forum

Quali sono le infor...
 
Notifiche
Cancella tutti

Quali sono le informazioni obbligatorie ai consumatori?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
42 Visualizzazioni
(@carlos-arija-garcia)
Post: 604
Noble Member Registered
Topic starter
 

Le indicazioni minime che devono essere riportate nelle etichette o nelle confezioni dei prodotti. Differenza tra prezzo di vendita e di unità di misura.

Ogni consumatore ha diritto a sapere che cosa sta acquistando e a quali condizioni. La legge prevede che qualsiasi tipo di bene o servizio debba essere venduto mettendo il compratore nelle condizioni di fare un acquisto consapevole, sia per quanto riguarda la natura della merce sia per quel che concerne il prezzo. A tal fine, quali sono le informazioni obbligatorie ai consumatori? Che cosa deve essere messa a sua conoscenza e come?

A stabilire le regole ci pensa il Codice del consumo, che contiene i doveri generali e dettagliati del venditore. In linea di massima, le informazioni da fornire all’acquirente devono riguardare la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti e dei servizi messi sul mercato, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore.

Quali sono le informazioni minime da fornire al consumatore?

Chi acquista un prodotto o un servizio ha diritto a trovare in modo chiaramente visibile e leggibile almeno le indicazioni che riguardano:

  • la denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
  • il Paese di origine se situato fuori dell’Ue;
  • l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
  • i materiali impiegati e i metodi di lavorazione se questi sono determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, se sono utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Dove si devono trovare le informazioni minime?

Le indicazioni sopra citate si devono trovare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono messi in vendita al consumatore. I dettagli su istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso possono essere riportate anche su un foglietto a parte contenuto nella confezione.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

È vietato il commercio di qualsiasi prodotto o confezione che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le citate informazioni al consumatore. I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa da 516 a 25.823 euro per ogni singolo prodotto privo delle indicazioni obbligatorie.

Le informazioni obbligatorie al consumatore sui prezzi

Altro elemento da non trascurare al momento di fare un acquisto è l’indicazione sul prezzo del prodotto o del servizio. Tra le informazioni obbligatorie al consumatore, ci sono quelle che riguardano il prezzo per unità di misura e il prezzo di vendita.

Il primo è il prezzo finale, comprensivo di Iva e di ogni altra imposta, valido per la quantità relativa ad un’unità di misura standard, come ad esempio il prezzo al chilo, al litro, al metro, ecc.

Il prezzo di vendita è quello finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo di Iva e di ogni altra imposta.

Per fare un esempio, chi va a supermercato può chiedere di avere e pagare un chilo di mele oppure prendere, indipendentemente dal peso, una confezione chiusa con sei mele ad un prezzo di vendita già stabilito e riportato nell’etichetta.

Il venditore, però (in questo caso il supermercato) deve riportare sulla confezione sia il prezzo di vendita sia quello per unità di misura. Ad esempio, se le mele costano 2 euro al kg e la confezione acquistata pesa 3 kg, l’etichetta dovrà riportare:

  • il prezzo di vendita (6 euro);
  • il prezzo per unità di misura (2 euro al kg);
  • il peso del prodotto (3 kg).

Se, invece, il prodotto viene venduto sfuso, deve essere indicato solo il prezzo per unità di misura (euro al chilo, al litro, al metro, ecc.).

I prodotti alimentari congelati o surgelati oppure immersi in un liquido (si pensi alle confezioni di mozzarella), il prezzo per unità di misura si deve riferire al prodotto sgocciolato.

Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile per la loro natura o per la loro destinazione. Si tratta di prodotti:

  • commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
  • di diversa natura posti in una stessa confezione;
  • commercializzati nei distributori automatici;
  • destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  • preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
  • precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
  • di fantasia;
  • gelati monodose;
  • non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
 
Pubblicato : 12 Marzo 2023 19:30