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Quali danni paga l’assicurazione?

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(@raffaella-mari)
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Tutti i tipi di risarcimento in caso di incidenti stradali e non: i danni patrimoniali e non patrimoniali, il danno morale e il danno biologico. I criteri di calcolo. 

In caso di incidente stradale o altro infortunio per il quale sia stata stipulata una polizza, i danni sono coperti dall’assicurazione. Le regole che disciplinano il risarcimento sono identiche per tutte le ipotesi di infortunio, salvo specifiche esclusioni previste dal contratto. In particolare la legge, quando parla di risarcimento, si riferisce a tutti i danni patiti dalla vittima: i cosiddetti «danni patrimoniali» (quelli cioè che coinvolgono gli interessi economici del danneggiato) e i «danni non patrimoniali» (quelli invece connessi alle sofferenze fisiche e morali o alle eventuali menomazioni corporali, sia pure transitorie).

È vero: sentire parlare un avvocato delle varie categorie di danno può far sorgere numerosi interrogativi connessi all’uso della terminologia tecnica. Sicché, in tanta incertezza, vien naturale chiedersi quali danni paga l’assicurazione. Non a torto: in passato si è fatto ricorso, soprattutto con riferimento al danno non patrimoniale, a svariate denominazioni di danni, pur avendo tutti la stessa natura. E ciò chiaramente per giustificare la richiesta di risarcimenti più sostanziosi. Così si parla a volte di danno esistenziale, danno estetico, danno biologico, danno morale, danno catastrofale e danno tanatologico. Ma la Cassazione, nel 2008, con due famose sentenze [1], ha stigmatizzato tale proliferazione di termini, ribadendo che il danno non patrimoniale costituisce un’unica categoria. Ciò allo scopo di evitare duplicazioni del medesimo risarcimento.

Volendo semplificare l’argomento e pur con la doverosa premessa che ogni caso ha le sue particolarità che meriterebbero apposita valutazione, cerchiamo di comprendere, quali sono i danni che, di solito, paga l’assicurazione. Per farlo ci riferiremo a un incidente stradale, fermo restando – come annunciato in premessa – che le regole sono le stesse per qualsiasi tipo di infortunio.

Quando l’assicurazione paga il risarcimento?

In caso di sinistro stradale, l’assicurazione paga il risarcimento sempre che la polizza sia stata regolarizzata o non siano decorsi più di 15 giorni dalla scadenza. È il cosiddetto «periodo di tolleranza» che consente all’assicurato di pagare il premio anche con ritardo senza perdere la copertura in caso di incidente.

Il risarcimento spetta su tutte le strade, pubbliche o private, quindi anche all’interno del cortile condominiale.

Chiaramente, è necessario che l’infortunato non abbia concorso alla verificazione dell’evento. Infatti qualora questi abbia la colpa esclusiva, non potrà ottenere alcun risarcimento: né per i danni materiali al veicolo, né per le eventuali lesioni fisiche subite. Questa regola non vale però per il passeggero il quale viene risarcito sempre e comunque, anche quando si trova a bordo di un’auto condotta da una persona che non rispetta il codice della strada. Ad esempio la Cassazione ritiene che il passeggero debba essere risarcito anche quando è consapevole dello stato di ebbrezza del guidatore. 

A chi presentare la domanda di risarcimento?

La domanda per il risarcimento va presentata all’assicurazione con cui si è contratta la polizza sulla responsabilità civile automobilistica. A questa deve rivolgersi anche il passeggero.

La domanda va inoltrata: 

  • per i danni al veicolo, dal relativo proprietario;
  • per i danni fisici, dagli infortunati. 

Pertanto, se il conducente è soggetto diverso dal titolare del mezzo, ci saranno due diverse domande di risarcimento. Se poi nell’auto era presente anche un terzo trasportato, le domande saranno tre autonome.

Entro quanto tempo chiedere i danni all’assicurazione?

Un aspetto da non sottovalutare è il cosiddetto termine di prescrizione per poter chiedere il risarcimento all’assicurazione. La legge infatti assegna al danneggiato due anni di tempo per agire. In realtà, non è necessario che entro i due anni venga avviata la causa. È sufficiente diffidare l’assicurazione con una raccomandata o una Pec. Ed è possibile farlo anche più di una volta. Così, ad esempio, se allo scadere dei due anni non si è ancora guariti (così da non poter quantificare correttamente l’entità dei danni) o non sono state raccolte le prove della responsabilità del danneggiante è possibile interrompere il decorso della prescrizione con una diffida scritta. Così anche allo scadere del successivo biennio e così via.

Quali sono i danni risarciti dall’assicurazione?

Veniamo ora alle tipologie di danno coperte dall’assicurazione. Abbiamo detto in apertura che i danni sono di due tipi: 

  • danni patrimoniali;
  • danni non patrimoniali.  

Il danno patrimoniale si distingue a sua volta in due categorie:

  • danno emergente: le spese sostenute;
  • lucro cessante: la perdita di guadagni derivante dalla sospensione del lavoro per via dell’infortunio.

Il danno non patrimoniale si compone a sua volta nelle seguenti categorie:

  • danno morale: è la sofferenza interiore patita a seguito dell’infortunio, il più delle volte rappresentata dal dolore fisico e/o psicologico;
  • danno biologico: è la perdita di funzionalità di uno o più organi, che può essere permanente (ad esempio una spalla rotta che impedisca di articolare bene il braccio anche per il futuro) o momentanea (ad esempio una gamba ingessata);
  • danno esistenziale: è il danno alla vita di relazione. Consiste nell’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo all’interno e all’esterno del nucleo familiare; può derivare, ad esempio, dalla perdita di funzionalità di un organo riproduttivo, da una vistosa cicatrice sul volto, ecc.;
  • danno tanatologico: è la sofferenza patita dalla vittima prima di morire e quindi consistente nella consapevolezza del travaglio imminente. Non spetta quindi quando la vittima “muore sul colpo”. 

In queste generiche definizioni rientrano tutte le voci di danno subite dalla vittima. Le analizzeremo, qui di seguito, in termini molto pratici.

Il costo dell’officina

Iniziamo dai danni al mezzo: la prima cosa che l’assicurazione deve risarcire è il costo per la riparazione dell’auto. Si tratta chiaramente di un danno patrimoniale e, in particolare, di un «danno emergente». 

A tal fine è sufficiente un preventivo dell’officina. Ma il danneggiato potrebbe anche procedere ad anticipare le spese per la riparazione per poi farsi rimborsare la relativa spesa producendo la fattura. L’assicurazione deve rimborsare anche l’Iva. 

Per quantificare i danni al veicolo, l’assicurazione lo fa periziare a un tecnico di propria fiducia. Quando l’auto è da rottamare o è già stata rottamata, la perizia può essere fatta anche con le fotografie.

Quando il danno è particolarmente elevato, il valore del risarcimento non può superare il valore di mercato del veicolo. Così, ad esempio, se per fare riparare l’auto danneggiata ci vogliono 6mila euro ma il valore del mezzo è di 4mila euro, l’assicurazione non andrà oltre tale cifra. Diversa è la soluzione quando i danni sono di piccola entità: in tali ipotesi le assicurazioni sono più elastiche.

Affari persi

Chi, a causa dell’incidente, non può lavorare e perciò perde affari o comunque vede contrarsi il proprio reddito ha diritto al risarcimento del cosiddetto lucro cessante. La prova è molto complessa, non bastando il raffronto con i redditi dell’anno precedente. Bisogna dimostrare che erano in corso specifiche attività che avrebbero comportato verosimilmente determinati ricavi.

Le spese mediche

Un’altra componente del danno patrimoniale emergente è costituita dalle spese mediche come farmaci, visite specialistiche private, diagnostica, riabilitazione, ecc.

Il dolore e la paura

Come anticipato, il dolore – fisico o psicologico – rientrano nel danno non patrimoniale e, in particolare, in quello morale. La quantificazione del danno morale è quella più difficile perché non esistono tabelle o criteri matematici: è il giudice che determina l’ammontare del risarcimento secondo “equità” ossia in base a quanto gli sembra giusto nel caso concreto. 

Il danno morale è chiaramente tanto più alto quanto più è elevato il danno biologico.

Degenza, ingessature, arti rotti, perdita o riduzione di funzionalità di organi

Ogni invalidità fisica viene risarcita. È il cosiddetto danno biologico che rientra nel danno non patrimoniale. Il risarcimento viene calibrato in base al tipo di invalidità. Esistono infatti:

  • invalidità totali o parziali: le prime sono quelle che riguardano tutto il corpo mentre le seconde solo una parte;
  • invalidità definitive o temporanee: le prime comportano per sempre una riduzione o una perdita di funzionalità di uno o più organi; le seconde solo per un tempo limitato.  

Il danno biologico viene calcolato tenendo conto di tabelle. Un medico legale esegue una visita al danneggiato assegnandogli una percentuale di invalidità la quale, combinata con l’età della vittima, porta all’ammontare del risarcimento. Chiaramente più è giovane la vittima, maggiore sarà il risarcimento.

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Pubblicato : 29 Novembre 2022 18:00