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Quando c’è accettazione tacita eredità

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(@redazione)
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Quando l’erede risponde dei debiti del defunto: ecco gli atti e i comportamenti che possono essere classificati come accettazione tacita dell’eredità, che impediscono la rinuncia o l’accettazione con beneficio di inventario. 

Per accettare l’eredità bisogna recarsi dal notaio o in tribunale e rilasciare una dichiarazione espressa. Tuttavia, la legge prevede anche la possibilità di una accettazione tacita tutte le volte in cui il chiamato all’eredità pone in essere almeno un comportamento incompatibile con la volontà di rifiutare l’eredità stessa. Si deve cioè trattare di un atto che solo un erede avrebbe il diritto di compiere come, ad esempio, un prelievo dal bancomat, la vendita di un bene del defunto o anche l’utilizzo di alcuni oggetti di proprietà di quest’ultimo. 

È bene sapere quando c’è accettazione tacita dell’eredità perché da ciò dipendono una serie di conseguenze importanti, prima tra tutte quella di non poter più rifiutare l’eredità o accettarla con beneficio di inventario. Ne segue, come diretto corollario, la responsabilità dell’erede per i debiti lasciati dal defunto, di cui dovrà rispondere con tutto il proprio patrimonio personale. 

Detto in termini pratici, l’erede che – anche involontariamente e nella più totale ignoranza – pone un atto di accettazione tacita dell’eredità dovrà pagare i creditori del cosiddetto de cuius (appunto il defunto) o, in caso contrario, subirà un pignoramento. 

Traendo spunto da alcune recenti sentenze della Cassazione abbiamo così analizzato le principali questioni che si possono porre sull’argomento in modo da definire, in modo certo e chiaro, quando c’è accettazione tacita dell’eredità. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità? 

A norma del codice civile [1], l’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità (ossia colui che può essere erede e che ancora non ha fatto l’accettazione) compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede.

Oltre ai casi di accettazione tacita dell’eredità individuati dalla Cassazione, e che a breve vedremo, la legge ha individuato alcuni atti che comportano accettazione tacita:

  • l’erede che si trova a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari e che non predispone l’inventario dei beni stessi entro 3 mesi dall’apertura della successione, è considerato erede puro e semplice;
  • la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuni di questi, comporta accettazione dell’eredità. Vi rientrerebbero anche i relativi contratti preliminari, nonché il rilascio di una procura a vendere [2];
  • la rinuncia ai diritti di successione, se è fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Accettazione la posta del defunto

Alla Cassazione è stato chiesto se l’accettazione, da parte dell’erede, di una raccomandata o di qualsiasi altra comunicazione destinata al defunto (ad esempio, un sollecito di pagamento da parte dell’amministratore di condominio o una convocazione in assemblea) possa essere considerato accettazione tacita dell’eredità. La risposta della Suprema Corte [3] è stata negativa. Del resto, è proprio dalla conoscenza degli atti destinati al de cuius, tra cui appunto le richieste di pagamento, che l’erede si fa un’idea della sua posizione debitoria e, quindi, è in grado di decidere se accettare o meno l’eredità.

È bene ricordare, in proposito, che tutte le raccomandate, le multe, le cartelle esattoriali e gli atti giudiziari destinati al defunto e indirizzati a quest’ultimo (ad es. “Egr. Sig. Mario Rossi”), nel suo ultimo indirizzo di residenza, se rifiutati dagli eredi, si considerano come non notificati correttamente e, quindi, non sortiscono alcun effetto. Questo perché sono indirizzate a una persona che non esiste più. Dunque, se l’erede non ritira tali lettere dal postino o all’ufficio postale, esse si considerano come mai pervenute. Se però vengono accettate, allora la notifica si considera perfezionata. 

Al contrario, sono corrette le notifiche indirizzate genericamente e impersonalmente agli eredi del defunto (ad es. “Eredi del Sig. Mario Rossi”), all’ultimo indirizzo di residenza di quest’ultimo. Sicché, anche se rifiutate, esse producono ugualmente effetto. Ma ciò vale solo per un anno dal decesso. Dopo un anno, invece, le notifiche vanno fatte ai singoli eredi, presso il rispettivo indirizzo di residenza.

Pagare un debito del defunto 

Anche il pagamento di un debito lasciato “scoperto” dal defunto non può classificarsi come accettazione tacita dell’eredità. E ciò perché può essere compiuto per svariate ragioni (ad esempio, tutelare il buon nome della famiglia o favorire un creditore che, magari, ha mantenuto rapporti commerciali con gli eredi). Del resto, il codice civile [4] ammette la possibilità che un debito sia pagato da terzi estranei all’obbligazione, sicché ben potrebbe ricorrere tale circostanza proprio nel caso di pagamento da parte di un familiare che non vuol, tuttavia, essere considerato erede.

Se, però, il pagamento dei debiti ereditari avviene con denaro prelevato dal patrimonio ereditario (ad esempio, dal conto del de cuius) tale comportamento si considerata accettazione tacita. In pratica, per non aversi accettazione dell’eredità è necessario pagare i debiti del defunto con soldi propri [5].

Prelievo al bancomat o allo sportello della banca

Il chiamato all’eredità che, anche un secondo dopo la morte del de cuius, si reca allo sportello della banca o al bancomat e faccia un prelievo sul conto di quest’ultimo, prima ancora che la banca blocchi il conto corrente (come di solito succede in questi casi), si considera come se avesse accettato tacitamente l’eredità.

Viceversa, se il prelievo avviene prima della morte dichiarata dal medico allora tale atto non può essere considerato accettazione tacita.

Riscossione di un assegno 

Chi riscuote un assegno intestato al defunto e ne accetta quindi il pagamento da parte di un debitore di quest’ultimo compie un atto di accettazione tacita dell’eredità [6].

Richiesta di voltura catastale

L’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile. Per cui, se l’erede si intesta un immobile del defunto sta dimostrando tacitamente di voler accettare l’eredità e non può più rinunciarvi [7]. Dovrà, quindi, pagare tutti i creditori con il patrimonio ereditato e con quello personale. 

Lo stesso dicasi in caso di richiesta di voltura di una concessione edilizia [8]. 

Presentazione la denuncia di successione

Per la Cassazione [9] non costituisce atto di accettazione tacita la presentazione della denuncia di successione e pagamento della relativa imposta (pur potendo essere valutati come elementi indiziari dal giudice). Non lo è neanche la richiesta di informazioni circa l’esistenza di un testamento o di beni relitti del defunto per valutare la necessità di una denuncia di successione [10].

Riscossione canoni di affitto

Per la Cassazione [11] la riscossione di canoni di locazione, da parte di uno degli eredi, per un appartamento dato in affitto in precedenza dal defunto prima di morire non è da considerare un atto di accettazione tacita dell’eredità.

Riscossione di una caparra

Secondo la Cassazione [12], chi chiede la restituzione della caparra versata con il contratto di vendita dal genitore deceduto è considerato erede puro e semplice. La domanda di scioglimento del vincolo contrattuale, infatti, ha natura di atto dispositivo dei beni del defunto e non solo finalità conservativa del patrimonio.

La Suprema corte, nella pronuncia in commento, ha ricordato che l’accettazione dell’eredità, oltre che espressa, può essere anche tacita. Ebbene, la domanda di restituzione della caparra confirmatoria versata in sede di contratto non può essere equiparata a una mera richiesta di pagamento di un credito o di somme di denaro dovute in favore del del cuius, nei cui confronti, se compiuta dal chiamato all’eredità, appare obiettivamente prevalere la funzione conservativa, non implicante accettazione tacita, essendo la richiesta di pagamento di un credito del defunto una iniziativa diretta ad assicurare l’integrità del patrimonio ereditario. Essa, al contrario, ha concluso la Cassazione, ha natura di atto dispositivo dei diritti ereditari, dal momento che implica la volontà da parte del chiamato di risolvere il contratto preliminare pendente al momento dell’apertura della successione e quindi l’esercizio di un potere che non ha alcuna finalità conservativa del patrimonio del defunto ma che presuppone, necessariamente, l’assunzione di una posizione contrattuale, in altre parole la successione del chiamato nella posizione del defunto e quindi l’assunzione implicita della qualità di erede.

 
Pubblicato : 18 Settembre 2023 20:10