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Quali obblighi gravano sui detentori di cani?

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(@angelo-greco)
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Responsabilità del custode di un cane secondo la legge italiana: obblighi e risarcimento del danno per morsi e aggressioni anche in presenza del cartello “Attenti al cane”.

Sei proprietario di un cane o ti è stato chiesto di custodirlo per qualche ora? Sei consapevole delle responsabilità civili e penali che ti sei assunto e delle potenziali conseguenze legali in caso di morsi o aggressioni causati dall’animale? In Italia, la legge è molto severa sui detentori di animali. Si parla, a riguardo, di una «responsabilità oggettiva» che prescinde cioè sia dalla malafede che dalla semplice colpa per l’infortunio arrecato a terzi.

Detto ciò, vediamo quali obblighi gravano sui detentori di cani, in modo da comprendere quali sono i comportamenti che deve tenere chi ha al guinzaglio un quadrupede. Ma procediamo con ordine.

Chi è considerato il detentore di un cane?

Il detentore è chi ha, anche se momentaneamente, la disponibilità materiale dell’animaledi cui non è proprietario. È, in buona sostanza, il custode.

Si pensi al vicino di casa che accetta di tenere il cane altrui quando il titolare è in vacanza; si pensi al dog sitter, al centro di addestramento o alla pensione per cani.

Il detentore dell’animale è equiparato, ai fini delle responsabilità e degli obblighi di garanzia verso terzi, al proprietario effettivo dell’animale. Egli quindi risponde di tutte le lesioni procurate dal cane a terzi: ne risponde sia in sede penale (per il reato di lesioni o di omicidio) che in sede civile (per il conseguente risarcimento del danno).

Quali obblighi ha il detentore di un cane?

Il detentore di un cane deve controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare potenziali aggressioni a terzi. Per esempio, se si possiede un cane di razza notoriamente aggressiva, non basta tenere l’animale in un luogo privato e recintato. Bisogna garantire che l’animale non possa sfuggire al controllo e arrecare danni a terzi.

A tal proposito bisogna ricordare che il cartello con dicitura “ATTENTI AL CANE“, bene in vista al cancello d’ingresso della villetta non basta ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane (Cass. sent. n. 17133/17) che ha aggredito e cagionato lesioni a un postino, in quanto egli doveva comunque provvedere a un’adeguata custodia così da evitare la possibilità di danni alle persone.

Qual è la responsabilità legale del detentore di un cane?

Secondo l’articolo 2052 del Codice Civile, il detentore di un cane è responsabile dei danni causati dall’animale, anche se scappato dal recinto o al guinzaglio.

L’unico caso in cui il detentore può essere esente da responsabilità è se prova che l’evento è avvenuto per un caso fortuito: si deve cioè trattare di un evento eccezionale e imprevedibile che non poteva essere evitato nemmeno con la massima cautela. La naturale imprevedibilità delle reazioni dell’animale in realtà è considerata in realtà “prevedibile”, vista la sua natura istintiva. Dunque, il «caso fortuito» è costituito, ad esempio, dal tentativo di aggressione di una persona nei confronti del cane o del relativo proprietario: la reazione dell’animale non determina responsabilità in capo al suo detentore.

Si tratta di una condizione molto difficile da dimostrare, poiché l’evento non deve essere in alcun modo correlato ai comportamenti tipici dell’animale, che sono per lo più istintivi.

La norma dell’articolo 2052 cod. civ. che regolamenta la responsabilità civile del proprietario per eventuali danni causati dall’animale, che possono coinvolgere sia persone che cose, permette di trarre alcuni punti chiave importanti.

Innanzitutto, è importante sottolineare che la figura del responsabile non coincide necessariamente con quella del proprietario dell’animale. Infatti, chiunque utilizzi l’animale, anche solo temporaneamente, avendo il controllo su di esso, ne assume la responsabilità. Un esempio potrebbe essere un parente che porta il cane a passeggio o un vicino che se ne prende cura durante l’assenza dei proprietari.

Un altro punto fondamentale riguarda l’estensione della responsabilità risarcitoria. Questa si applica anche nei casi in cui l’animale domestico sia riuscito a fuggire o a sottrarsi al controllo del responsabile. Un caso tipico potrebbe essere quello di un cane che, sfuggendo al guinzaglio, morda un passante durante il suo vagabondaggio.

Cosa dice la Cassazione sulla responsabilità del detentore del cane?

La sentenza n. 32821/23 della Cassazione conferma che il proprietario di un cane che attacca un altro cane o una persona è responsabile penalmente se non ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’incidente. Il che significa avere il guinzaglio o, se necessario, la museruola.

Come devono essere gestiti i cani considerati pericolosi?

Nonostante non esista un elenco ufficiale di razze canine “pericolose”, la giurisprudenza richiede che cani di razze di notoria aggressività siano custoditi con maggiore attenzione. I detentori di queste razze hanno l’obbligo di elevare il livello di vigilanza per prevenire danni a terzi.

Quindi, ad esempio, in presenza di animale appartenente a razza che, per indole e massa, manifesta una(statisticamente) maggiore aggressività, non basterà che il cane si trovi in un luogo privato e recintato, ma sarà necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la via pubblica ed arrecare danno a terzi.

La responsabilità per chi detiene cani in caso di morso

Scenario dell’episodio oggetto del processo giudicato dalla Cassazione [1] è la città di Reggio Emilia. Lì, in una giornata di ottobre del 2017, un uomo sta passeggiando tranquillamente col proprio cane quando, all’improvviso, vede scendere da un’auto un pitbull che, sfuggito al proprio padrone, aggredisce l’altro quadrupede e il relativo padrone dandogli un morso alle mani e cagionandogli lesioni con prognosi di guarigione di dieci giorni.

Per i giudici di merito il quadro probatorio è inequivocabile: di conseguenza, sia in primo che in secondo grado, il padrone del pitbull viene ritenuto colpevole di lesioni personali colpose e viene condannato alla pena di 180 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, danni liquidati nella somma complessiva di 2000 euro.

A inchiodare alle proprie responsabilità il padrone del pitbull provvedono i giudici di Cassazione, confermandone la condanna per il reato di lesioni personali colpose e sottolineando che «la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terze persone, finanche all’interno dell’abitazione». Inoltre, «a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo», come, ad esempio, un pitbull, «l’obbligo di custodia che grava sul detentore» è ancor più rilevante. Di conseguenza, «al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante». E in questo quadro si inserisce anche la logica, poiché «vi sono talune razza di cane che, viste le diverse e maggiori potenzialità lesive, necessitano, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene».

Per fare ancora più chiarezza, infine, i magistrati sottolineano «la posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, posizione per la quale l’uomo è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale», pur essendo stata «esclusa, con l’abrogazione della lista delle razze pericolose, la rilevanza normativa della colpa collegata alla temibilità dell’animale».

In definitiva, i giudici confermano la condanna del padrone del pitbull e fissano il principio secondo cui «la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terze persone dall’animale medesimo può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia degli animali», aggiungendo poi che «in materia di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa del padrone, elemento rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che l’animale si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee».

 
Pubblicato : 26 Luglio 2023 06:45