forum

Proprietario del so...
 
Notifiche
Cancella tutti

Proprietario del solo garage: paga le spese condominiali anche se non ha un appartamento?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
64 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Il proprietario di un garage, qualora non sia anche proprietario di un appartamento, partecipa comunque al pagamento di alcune spese condominiali.

Il proprietario di un box auto sito in un edificio, anche se non è proprietario di un appartamento nel medesimo stabile, è comunque tenuto al pagamento di alcune spese condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ripartizione di tali spese varia a seconda delle caratteristiche e del luogo in cui il box è collocato, cioè se esso è parte integrante dell’edificio o si trova all’esterno di esso. Ma procediamo per ordine.

Spese condominio: se il box è parte integrante dell’edificio?

In questo primo caso, il proprietario del garage è tenuto a pagare le spese connesse all’utilizzo del box (per esempio: riparazione del cancello o manutenzione delle scale di accesso), in ragione dei millesimi di cui è titolare.

Egli deve anche partecipare – in quanto proprietario di un bene comunque facente parte dell’edificio – alla divisione delle spese per interventi di ricostruzione parziale o totale effettuati nello stabile (per esempio: ristrutturazione del lastrico solare o rifacimento delle facciate).

Anche in questo caso, la ripartizione avviene in proporzione alla quota millesimale di proprietà.

Allo stesso modo, il proprietario del garage deve partecipare alla ripartizione di tutte le spese relative ai servizi di cui usufruisce (ascensore, videosorveglianza, riscaldamento ecc.).

Insomma: si è condòmini a tutti gli effetti (con tutte le conseguenze che ne derivano) anche se l’unità immobiliare di cui si è proprietari non è un’abitazione.

Spese condominio: se il box si trova all’esterno dell’edificio?

Se il box è separato dall’edificio condominiale, il proprietario è tenuto alle spese che interessano esclusivamente il piano delle autorimesse (per esempio, spese per il cancello di accesso o per la videosorveglianza).

Diversamente dal primo caso, però, il proprietario del box è esonerato dal pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio. Egli non partecipa quindi, per esempio, alle spese di riparazione del tetto o della facciata.

Nemmeno partecipa alle spese che riguardano androne, scale e ascensore, se il piano ove si trova il box auto non ne è servito.

Si applica infatti, in questo caso, il criterio previsto dalla legge per il condominio parziale: qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo dei condòmini che ne trae utilità

Qualora, invece, i lavori di ristrutturazione o manutenzione riguardino parti dell’edificio strettamente connesse all’area dei box (per esempio, cortile sovrastante i garage), il proprietario del box deve contribuire alle spese.

Regolamento può modificare criteri di ripartizione delle spese?

Le regole viste sinora sono di carattere generale e possono essere derogate o modificate solamente dal regolamento contrattuale approvato all’unanimità.

 
Pubblicato : 23 Luglio 2023 17:17