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Quando è possibile monetizzare le ferie?

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(@redazione)
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Il lavoratore perde le ferie non godute se non obbedisce all’invito del datore di lavoro a fruirne.

In giurisprudenza si discute spesso sui limiti del diritto del lavoratore ad ottenere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una indennità economica sostitutiva dei giorni di ferie non fruiti. Ci si chiede cioè quando è possibile monetizzare le ferie e quando invece il dipendente perde diritto ad esse e al relativo compenso. 

Il problema si pone chiaramente per tutti i casi in cui il rapporto di lavoro cessa – per licenziamento o per dimissioni – quando ancora ci sono ferie arretrate. Anche se, il più delle volte, prima della risoluzione del rapporto, è lo stesso dipendente a mettersi in ferie o è il datore di lavoro a costringerlo, potrebbe tuttavia succedere che ciò non sia possibile come nel caso di cessazione del contratto “in tronco”, ossia “per giusta causa”. 

A stabilire quando è possibile monetizzare le ferie, ossia quando il lavoratore può ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite in caso di risoluzione del contratto di lavoro, è intervento una recente sentenza della Cassazione [1] che merita di essere illustrata.

Si può rinunciare alle ferie?

Il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è previsto direttamente dall’art. 36 della Costituzione il quale altresì aggiunge che questi «non può rinunciarvi». Le ferie sono quindi irrinunciabili. Il dipendente non può “scambiare” le ferie con una indennità o con uno stipendio maggiorato. Il datore di lavoro che accettasse un accordo del genere ne risponderebbe peraltro penalmente. 

Anche l’articolo 2109 del Codice Civile e il D.Lgs. 8.4.2003, n. 66 ribadiscono che le ferie sono irrinunciabili e che non possono essere sostituite con una indennità economica, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Può rinunciare alle ferie un pubblico dipendente?

Il principio appena descritto è sancito con maggior vigore nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico. In base all’articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 135, le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale alle dipendenze di una pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Quando è possibile monetizzare le ferie?

Eccezionalmente è possibile monetizzare le ferie arretrate se, prima che esse vengano usufruite, interviene la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale). Ma ciò è possibile solo a patto che il dipendente dimostri di aver lavorato nei giorni di ferie. Si tratta quindi di un onere probatorio che, in caso di controversia con il datore di lavoro, la Cassazione [2] pone a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro, dal canto suo, se intende contrastare la domanda della controparte, deve provare di avere adempiuto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie annuali retribuite. Di conseguenza, la perdita del diritto alle ferie e a ricevere una indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: 

  • di avere formalmente invitato il lavoratore a godere delle ferie; 
  • di averlo nel contempo avvisato ― in modo accurato ed in tempo utile ― del fatto che, in caso di mancata fruizione, le ferie verrebbero perse al termine del periodo di riferimento.

Non spetta quindi al dipendente dimostrare che il mancato godimento delle ferie sia dipeso da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.

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Pubblicato : 4 Gennaio 2023 18:16