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Quando è vietato registrare una conversazione?

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(@angelo-greco)
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Cosa si rischia a registrare una conversazione di nascosto? Si può registrare il datore di lavoro per dimostrare ritorsioni, abusi e mobbing? 

In linea generale la legge ammette la possibilità di effettuare registrazioni di nascosto, ossia senza l’autorizzazione dei partecipanti alla conversazione. Tuttavia vi sono alcune condizioni da rispettare a tutela dell’altrui privacy: regole la cui violazione potrebbe implicare una incriminazione penale o, negli ambienti di lavoro, il licenziamento. 

È stata la Cassazione a spiegare più volte quando è vietato registrare una conversazione. Le pronunce indicano i paletti da rispettare per non commettere reato. Di tale delicato argomento ci occuperemo qui di seguito in modo da fornire una pratica guida per chi vuol magari procurarsi una prova di abusi ai propri danni senza però rischiare un procedimento penale. 

Quando si può registrare chi parla?

Per registrare una persona che parla non c’è bisogno di chiedere la sua autorizzazione, né di avvisarlo di ciò. Chi intrattiene una conversazione con un’altra persona deve quindi essere consapevole che questa lo può registrare senza dirgli nulla. Ragion per cui, se intendi tutelare la tua privacy, devi essere tu stesso ad evitare di riferire argomenti che vuoi tener nascosti.

Vi sono però alcune condizioni da rispettare per registrare una persona che parla:

  • chi registra deve essere fisicamente presente alla conversazione: non può cioè allontanarsi lasciando il registratore acceso. Non si può infatti ingenerare nei presenti la convinzione di non essere ascoltati;
  • la registrazione non può essere divulgata: deve essere custodita da chi l’ha eseguita, il quale ne è responsabile anche nel caso in cui, cedendola ad un altro, questi la diffonda (ad esempio inoltrandola a terzi).

Luoghi in cui non si può fare la registrazione in segreto

La registrazione può avvenire solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché nei locali del soggetto registrante. 

In particolare la registrazione non deve avvenire: 

  • nel luogo di privata dimora del soggetto registrato o in un altro luogo ad esso equiparato: dunque non solo la casa, ma anche le adiacenze (il cortile, il garage), lo studio del professionista, il retrobottega del negoziante non accessibile alla clientela, l’ufficio privato di lavoro non aperto al pubblico, l’auto personale, ecc.;
  • nel luogo di lavoro, salvo in questo caso che la registrazione serva per tutelare un diritto del lavoratore, come nel caso di abusi a seguito di mobbing o in caso di licenziamento ritorsivo o molestie.

Che uso si può fare della registrazione?

La registrazione può essere custodita senza limiti di tempo da chi la effettua. Questi la può conservare per propria memoria, senza farla ascoltare ad altri. L’unico uso consentito è quello giudiziale: quindi per sporgere una denuncia o una querela o come prova all’interno di un processo. Si pensi, ad esempio, alla confessione di un soggetto che ammetta di aver ricevuto un prestito da un altro pur non avendo firmato alcun documento: la registrazione può fungere da prova per ottenere la restituzione delle somme in caso di inadempimento.

Le registrazioni sul luogo di lavoro sono legittime?

Per dimostrare un abuso del datore di lavoro – ad esempio un licenziamento ritorsivo – il lavoratore può portare in giudizio anche registrazioni di conversazioni avvenute tra colleghi. È il principio stabilito dalla Cassazione più volte [1].

Proprio a fronte del non agevole onere probatorio in capo al lavoratore in caso di licenziamento basato sulla discrominazione, la giurisprudenza ha osservato come questo possa essere assolto mediante registrazioni delle conversazioni ma anche, in alcuni casi, attraverso una valutazione unitaria e globale, da parte del giudice, di tutti gli elementi prodotti in giudizio per escludere la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo.

In effetti, anche a fronte di un sempre più complesso impianto normativo di tutela del trattamento dei dati personali, non sarebbe corretto dire che il lavoratore abbia la possibilità di produrre liberamente in giudizio, a fini probatori, qualsiasi registrazione effettuata durante una conversazione avvenuta tra colleghi.

Sta al giudice, caso per caso, valutare la legittimità di queste ultime. A più battute è stato affermato dalla giurisprudenza, come la registrazione di una conversazione tra presenti possa costituire fonte di prova solo a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che quest’ultima abbia avuto un tenore differente rispetto a quello risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa. Al fine di precostituirsi un mezzo probatorio sembrerebbe quindi che, chiunque voglia tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda possa, con l’uso di un cellulare o di un registratore, e nel rispetto delle condizioni sopra indicate, registrare tutte le conversazioni che, secondo lui, potrebbero rappresentare il cosiddetto “ago della bilancia” in un futuro e imminente processo.

Registrazioni e rispetto della privacy  

L’uso sempre più frenetico di smartphone e, più in generale, di strumenti tecnologici hanno portato la giurisprudenza a doversi pronunciare sulla possibilità di utilizzo in sede di giudizio di strumenti di prova alternativi a quelli “classici” come, ad esempio, le registrazioni fonografiche di conversazioni tra colleghi.

L’orientamento giurisprudenziale più recente sembra ormai consolidato nel ritenere che queste ultime siano ammissibili, a patto però che siano rispettati i limiti e le condizioni specificamente individuati anche dalla normativa in materia di privacy.

Il procurarsi indebitamente, attraverso l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini inerenti la vita privata di una persona presso la sua abitazione o altra privata dimora (tra le quali può rientrare anche il posto di lavoro) costituisce reato di interferenze illecite nella vita privata.  

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Pubblicato : 12 Gennaio 2023 09:00