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Quando è nullo il matrimonio per la Chiesa?

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(@raffaella-mari)
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Tutte le cause che consentono di chiedere alla Sacra Rota l’annullamento del matrimonio: dall’impotenza alla volontà di non avere figli, dal disconoscimento dell’obbligo di fedeltà a quello dell’indissolubilità del matrimonio.

L’amore è un mistero. Si unisce e a volte si divide. Ma cosa succede quando un legame sacro, come quello del matrimonio, viene messo in discussione nella sua validità agli occhi della Chiesa? La risposta si trova nelle intricate regole del diritto canonico che è diverso dal diritto italiano. I due ordinamenti convivono ma hanno leggi e procedure diverse. Quindi chiedere l’annullamento del matrimonio al tribunale ecclesiastico è cosa diversa dal chiederlo al tribunale ordinario. Ma andiamo con ordine e vediamo quando è nullo il matrimonio per la Chiesa.

Matrimonio concordatario e diritto canonico

Un matrimonio concordatario è un matrimonio celebrato secondo le norme ecclesiastiche (quindi in Chiesa e alla presenza del parroco) ma che, nello stesso momento, produce effetti anche per lo Stato italiano. Non c’è quindi bisogno di un secondo matrimonio in Comune.

Tuttavia se il matrimonio concordatario è affetto da vizi ai sensi del diritto canonico, uno o entrambi i coniugi possono rivolgersi al tribunale ecclesiastico chiedendo una sentenza di nullità. Si tratta di una procedura distinta del ricorso per nullità davanti a un tribunale italiano, poiché quest’ultimo si basa sulla legge civile italiana.

Quando è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio al tribunale ecclesiastico?

Se il matrimonio concordatario è viziato secondo le regole del diritto canonico, ciascuno dei coniugi può agire davanti al tribunale ecclesiastico per ottenere una sentenza di nullità.

La nullità del matrimonio per la Chiesa si presenta quindi come una serie di cause diverse da quelle che consentono invece di chiedere la nullità del matrimonio a un tribunale dello Stato italiano. Queste ultime infatti dipendono dalla legge italiana; la prima invece dipende dalle regole del culto cattolico.

Quando la sentenza del tribunale ecclesiastico ha effetti per lo Stato italiano

Non perché si è ottenuto l’annullamento del matrimonio da un tribunale ecclesiastico si è automaticamente celibi e nubili anche per la legge italiana. Affinché la sentenza della Sacra Rota abbia effetti anche per lo Stato italiano – e quindi possa essere trascritta nei registri civili – è necessario che sia prima convalidata dalla Corte di Appello del Comune in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio. Questa procedura si chiama delibazione.

La delibazione non viene concessa se i coniugi hanno convissuto almeno per tre anni dopo il matrimonio e tale eccezione viene sollevata da uno dei due. Pertanto, in assenza di contestazione espressa, la Corte d’Appello concede la delibazione anche in presenza di una convivenza superiore a tre anni.

Leggi sul punto Nullità del matrimonio per la chiesa: limiti e condizioni

Quali sono le cause di nullità del matrimonio per la Chiesa?

  1. I vizi che comportano la nullità del matrimonio possono essere racchiusi in tre grandi categorie. Ciascuna di queste ha, al suo interno, una numerosa serie di ipotesi. Qui di seguito ci occuperemo delle tre generali ipotesi di nullità del matrimonio per la Chiesa. Che sono:
  2. vizi sulla la celebrazione del matrimonio: si verificano quando non vengono osservate le forme canoniche del rito;
  3. impedimento in capo a uno o entrambi i coniugi;
  4. vizi del consenso dei futuri coniugi.

Analizziamo nel dettaglio tali tre ipotesi. Qui di seguito enucleeremo tutte le possibili cause che possono dar luogo a una sentenza di nullità del matrimonio da parte della cosiddetta “Sacra Rota”, ossia un tribunale ecclesiastico.

Vizi relativi alla celebrazione del matrimonio

Per essere valido, il matrimonio deve rispettare la procedura prevista dal diritto canonico. In particolare il matrimonio deve essere celebrato:

  1. alla presenza di entrambi coniugi che devono manifestare il loro consenso verbalmente;
  2. davanti al parroco, sacerdote o diacono;
  3. alla presenza di almeno 2 testimoni.

La mancanza anche di una sola di tali condizioni comporta la nullità del matrimonio.

Impedimenti

Al momento della celebrazione del matrimonio non devono sussistere impedimenti relativi alla capacità personale oppure derivanti da vincoli di parentela, affinità o adozione od originati dalla commissione di un delitto. Pertanto il matrimonio è nullo in presenza delle seguenti cause (alcune delle quali consentono tuttavia di ottenere una dispensa da parte della Chiesa):

  1. età inferiore a 16 anni per l’uomo e 14 anni per la donna (salvo dispensa);
  2. impotenza assoluta e perpetua intesa come incapacità di porre l’atto sessuale naturale;
  3. esistenza di un precedente matrimonio valido;
  4. costituzione in un sacro ordine (episcopato, presbiterato e diaconato), anche in caso di perdita dello stato clericale;
  5. voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio o diocesano;
  6. mancanza di battesimo di uno dei due nubendi (salvo dispensa);
  7. rapimento (ratto) della donna allo scopo di contrarre matrimonio (salvo dispensa);
  8. omicidio del proprio o dell’altrui coniuge per poter celebrare matrimonio con una persona determinata;
  9. consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale (è prevista la dispensa in caso di consanguineità in linea collaterale di terzo e quarto grado);
  10. affinità in linea retta in qualunque grado;
  11. parentela legale che sorge da adozione in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale;
  12. pubblica onestà ossia il vincolo che sorge dal matrimonio invalido in cui c’è stata vita comune oppure da concubinato pubblico e notorio e che rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

Mancanza del consenso di uno o entrambi i coniugi

Il consenso è un elemento essenziale di ogni atto giuridico e, quindi, anche del matrimonio. La sua mancanza può determinare la nullità dell’atto. Ecco quindi quando il matrimonio è nullo per la Chiesa a causa della mancanza del consenso:

  1. incapacità di intendere e di volere; si pensi a malattie psicotiche e le alterazioni mentali permanenti o transitorie esistenti prima del matrimonio;
  2. incapacità per difetto di discrezione di giudizio: si tratta dell’effettiva capacità d’intendere il valore del matrimonio come sacramento. Comprende gravi forme di nevrosi e alcuni tipi di disordini della personalità particolarmente accentuate;
  3. incapacità per cause di natura psichica: riguarda soggetti che pur essendo dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità di comprendere gli obblighi derivanti dal matrimonio, non sono in grado di assumerli e/o di adempierli per cause di natura psichica: ad esempio gli affetti da malattie mentali o perversioni sessuali (triolismo, masochismo, sadismo, ninfomania, travestitismo, transessualismo, narcisismo). Comprende anche l’alcoolismo e la tossicodipendenza allo stato cronico;
  4. ignoranza sull’essenza del matrimonio. Si configura quando il nubendo ignora i principi generali del matrimonio ossia che esso è: a) un vincolo permanente e indissolubile; b) di natura eterosessuale; c) ordinato alla procreazione; d) un sacramento che implica una cooperazione sessuale finalizzata alla procreazione;
  5. errore sull’identità fisica del coniuge: è il caso eccezionale dello scambio di persona;
  6. errore sulle specifiche qualità del coniuge: è l’errore in cui incorre il nubendo che desidera nel suo futuro coniuge una qualità specifica non rinvenuta poi durante il matrimonio. Si pensi a chi si sposa credendo che il proprio coniuge possa avere figli ma ignorando il suo stato di sterilità o di chi voglia sposare una persona in possesso di un determinato titolo di studio o di determinate qualità morali che questi assicura di possedere e che invece non ha;
  7. dolo: si tratta di un’azione o omissione ingannevole (dell’altro nubendo o di un terzo) per ottenere il consenso matrimoniale. Si pensi a chi nasconde al futuro coniuge una malattia inguaribile o contagiosa o gravi precedenti penali; a chi nasconde al marito di essere incinta di un altro uomo; a chi nasconde la propria sterilità;
  8. simulazione: si ha quando uno o entrambi i coniugi si sposano senza però volerne gli effetti (ad esempio per concedere la cittadinanza italiana a uno dei due) oppure negando un elemento o proprietà essenziale del matrimonio (i bona matrimonii) come ad esempio: a) la volontà di avere figli (bonum prolis), con l’astensione da rapporti sessuali o l’uso di anticoncezionali o tramite l’aborto; b) l’indissolubilità del matrimonio; c) l’obbligo di fedeltà; d) l’obbligo di perseguire il bene comune della coppia (bonum coniugum), non costituendo una relazione interpersonale; e) la sacralità del matrimonio (bonum sacramenti), sposandosi solo per ragioni di opportunità sociale;
  9. apposizione di una condizione al matrimonio: consiste nel subordinare l’efficacia del consenso a un evento futuro (ad esempio il conseguimento da parte del futuro coniuge di una certa eredità oppure la subordinazione del matrimonio alla circostanza che la sua futura moglie si dedichi esclusivamente all’attività di casalinga);
  10. timore e violenza: si verifica quando ci si sposa per timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale oppure da violenza o minaccia materiale. La minaccia o violenza deve avere i seguenti requisiti: a) provenire dall’esterno a opera di terzi (ad esempio i genitori del soggetto minacciato); b) generare un timore o un turbamento specifico e grave poiché altrettanto grave deve essere il male minacciato; c) la situazione in cui viene a trovarsi il minacciato deve essere indeclinabile, ossia senza alternativa o via di uscita.

Approfondimento

Matrimonio nullo per il tribunale ecclesiastico: quando?

 
Pubblicato : 12 Ottobre 2023 12:45