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Quando è nullo il contratto di locazione ad uso transitorio?

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(@angelo-forte)
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Ho in corso il quinto consecutivo contratto di locazione per uso transitorio ad uso abitativo avente ad oggetto sempre lo stesso immobile. E’ lecita una cosa del genere?

L’articolo 5, comma 1, della legge n. 431 del 1998 consente la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo per scopi transitori per la durata massima di 18 mesi.

La stessa legge rimanda ad un decreto ministeriale (prima il decreto ministeriale del 30.12.2002 e poi quello del 16.01.2017) la disciplina più dettagliata di questa tipologia di contratti di locazione.

Al di là della disciplina legale, è già evidente che non si possa più parlare di transitorietà nel caso in cui tra le stesse parti si succedano nel tempo, uno dietro l’altro e senza soluzione di continuità, ben cinque contratti definiti ad uso transitorio (a scopo abitativo) aventi ad oggetto il medesimo immobile e contenenti le stesse ed identiche clausole.

Pertanto se il proprietario dovesse intimarle lo sfratto per finita locazione in vista della scadenza del contratto in corso, lei potrebbe costituirsi in giudizio per far accertare dal giudice l’esistenza, in realtà, di un contratto di locazione ad uso abitativo ordinario (nella formula classica del 4+4) con decorrenza dalla stipula del primo dei cinque fittizi contratti di locazione ad uso abitativo e, così, facendosi riconoscere il diritto a permanere nell’abitazione almeno fino alla scadenza del quadriennio in corso.

In ogni caso, è pure invalido il contratto di locazione ad uso transitorio a scopo abitativo (con sua conversione in ordinario contratto 4+4) nel caso in cui esso non presenti contemporaneamente i seguenti requisiti (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 4.075 del 2014):

  • clausola che individui l’esigenza di transitorietà o nel locatore o nel conduttore;
  • la prova dell’esistenza di tale transitorietà da parte del conduttore con l’allegazione al contratto di apposita ed idonea documentazione;
  • la conferma, da parte del locatore o del conduttore, di tale transitorietà prima della scadenza del contratto da inviarsi con lettera raccomandata.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 18 Novembre 2023 07:00