Procura speciale deposito querela
La querela come condizione di procedibilità per alcuni reati: cos’è e come funziona? Come si delega il proprio avvocato a presentare la querela?
Con la querela la vittima segnala alle autorità competenti che è stato commesso un crimine ai suoi danni. La querela si configura come condizione di procedibilità, nel senso che, in sua assenza, non è possibile assicurare il colpevole alla giustizia. In pratica, se la vittima non querela, nessun altro potrà farlo al suo posto, con conseguente impunità del responsabile. Con questo articolo ci occuperemo di un argomento specifico: vedremo cioè cos’è e come funziona la procura speciale per il deposito della querela.
In effetti la querela, pur essendo un atto personalissimo che necessita della firma della vittima, può essere depositata anche da soggetto diverso dalla persona offesa. Si prenda il caso dell’infermo di mente, del minorenne oppure della persona giuridica: in tutte queste ipotesi, è evidente che, per un motivo o per un altro, il diretto offeso non può recarsi dai carabinieri per sporgere querela. Deve quindi subentrare un’altra persona che sia debitamente autorizzata. Per tutte queste ragioni è importante sapere cos’è e come funziona la procura speciale per il deposito della querela.
Cos’è la querela?
Come anticipato, la querela è la segnalazione, rivolta alle forze dell’ordine, di un fatto che costituisce reato.
La querela può essere sporta solamente dalla vittima o da persona da quest’ultima delegata (come vedremo a breve).
La querela è condizione di procedibilità dell’azione penale, nel senso che senza di essa le autorità non possono perseguire l’autore del crimine.
Ad esempio, se la polizia assiste a una persona che ne schiaffeggia un’altra, non può intervenire se non è la vittima a richiederlo.
Quando un crimine può essere perseguito solo su querela della vittima, si parla di reato procedibile a querela di parte; in tutti gli altri casi, il reato sarà procedibile d’ufficio.
Come si presenta una querela?
La querela può essere scritta oppure orale:
- se la querela è scritta, la vittima deve presentarsi presso un presidio delle forze dell’ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) e depositare il documento, firmato di suo pugno, in cui espone i fatti che intende denunciare;
- se la querela è orale, la vittima deve presentarsi presso qualsiasi presidio delle forze dell’ordine e narrare i fatti che intende denunciare. Sarà l’ufficiale di polizia giudiziaria di turno a mettere nero su bianco la querela e, al termine, a farla sottoscrivere alla vittima.
Cosa succede dopo la querela?
Ricevuta la querela, le forze dell’ordine provvedono a trasmetterla alla Procura della Repubblica competente per territorio. Qui il pubblico ministero iscrive il nominativo della persona querelata all’interno del registro degli indagati, dando così formalmente il via alla fase delle indagini preliminari.
Se invece la querela è stata sporta contro ignoti, il pm procederà ugualmente ad iscrivere la notizia di reato all’interno di un apposito registro (cosiddetto “modello 44”). In questo caso, le indagini dovranno muoversi innanzitutto con lo scopo di identificare l’autore del crimine.
Entro quanto tempo va sporta la querela?
La querela va sporta entro tre mesi da quando la persona offesa si è accorta di essere stata vittima del reato.
Per alcuni delitti particolarmente gravi il termine è maggiore; per la precisione:
- sei mesi per i reati di revenge porn e stalking;
- dodici mesi per il reato di violenza sessuale.
Chi può sporgere querela?
Come anticipato in premessa, solamente la vittima può sporgere querela. Ciò significa che se una persona assiste alla commissione di un reato procedibile a querela (come ad esempio le percosse, la diffamazione, le lesioni personali lievi, ecc.), non potrà sporgere denuncia alle autorità.
Ci sono tuttavia dei casi in cui la persona offesa non può o non vuole presentarsi di persona per sporgere querela. In questi casi, la legge prevede che è possibile farsi sostituire da un soggetto abilitato dall’ordinamento oppure da persona delegata. Approfondiamo la questione.
Minorenni e interdetti: chi può sporgere querela?
Secondo il Codice penale [1], i minori di 14 anni e gli interdetti non possono sporgere querela, ma devono essere sostituiti da chi ne abbia la rappresentanza legale, cioè rispettivamente dai genitori e dal tutore.
Al contrario, i minori che hanno compiuto i 14 anni e gli inabilitati possono esercitare autonomamente il diritto di querela e possono altresì, in loro sostituzione, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore.
Se la persona offesa ha meno di 14 anni oppure è inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal giudice [2]. Si pensi al minorenne che voglia denunciare il proprio genitore.
Società e persone giuridiche: chi può sporgere querela?
Per le persone giuridiche come le società, le imprese e le associazioni, la querela può essere sporta dal legale rappresentante.
Ad esempio, nell’ipotesi di frode assicurativa, la querela può essere sporta dall’amministratore che ha anche la legale rappresentanza della società.
Si può delegare per sporgere querela?
È possibile che la vittima non voglia presentarsi di persona a sporgere querela, ad esempio perché non si sente in grado di esporre correttamente i fatti oppure semplicemente perché impossibilitata a raggiungere le forze dell’ordine (per un impedimento fisico o altro).
In casi del genere, la persona offesa ha due alternative:
- spedire la querela tramite raccomandata, purché la firma in calce all’atto sia autenticata dal notaio;
- delegare una persona di fiducia al deposito.
In quest’ultimo caso occorre conferire al delegato una specifica procura speciale. Vediamo di cosa si tratta.
Procura speciale deposito querela: cos’è?
La procura speciale è l’atto con cui si delega qualcun altro a depositare la querela al proprio posto. Perché sia valida, occorre che la firma posta in calce sia autenticata da un notaio. L’autentica può essere fatta anche dall’avvocato se è quest’ultimo ad essere delegato al deposito.
In altre parole, quando si delega il proprio avvocato al deposito della querela, bisogna conferirgli una specifica procura con cui gli si attribuisce espressamente questo tipo di potere.
Ciò significa che non è sufficiente la classica nomina come difensore di fiducia: affinché l’avvocato possa depositare la querela al posto del suo assistito occorre che questi l’abbia espressamente delegato con procura speciale [3]. Quest’ultima potrà essere autenticata dal legale stesso.
Se, invece, la procura speciale è fatta a favore di qualcun altro (ad esempio di un parente, di un amico, ecc.), allora la procura speciale per il deposito deve essere autenticata da un notaio.
L’autenticazione consiste nell’accertare l’identità di chi ha sottoscritto un atto. Questo potere è conferito solamente a determinati soggetti, come ad esempio al notaio o, limitatamente alla procura a suo favore, all’avvocato.
Quindi:
- se la procura speciale per il deposito della querela è fatta a favore dell’avvocato, può essere direttamente quest’ultimo ad autenticare la firma posta in calce alla procura;
- se la procura speciale per il deposito della querela è fatta a favore di altro soggetto, allora occorre che la firma sia autenticata dal notaio.
In ogni caso, la querela va sempre sottoscritta personalmente dalla persona offesa. Ciò significa che la procura speciale conferisce esclusivamente la facoltà di depositare la querela che è già stata firmata dalla vittima.
Cliccando qui di seguito si avrà modo di scaricare un facsimile di querela con procura speciale al deposito.
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