Proprietario di un solo box: quali spese condominiali paga?
Quali sono i presupposti perché si debba contribuire al pagamento delle quote condominiali? Cosa deve pagare chi è titolare solo di un’autorimessa?
Secondo la legge, i condòmini devono contribuire alle spese che si rendono necessarie per la conservazione delle parti comuni, come ad esempio le scale, il tetto, il cortile e l’androne. Ognuno paga una quota corrispondente al valore della sua proprietà esclusiva, espresso in millesimi. Solo in alcuni specifici casi è possibile derogare a tale criterio di ripartizione. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: quali spese condominiali paga il proprietario di un solo box auto? Scopriamolo.
Quali spese pagano i condòmini?
Per legge [1], i condòmini pagano tutte le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Ciò significa che tutti i condòmini devono contribuire alle spese necessarie per la manutenzione (ordinaria e straordinaria), il rifacimento e la ristrutturazione delle parti e dei servizi comuni.
Le spese, come anticipato in apertura, vanno ripartite in base ai millesimi di cui ciascuno è titolare.
Chi è obbligato a pagare le spese condominiali?
Perché sorga l’obbligo di pagare le spese condominiali occorre una condizione fondamentale: che il soggetto rivesta la qualità di condomino, cioè di proprietario.
Secondo la legge, è condomino chiunque sia titolare esclusivo (eventualmente anche in comproprietà: si pensi a marito e moglie) di un’unità immobiliare sita all’interno dell’edificio condominiale.
Ciò significa che è condomino anche chi è proprietario solamente di un box, di un’autorimessa o di una cantina interrata. Tanto basta per far sorgere, in capo al soggetto, l’obbligo di contribuire alle spese condominiali.
Chi è proprietario di un box paga le spese del condominio?
Chi è proprietario solo di un box auto deve ugualmente contribuire alle spese condominiali, alla stessa stregua di colui che, invece, è titolare di un appartamento.
Ovviamente, a cambiare potrà essere la misura del contributo: poiché box e locali simili hanno un valore solitamente inferiore a quello di un’abitazione vera e propria, è ragionevole pensare che il proprietario di un’autorimessa pagherà una quota condominiale decisamente inferiore rispetto a chi è titolare di un appartamento.
Quanto detto sinora trova eccezione nelle ipotesi in cui il box auto sia “staccato” dall’edificio condominiale ovvero da alcune parti comuni di esso.
È il classico caso dell’autorimessa raggiungibile dall’esterno, senza passare per l’androne e le scale: in un’ipotesi del genere, il condomino proprietario solo del garage non dovrà contribuire al pagamento di tutte le spese condominiali, ma solamente di quelle che riguardano i beni e i servizi di cui può (anche solo potenzialmente) fruire, come ad esempio la rampa che porta al piano interrato e il cancello automatico posto a custodia.
In ipotesi del genere si verifica ciò che viene chiamato “condominio parziale”, che si configura ogniqualvolta un bene, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo soltanto di una parte del condominio.
In casi del genere si applica un diverso criterio di ripartizione delle spese.
Secondo la legge [2], se un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Insomma: i condòmini contribuiscono alle spese dei beni e dei servizi comuni di cui possono, anche solo potenzialmente, giovarsi.
Emblematico è il caso del condomino che vive al pianterreno: pur non dovendo usare le scale né l’ascensore per raggiungere la sua proprietà esclusiva, egli è tenuto ugualmente a contribuire alle spese relative alla loro conservazione.
Al contrario, se le scale e l’ascensore non raggiungono nemmeno la proprietà privata del condomino, questi non sarà tenuto a pagare alcunché.
È proprio il caso del proprietario del box auto che non è servito dalle scale né dall’ascensore, a cui si accede solo dall’esterno, passando per la rampa.
Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Proprietario del solo garage: paga le spese condominiale anche se non ha un appartamento?
Chi non ha box auto paga le spese per i garage?
Quanto appena detto sino a questo momento vale ovviamente anche nell’ipotesi opposta, in cui il condomino è proprietario solo di un appartamento ma di nessun box auto: in questo caso, nessun contributo è dovuto per le spese che riguardano il piano interrato in cui si trovano i garage.
Per maggiori approfondimenti su questo specifico tema, si legga l’articolo dal titolo Condominio e spese per i box: chi non ha garage non paga?
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