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Quando è piccolo spaccio?

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(@paolo-remer)
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Quanti grammi di sostanza stupefacente ceduta occorrono per rientrare nei casi di «lieve entità» che diminuiscono notevolmente la pena per il pusher? Ecco i limiti da non superare.

Spacciare droga è vietato, ma non troppo. La giurisprudenza, visto che la legge è piuttosto vaga sul punto, ha fissato dei limiti entro i quali ci si mantiene nell’ambito del “piccolo spaccio”, e il risultato è che la pena applicata al pusher è molto inferiore rispetto a quella prevista per il traffico e la cessione su larga scala di sostanze stupefacenti, che può arrivare fino a 20 anni di reclusione. Ma quando lo spaccio è piccolo, nel senso di «lieve entità»? La legge si limita a indicare questa espressione e fornisce alcuni parametri generali di riferimento, ma non precisa le esatte quantità al di sotto delle quali lo spacciatore può ottenere la consistente riduzione di pena (come vedremo fra poco, lo “scalone” di pene tra lo spaccio ed il piccolo spaccio è enorme).

Adesso questa lacuna sembra essersi colmata: una nuova sentenza della Cassazione [1] si è sforzata di trovare dei «parametri oggettivi» e li ha trovati a livello pratico, analizzando le più recenti decisioni intervenute in materia. Così i giudici di piazza Cavour hanno individuato qual è il range di riferimento applicabile in questi casi. Il risultato è che questa pronuncia ha finalmente indicato le soglie di peso, per ciascuna sostanza stupefacente, entro le quali è possibile ravvisare l’ipotesi lieve del piccolo spaccio, anziché la fattispecie delittuosa più grave.

Spaccio di sostanze stupefacenti: com’è punito?

Lo spaccio di droga è un delitto che viene punito in misura diversa a seconda del tipo di sostanze stupefacenti cedute (non solo dietro corrispettivo, ma anche gratuitamente) a terzi. Precisamente:

  • per lo spaccio di droghe pesanti, come la cocaina e l’eroina, la pena è la reclusione da sei a venti anni, e con la multa da 26mila a 260mila euro.
  • lo spaccio di droghe leggere, come l’hashish e la marijuana, è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.

Se hai dei dubbi su questa classificazione e non sai in quale categoria far rientrare un determinato tipo di sostanza stupefacente, leggi qui qual è la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.

Quando lo spaccio è di lieve entità?

Quelle che abbiamo esposto sono pene molto severe, e per mitigarle nei casi più modesti la legge [2] prevede l’ipotesi della «lieve entità», che ricorre quando il quantitativo ceduto è ridotto e manca un’organizzazione di mezzi e di persone, sicché si può ritenere che lo spaccio sia soltanto occasionale e sporadico, anziché sistematico, abituale e professionale: una condotta delittuosa, dunque, molto meno grave, e che riguarda proprio i fenomeni del cosiddetto piccolo spaccio.

La pena prevista per questi casi di minore gravità è sensibilmente ridotta rispetto a quella prevista per il reato base: la reclusione va da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro. Un abbattimento enorme, specialmente se la pena irrogata si attesta verso i minimi edittali, che possono essere ulteriormente diminuiti: infatti, applicando i particolari istituti previsti dal diritto penale, si può arrivare addirittura alla non punibilità del piccolo spaccio, quando il fatto viene considerato «di particolare tenuità». E tutto ciò vale anche per le droghe pesanti, dopo che la Corte Costituzionale [3] ha eliminato la precedente distinzione: quindi, ad esempio, anche uno spacciatore di eroina può beneficiarne, se cede sporadicamente soltanto una o due dosi.

Limiti di peso per rientrare nel piccolo spaccio 

La legge non definisce gli esatti limiti di peso delle sostanze stupefacenti che rientrano nel piccolo spaccio, ma fornisce soltanto alcune indicazioni generali che consentono di ravvisare il fenomeno della lieve entità, con riguardo ai «mezzi, modalità e circostanze dell’azione» compiuta dal pusher, nonché alla «qualità e quantità delle sostanze» cedute. È un riferimento evidentemente insufficiente, perché non fornisce un parametro numerico prestabilito: in assenza di esso, il giudice deve valutare e soppesare tutti gli elementi del caso concreto come, ad esempio, il numero di dosi confezionate, il luogo in cui è avvenuto lo spaccio, la condotta tenuta dallo spacciatore, i mezzi di locomozione che ha utilizzato, i modi di occultamento della droga e le persone che hanno ricevuto le sostanze.

Adesso la giurisprudenza ha colmato questa lacuna (che, purtroppo, consentiva talvolta di procedere in modo “spannometrico” per delitti oggettivamente molto gravi) e, nella nuova sentenza cui abbiamo accennato all’inizio [1] ha fissato con chiarezza queste soglie, al di sotto delle quali si può ravvisare la fattispecie attenuata della lieve entità della cessione, ossia il piccolo spaccio, che è punito in maniera più mite.

Piccolo spaccio: quanti grammi per ogni sostanza

Ecco i valori ponderali, cioè il peso delle sostanze espresso in grammi, che consentono al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità e dunque applicare allo spacciatore le pene ridotte: 101,5 grammi di hashish, 108,3 grammi di marijuana, 28,4 grammi di eroina e 23,66 grammi di cocaina.

Attenzione: si tratta di limiti medi, e  non assoluti. Infatti queste cifre sono state ottenute in base alle elaborazioni compiute dall’ufficio del processo istituito presso la sesta sezione penale della Cassazione (quella che si occupa di sostanze stupefacenti): lo studio ha estrapolato i dati di quasi 400 recenti decisioni della Corte, emesse fra il 2020 e il 2022, ed ha ricavato le soglie medie su cui si sono attestati i giudici di legittimità per stabilire quando lo spaccio può considerarsi di lieve entità.

Per completezza, ti forniamo anche i valori più elevati estrapolati dallo stesso studio, e che coincidono con il limite massimo di peso entro cui, nelle decisioni giudiziarie anzidette, è stata riconosciuta la lieve entità: 386,93 grammi di hashish, 246 grammi di marijuana, 107,71 grammi di eroina e 150 grammi di cocaina. Con questo attuale orientamento giurisprudenziale, difficilmente uno spacciatore che supera tali soglie potrà invocare la lieve entità del fatto, e non riuscirà quindi a cavarsela con l’ipotesi del piccolo spaccio.

La Suprema Corte spiega così questa impostazione: quando si è «in presenza di un dato ponderale non particolarmente significativo» – cioè di un peso che non supera i suddetti limiti – l’illecito penale «è pienamente compatibile con un’attività di piccolo spaccio, comportante una disponibilità economica limitata e introiti ridotti» per lo spacciatore, «nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione»: insomma, se la droga spacciata è poca finisce presto, non possono acquistarla e consumarla in molti, e tutto ciò giustifica l’applicazione di una pena inferiore.

Dose media singola e piccolo spaccio: quali rapporti?

Gli Ermellini hanno anche precisato che il concetto di «dose media singola» introdotto dai parametri ministeriali [4] e ricavabile dal quantitativo ceduto (ad esempio, la “bustina” di coca o la “canna”) riguarda soltanto l’uso personale della sostanza e perciò non può essere applicato ai casi di spaccio: «la nozione di dose media singola è stata introdotta per tale specifica finalità e non può essere utilizzata per stabilire il quantitativo di dosi concretamente destinate allo spaccio, atteso che queste hanno normalmente un contenuto anche notevolmente superiore di principio attivo, come dimostrato dalla casistica giudiziaria».

Per concretizzare questa affermazione, il Collegio aggiunge che «le cosiddette dosi da strada, cioè quelle concretamente confezionate per lo spaccio, non coincidono affatto con la dose media singola». Quindi per stabilire la sussistenza o meno del piccolo spaccio si dovrà avere riguardo al peso delle sostanze stupefacenti e non al numero di dosi ricavabili da esse. Puoi leggere la sentenza per intero nel box qui sotto.

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Pubblicato : 29 Novembre 2022 08:30