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Quale tipo di impresa scegliere? Artigiano, ditta individuale o società?

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(@mariano-acquaviva)
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Quali sono le principali differenze tra impresa e società? La ditta individuale è persona fisica o giuridica?

Quando si vuole aprire un’attività nuova il primo passo è certamente scegliere la forma giuridica da conferire alla propria azienda. Si tratta di una fase assai delicata perché da questa dipenderà il tipo di normativa applicabile ai successivi rapporti coi terzi e con lo Stato. Di seguito vedremo quale tipo di impresa scegliere: artigiano, ditta individuale o società? Analizziamone le caratteristiche salienti.

Ditta individuale: cos’è e come funziona?

La ditta individuale è considerata (non sempre correttamente) la forma di gestione più semplice dell’attività, che è quella “autonoma”.

Con l’espressione “ditta individuale” ci si riferisce all’attività d’impresa che fa capo a un solo soggetto, cioè all’imprenditore che ne è titolare.

In buona sostanza, la ditta individuale è quella in cui c’è una sola persona che sopporta il rischio d’impresa, cioè che risponde con il proprio patrimonio personale delle eventuali perdite subite.

Essa prevede un’organizzazione prevalentemente svolta dall’imprenditore inteso come “persona fisica”. La ditta, pertanto, non è una persona giuridica.

La ditta non prevede alcuna società o struttura giuridica diversa dallo stesso imprenditore, che quindi farà apparire negli atti sempre e solo il proprio nome, se mai affiancato dal nome dell’impresa.

Ciò che è importante ricordare è che nell’impresa individuale il soggetto giuridico è una persona fisica. Con la conseguenza che vi è piena coincidenza fra soggetto giuridico e soggetto economico.

In base a questa forma giuridica, l’imprenditore è personalmente responsabile per le obbligazioni assunte.

Società: come funziona?

La società è l’attività di impresa esercitata in forma collettiva.

In altre parole, c’è società ogni volta che l’attività economica organizzata non è esercitata da una sola persona (l’imprenditore individuale) bensì da più soggetti: i soci.

Esistono due tipi di società: le società di persone (Snc, Sas, Società semplice) e le società di capitali (Srl, Spa, Sapa e Srls).

La differenza sta essenzialmente nel fatto che nelle società di persone vi sono soci che rispondono personalmente delle obbligazioni sociali, qualora il patrimonio della società non sia sufficiente a soddisfare i debiti della società.

Per esempio, nella società semplice o nella società in nome collettivo, se il creditore non riesce a soddisfarsi con un pignoramento nei confronti del patrimonio sociale potrà rivalersi sui soci sino all’ottenimento del 100% degli importi avanzati. Con la conseguenza che il socio non potrà opporsi e ne risponderà con i propri beni, come la casa, l’auto, ecc.

Nelle società di capitali, invece, di regola, dei debiti della società risponde esclusivamente il patrimonio della società stessa.

Questo significa che il creditore che non riesca a soddisfarsi con un pignoramento nei confronti dei beni della società non potrà aggredire i beni (la casa, l’auto, il conto corrente, ecc.) dei soci.

Impresa artigiana: cos’è e come funziona?

L’artigiano non si limita al solo compito di “gestione” della propria impresa: egli difatti interviene in prima persona nel processo produttivo aziendale, curandone le fasi in misura prevalente.

Infatti, è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L’elemento che caratterizza l’impresa artigiana è proprio l’artigiano, o meglio, l’attività che svolge l’artigiano, il quale non si deve limitare a gestire l’impresa ma deve lavorare personalmente “nel processo produttivo e in misura prevalente” nella produzione.

Per acquisire lo status di impresa artigiana, l’imprenditore deve iscriversi presso la specifica sezione delle camere di commercio, competenti per Provincia di appartenenza della sede legale, cui è affidata la gestione dell’Albo delle imprese artigiane.

L’iscrizione dovrà avvenire necessariamente entro i trenta giorni successivi al materiale avvio dell’attività, pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva; pertanto, senza di essa non sarà possibile avere accesso alle particolari agevolazioni che il nostro ordinamento riserva a tale tipologia d’impresa.

 
Pubblicato : 16 Dicembre 2023 18:41