganni o raggiri posti in essere dal beneficiario della donazione per riceverla.

Ti ricordiamo, infine, che la donazione di non modico valore, o che comunque comprende beni immobili, deve essere stipulata in forma di atto pubblico, quindi con l’intervento del notaio, e non con la semplice consegna della cosa: le donazioni che non rispettano questo adempimento sono nulle ai sensi dell’art. 782 del Codice civile) e perciò possono essere impugnate da chiunque – non solo dal donante, ma anche dai suoi eredi – senza limiti di tempo, in modo da invalidarne tutti gli effetti.

 
Pubblicato : 13 Marzo 2023 07:45