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Quali opere sono tutelate dal diritto d’autore?

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(@carlos-arija-garcia)
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Foto, disegni, canzoni, film o copioni per il teatro. Ma anche software, quadri e sculture. Quando si può parlare di opera d’ingegno e cosa si può proteggere.

Chi crea un’opera d’ingegno, per il solo fatto di averla «messa al mondo», ne diventa automaticamente titolare del diritto d’autore su un duplice versante: quello morale ad essere riconosciuto, in qualsiasi momento, il «papà» dell’opera e, quindi a veder tutelato il proprio nome, la qualità e le caratteristiche della stessa e quello patrimoniale o di utilizzazione economica, che gli consente di sfruttarla per ottenere un guadagno. Ma quali opere sono tutelate dal diritto d’autore?

Facile pensare alle canzoni, ai libri, al copione teatrale o cinematografico, alle foto o ai video. Tuttavia, i lavori su cui è possibile pretendere che gli altri non si attribuiscano illecitamente la paternità sono molti di più. Vediamo quali.

Cosa si intende per opera di ingegno?

Per quanto possa sembrare banale, il principale requisito che un’opera deve avere per essere considerata frutto dell’ingegno di un autore è la creatività. Non tanto l’idea che c’è ala base quanto la forma in cui viene messa in atto, senza copiare o ripetere quello che è già stato fatto da altri.

L’opera deve inoltre avere senso compiuto: non è tutelabile una scaletta, uno schizzo, una bozza di un’opera ancora in elaborazione e che ha ancora bisogno di espressioni originali.

Infine, ci deve essere una forma espressiva, cioè deve manifestarsi in una forma percepibile.

Come va tutelato il diritto d’autore?

Il diritto d’autore non ha bisogno di alcuna formalità per la sua costituzione, visto che, come detto, nasce automaticamente dalla semplice creazione dell’opera. Tuttavia, un regime di deposito e di registrazione dell’opera in uno di questi tre registri pubblici:

  • il registro generale delle opere protette, tenuto dal ministero per i Beni e le Attività culturali;
  • il registro speciale delle opere cinematografiche, gestito dallo stesso ministero;
  • il registro speciale per i programmi per elaboratore, gestito dalla sezione Olaf (Opere letterarie e arti figurative) della direzione generale della Siae (Società italiana degli autori e degli editori).

Il deposito dell’opera è una facoltà dell’autore finalizzata alla certezza della paternità dell’opera e non una condizione necessaria per il suo sfruttamento economico.

Chi ha pubblicato, rappresentato o messo in commercio l’opera deve, entro 90 giorni dalla pubblicazione, depositarne un esemplare presso il ministero per i Beni e le Attività culturali.

Cosa rientra nella tutela del diritto d’autore?

In linea generale, sono tutelate le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Nello specifico, la tutela del diritto d’autore riguarda:

  • le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto orale;
  • le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  • le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia in qualsiasi modo;
  • le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  • i disegni e le opere dell’architettura;
  • le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione;
  • le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;
  • i programmi per elaboratore (software), in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Il termine «programma» comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del software. Essi sono tutelati come opere letterarie. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce;
  • le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su di esso;
  • le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico;
  • le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico, come ad esempio le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste o i giornali;
  • senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, le elaborazioni di carattere creativo dell’opera, come ad esempio le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, ecc.

Non sono, invece, tutelati dal diritto d’autore i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni italiane e straniere.

Inoltre, la disciplina non prende in considerazione alcune nuove espressioni artistiche diffuse con sistemi digitali come i video d’artista, i videoclip, e più in generale la videoarte.

 
Pubblicato : 5 Agosto 2023 17:00