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Presidente assemblea di condominio: può essere un soggetto esterno?

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(@angelo-greco)
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Nessuna norma di legge impone di nominare un presidente e un segretario. Ecco chi può assumere tale carica. 

La figura del presidente dell’assemblea condominiale svolge un ruolo di fondamentale importanza nel corretto svolgimento delle attività collegiali poiché non solo serve per dirigere i lavori, la discussione ed evitare che vi sia disordine, ma anche per verbalizzare (o dettare al segretario) le singole questioni che vengono discusse e votate. Non a tutti piace fare il Presidente dell’assemblea, non fosse altro per il fatto che questi non può assentarsi o allontanarsi prima della chiusura dei lavori. Ecco perché spesso ci si chiede se il presidente dell’assemblea di condominio può essere un soggetto esterno ossia estraneo al condominio. 

In merito a questa questione, la Corte di Appello di Catanzaro ha emesso una sentenza (numero 572 del 9 maggio 2023) che ha chiarito tale problematica.

È bene innanzitutto chiarire che non esiste alcuna norma che imponga all’assemblea di eleggere un presidente. La carica infatti non è necessaria, così come non è necessaria quella del segretario. Tuttavia, la figura del presidente e la sua firma sul verbale che ne attesti la regolarità e la corrispondenza alle attività e ai voti evita che lo stesso debba altrimenti essere sottoscritto da tutti i presenti (cosa che altrimenti sarebbe necessaria affinché il documento sia valido).

Dunque, in assenza di una specifica disposizione normativa che regoli la nomina del presidente dell’assemblea, la pronuncia in commento ha stabilito che spetta all’assemblea dei condomini riunita in quella specifica circostanza la facoltà di nominare un soggetto che non necessariamente deve essere un condomino, con il compito di sovraordinare il corretto svolgimento delle attività. Pertanto, è possibile che un estraneo al condominio venga designato come presidente dell’assemblea, a condizione che il regolamento condominiale non lo vieti.

Il caso che ha portato alla pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro riguardava una situazione in cui una condomina impugnava la delibera con cui l’assemblea aveva affidato la presidenza a un soggetto esterno al condominio. Il tribunale di Cosenza, inizialmente chiamato a pronunciarsi sulla questione, aveva respinto la domanda della condomina, ritenendo legittima la nomina del presidente estraneo al condominio.

La condomina aveva quindi presentato ricorso presso la Corte di Appello di Catanzaro, contestando l’erroneità e l’ingiustizia della decisione che aveva avallato la nomina di un presidente illegittimo. Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il fatto che un soggetto esterno partecipasse all’assemblea e ha confermato la validità della delibera assembleare. In altre parole, la partecipazione di soggetti estranei non pregiudica la validità delle decisioni prese dall’assemblea condominiale.

La Corte ha anche sottolineato che né prima né dopo la riforma del condominio esiste una disposizione che richiede che le delibere assembleari siano formalizzate mediante un verbale sottoscritto dal presidente. La nomina del presidente è collegata alla natura stessa dell’assemblea, che agisce sotto la direzione di un presidente il quale accerta la regolarità costitutiva dell’assemblea, avvia e disciplina la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, indice le votazioni e dichiara i risultati, permettendo all’organo assembleare di esprimere la propria volontà.

Poiché la nomina del presidente dell’assemblea non è prevista da alcuna norma specifica, eventuali irregolarità formali relative alla sua nomina non invalidano le delibere assembleari. Inoltre, anche nel caso in cui il presidente dell’assemblea sia stato nominato in modo illegittimo, la delibera adottata non sarà nulla. È importante notare che il presidente dell’assemblea, se estraneo al condominio, non esercita il diritto di voto e non ha interessi confliggenti con quelli del condominio, poiché è un soggetto terzo e disinteressato.

In base a precedenti decisioni giudiziarie della Corte di Cassazione, si è stabilito che le eventuali irregolarità formali legate alla nomina del presidente dell’assemblea o al soggetto stesso sono prive di particolare rilievo. In altre parole, il ruolo svolto dal presidente dell’assemblea e le eventuali irregolarità nella sua designazione o nella sua sottoscrizione non invalidano le delibere assembleari.

In conclusione, la Corte di Appello di Catanzaro ha chiarito che, in assenza di una specifica normativa, l’assemblea condominiale ha il potere di nominare un presidente estraneo al condominio. Questa decisione conferma che la partecipazione di soggetti esterni all’assemblea non pregiudica la validità delle delibere. Pertanto, se non vi sono disposizioni contrarie nel regolamento condominiale, è possibile designare un soggetto esterno come presidente dell’assemblea.

 
Pubblicato : 2 Giugno 2023 12:00