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Quali sono i requisiti per un testamento olografo?

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(@angelo-greco)
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Come deve essere un testamento olografo per essere valido?

Chi si appresta a scrivere il proprio testamento deve sapere come renderlo valido ed efficace a tutti gli effetti: deve sapere cosa prevede la legge e cosa è necessario scrivere affinché l’atto non possa essere dichiarato nullo. Esistono difatti numerose contestazioni che i futuri eredi possono sollevare contro un testamento, ma molte di queste possono essere evitate se si rispettano pedissequamente i consigli che stiamo per dare. Qui di seguito vedremo pertanto quali sono i requisiti per un testamento olografo. In merito la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni necessarie affinché un testamento sia considerato valido e inoppugnabile.

Che cosa è un testamento olografo?

Il testamento olografo è un documento scritto interamente a mano dal testatore che contiene disposizioni sul suo patrimonio da attuarsi dopo la sua morte. Non richiede la presenza di un notaio né di testimoni.

Il testamento olografo dunque può essere redatto in piena autonomia dal testatore, su un foglio di carta e con una penna.

Proprio però l’assenza di un pubblico ufficiale come il notaio che certifichi l’autenticità dell’autore del documento rendendo tale verifica inoppugnabile impone il rispetto di una serie di requisiti che il testamento olografo deve rispettare e che vedremo qui di seguito.

Quali sono i requisiti formali di un testamento olografo?

Secondo l’articolo 602 del codice civile, un testamento olografo deve soddisfare cinque requisiti fondamentali:

  • olografia: il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore;
  • capacità d’intendere e volere al momento di redazione del documento;
  • firma: la sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni testamentarie, sull’ultima pagina, dopo l’ultima parola;
  • data: prima della firma deve essere indicata la data completa (giorno, mese e anno);
  • volontà di fare testamento: è necessario che il documento esprima chiaramente la volontà del testatore di disporre dei suoi beni pder il tempo successivo alla morte. Non deve quindi trattarsi di una semplice promessa o di un atto preparatorio.

Olografia

L’olografia è un elemento essenziale del testamento olografo. Il documento pertanto non può essere scritto al computer per poi essere stampato e firmato. Né è ammesso il testamento su un file munito di firma elettronica. Sempre per la stessa ragione non è ammesso il testamento in formato video.

La mano del testatore non può essere guidata da estranei, neanche se dovesse risultare instabile a causa di una malattia (in tal caso bisognerà fare testamento attraverso un notaio). È consentito reggere il braccio di chi, malato, non ha la forza per farlo.

È consentito scrivere il testamento in presenza di terzi. E non è invalido il testamento redatto sotto dettatura di un altro soggetto (anche se si tratta di uno degli eredi) ben potendo il testatore chiedere consigli o affidarsi alle capacità redazionali di un esperto. È tuttavia necessario che il terzo non eserciti una pressione psicologica, una violenza o una minaccia sul testatore, come potrebbe essere ad esempio il caso di un figlio che obblighi il padre disabile a lasciargli i propri beni, avvisandolo che, in caso contrario, non gli fornirà più alcuna assistenza materiale.

La scrittura può essere anche in stampatello a patto però che il testatore fosse solito scrivere in tale modo. La grafia pertanto deve essere quella tipica del testatore per consentire che, in caso di contestazioni sull’autenticità del documento, un perito possa verificare la corrispondenza della scrittura con quella di altri scritti dello stesso soggetto.

È ammessa la redazione anche su supporti diversi dalla carta come un pezzo di stoffa o, in caso di necessità, un muro.

È preferibile, ma non necessario, usare una penna con un colore di non facile cancellazione (nero o blu). Nulla però esclude che si possa usare un pennarello o addirittura una matita.

La grafia deve essere comprensibile e non destare dubbi.

Capacità d’intendere e volere

Elemento essenziale per poter redigere il testamento è la capacità del testatore di comprendere il senso delle proprie dichiarazioni. Il fatto di avere un decadimento delle proprie capacità cognitive – come nel caso di una demenza senile non completamente invalidante – non pregiudica la validità del testamento.

Chi intende contestare la capacità del testatore ne deve dare dimostrazione e, a tal fine, non basta un semplice certificato medico di una malattia se non si prova che questa era talmente grave da inficiare la volontà del testatore.

Firma

La firma deve riportare il nome e cognome. La legge non prescrive un ordine: pertanto si può scrivere prima il cognome e poi il nome o viceversa.

È anche possibile firmare con uno pseudonimo se il testatore era conosciuto socialmente con esso (ad esempio “Mimmo”, “Totò”).

Un testamento può avere anche la forma di una lettera, ad esempio indirizzata ai figli; in questi casi la firma potrebbe anche mancare purché il nome dell’autore sia identificabile con elementi oggettivi come “vostro padre”.

La sottoscrizione deve essere la stessa con cui il testatore di solito firma i documenti, anche se dovesse essere illeggibile.

Che cosa non è considerato un testamento?

Un documento che presenta i requisiti formali ma non esprime chiaramente la volontà di disporre dei beni dopo la morte non è considerato un testamento. Ad esempio, una semplice elencazione di beni o un progetto di ripartizione non è sufficiente.

La firma è l’ultimo elemento del testamento olografo. Non deve necessariamente essere apposta su ogni foglio, potendo essere riportata anche solo sull’ultimo di questi, dopo l’ultima parola.

La data

La data deve essere apposta prima della firma. Essa è indispensabile per una serie di ragioni. Ad esempio:

  • in presenza di più testamenti, serve a comprendere qual è l’ultimo e quindi quello valido;
  • in presenza di una malattia che abbia ridotto successivamente la capacità d’intendere e volere del testatore, serve a capire se il testamento è stato scritto in condizioni di piena salute mentale.

La volontà di testare

Deve sussistere la chiara intenzione di disporre dei propri beni dopo la morte. Una semplice promessa (ad esempio «dopo la mia morte mi piacerebbe che vi divideste i miei beni in modo pacifico e senza litigi») non avrebbe alcun valore.

Il testamento infatti non può contenere promesse o impegni per successivi atti. Ad esempio sarebbe nullo il contratto con cui un genitore si impegna a disporre, in favore di un figlio, di un proprio bene dietro assistenza o corrispettivo. Difatti il testamento è sempre revocabile e questa libertà del testatore non può essere soggetta a limitazioni, neanche auto-imposte.

Secondo la Cassazione non è necessario che il dichiarante «faccia espresso riferimento alla propria morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte» (Cass., 08 gennaio 2014, n. 150).

Conservazione del testamento olografo

Il testatore è libero di conservare il proprio testamento olografo come vuole. Può anche redigerne delle copie ma anche per queste deve fare come per l’originale: riscrivere tutto il testo, dall’inizio alla fine, senza modifiche, su un differente foglio, con data e firma. Non sono valide le fotocopie con strumenti meccanici, neanche fotografie.

L’originale e/o le copie devono però essere facilmente reperibili alla morte del testatore, per poter essere attuate con la consegna a un notaio e la relativa pubblicazione.

Il testamento può essere custodito in casa, in una cassaforte, consegnato a terzi (anche se si tratta di uno degli eredi) o anche a un notaio. Lo si può infine lasciare in una cassetta di sicurezza in banca.

Suggerimenti per un testamento olografo non impugnabile

Per evitare che sorgano contestazioni sul testamento è necessario sapere che coniuge e figli (o, in assenza dei figli, i genitori) sono eredi legittimari: essi devono ricevere sempre una quota minima del patrimonio del testatore, al netto tuttavia di eventuali donazioni già ricevute (che pertanto si considerano “anticipazioni” sulla quota di legittima). Leggi sul punto Quanto è la quota di legittima?

Ci sono essenzialmente due modi per scrivere un testamento:

  • lasciare agli eredi una percentuale del patrimonio (ad esempio “lascio a mio figlio Marco la metà dei miei beni e la residua parte divisa tra mia moglie e mio fratello);
  • oppure individuare la divisione dei singoli beni tra i vari eredi (ad esempio “lascio a mio figlio Marco la casa; a mia moglie il conto corrente; a mio fratello l’auto e i buoni postali”).

Modello testamento olografo

Ecco un modello di testamento olografo:

«Io sottoscritto <…>, nato a  <…>, il  <…>, nel pieno delle mie capacità mentali e fisiche, dispongo che, dopo la mia morte, i miei beni vengano così divisi:

lascio a <…> i seguenti beni <…>

lascio a <…> i seguenti beni <…>

lascio a <…> i seguenti beni <…>

Data

Firma.

 
Pubblicato : 20 Dicembre 2023 09:15