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Quale legge applica lo Stato Vaticano

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(@paolo-remer)
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Come funziona l’ordinamento giuridico della Città del Vaticano: chi fa le leggi, chi governa, chi amministra la giustizia.

Quando Cavour, all’indomani dell’unità d’Italia, pronunciò la famosa frase: «libera Chiesa in libero Stato» – che non era sua, ma andava di moda durante i moti risorgimentali – non immaginava che quasi 70 anni dopo, nel 1929, si sarebbe arrivati ai Patti Lateranensi: il famoso Concordato che ha disciplinato i rapporti territoriali, patrimoniali e politici tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica. Ed è proprio in quel momento che nasce anche lo Stato della Città del Vaticano, e viene riconosciuto dall’Italia in “sostituzione” del vecchio Stato Pontificio. È da qui che dobbiamo partire per vedere quale legge applica lo Stato Vaticano: la normativa fondamentale è stata emanata proprio nel 1929, e successivamente ha subito poche modifiche: è un ordinamento tendenzialmente stabile, e già da questo possiamo cogliere una significativa differenza con l’ordinamento italiano, caratterizzato da un continuo susseguirsi di leggi.

La legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano

La legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano fu emanata nel 1929, all’indomani dei Patti Lateranensi, dall’allora Papa Pio XI. Successivamente è stata modificata da Papa Giovanni Paolo II e la nuova formulazione è entrata in vigore il 22 febbraio 2001.  Questa legge fondamentale è composta da appena 20 articoli, molto brevi e schematici: l’intero testo è di circa mille parole.

Nel 2018 Papa Francesco ha emanato una apposita legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, che è entrata in vigore il 7 giugno 2019; contiene, in particolare, le norme sul funzionamento della Segreteria di Stato, che è un organo chiave all’intero della Curia vaticana.

Le fonti del diritto della Città del Vaticano

Oltre alla legge fondamentale, che rappresenta la normativa primaria, grossomodo corrispondente alla nostra Costituzione, esiste il «Codice di norme vaticane», che raccoglie le principali leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano. Ci sono leggi apposite sull’ordinamento amministrativo, sulla valuta e finanza (dal 2001 l’Euro è la moneta ufficiale dello Stato Vaticano), sulla cittadinanza, residenza ed accesso e sull’ordinamento giudiziario.

Nel 2009 è stata introdotta la nuova legge sulle fonti del diritto dello Stato Vaticano, che disciplina i rapporti tra i diversi atti aventi valore normativo (leggi, decreti, regolamenti, ordinanze, ecc.). Nel 2020 è entrata in vigore una legge sulla «trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici» che riguarda non solo lo Stato della Città del Vaticano ma anche la Santa Sede, quindi le attività poste in essere all’estero. Il Codice di Diritto Canonico, invece, regola il funzionamento della Chiesa cattolica di rito latino, e dunque ha un’applicazione tendenzialmente universale.

Chi esercita i poteri nello Stato Vaticano

Lo Stato Vaticano è una monarchia assoluta, in cui la sovranità viene esercitata dal Papa, che nel testo della legge fondamentale è chiamato «Sommo Pontefice» ed «ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario»: un caso più unico che raro tra gli Stati moderni, caratterizzati dalla separazione tripartita dei poteri.

Il Sommo Pontefice ha anche «la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati»; egli esercita questo potere per mezzo della Segreteria di Stato, che è un organo costituito all’interno della Curia ed è diretto da un cardinale, con funzioni di segretario di Stato, nominato dal Papa.

Il potere legislativo

Il potere legislativo – salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservarlo a se stesso, con atti «motu proprio», cioè adottati direttamente e di propria iniziativa, come quelli che hanno portato all’emanazione della legge fondamentale e della legge di governo – è esercitato da una Commissione composta da cardinali, nominati dal Papa, che restano in carica 5 anni; ma ogni progetto di legge viene sottoposto «alla considerazione del Sommo Pontefice», che può decidere, quindi, di non approvarlo o di modificarlo.

Il potere esecutivo

Il potere esecutivo – cioè il Governo – è esercitato dal presidente della Commissione legislativa, coadiuvato da un Segretario generale, ma «le questioni di maggiore importanza sono sottoposte all’esame della Commissione», in modo che la decisione diventi collegiale; inoltre la legge specifica che «nelle materie di maggiore importanza si procede di concerto con la Segreteria di Stato» (che, come abbiamo visto, è competente per la politica estera).

Per l’approvazione dei bilanci e le altre questioni riguardanti l’attività amministrativa della Città del Vaticano il presidente della Commissione «è assistito dal Consiglio dei Direttori, da lui periodicamente convocato e presieduto»; i bilanci preventivi e consuntivi, dopo l’approvazione da parte della Commissione, «sono sottoposti al Sommo Pontefice», che dunque si riserva il potere decisionale definitivo.

Il potere giudiziario

Il potere giudiziario all’interno della Città del Vaticano è esercitato «a nome del Sommo Pontefice» da appositi organi (mentre in Italia esso viene esercitato in nome del popolo italiano), come i tribunali, le corti d’appello e la corte di Cassazione.

Il Sommo Pontefice mantiene il potere di deferire l’istruttoria e la decisione di una qualunque causa civile o penale «ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame»: in sostanza, la giurisdizione ordinaria può essere derogata dal Sommo Pontefice, facendo decidere singoli casi a determinati organi e con regole diverse da quelle dell’ordinamento giudiziario, fino a poter disporre l’inappellabilità delle sentenze e dunque un unico grado di giudizio definitivo.

Le vertenze di lavoro tra i dipendenti dello Stato Vaticano e l’Amministrazione sono di competenza di un apposito organo, l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, regolamentato dal proprio Statuto. Il Sommo Pontefice ha sempre la facoltà di «concedere amnistie, indulti, condoni e grazie», quindi si riserva l’ultima parola su qualsiasi decisione giudiziaria.

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Pubblicato : 26 Dicembre 2022 15:00