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Prescrizione lesioni colpose

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(@salvatore-cirilla)
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Entro quale scadenza questo tipo di illecito non è più perseguibile dal legislatore? Quando decorre il relativo termine?

La prudenza non è mai troppa, soprattutto quando la propria condotta può provocare dei danni in capo a terzi, colpevoli esclusivamente di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. E così, può accadere che, inconsapevolmente, si possa ledere l’integrità fisica di una persona, ferendola, o provocandone una menomazione (sia essa una frattura, la perdita di un arto e così via). A differenza delle lesioni dolose che implicano la volontà di provocare un danno alla persona offesa, le lesioni colpose risultano involontarie, prevedendo ugualmente una pena, benché attenuata.

Dopo l’analisi degli elementi caratterizzanti il reato in esame, ci si focalizza sui tempi di prescrizione delle lesioni colpose e sul momento in cui decorre il relativo termine, sia in ambito penale che in sede civile, nel caso di risarcimento danni.

Il reato di lesioni colpose

Tramite questa tipologia di reato, il legislatore intende punire chiunque cagioni ad altri una lesione personale colposamente, vale a dire causi un danno fisico o psichico in modo involontario.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità, è dapprima necessario individuare quali siano le corrette modalità di svolgimento previste per la condotta tipica, si tratta della c.d.  regola cautelare. Sicchè sorge la colpa quando la condotta concreta risulta difforme dal modello prescritto dalle regole di diligenza, prudenza o perizia.

Ad esempio, nel caso di lesioni permanenti a seguito di operazione chirurgica, prima di imputare il reato al medico chirurgo, occorrerà verificare quali erano le modalità di condotta che prudenza e perizia prescrivevano di adottare nella fattispecie.

Accanto alla punizione dell’autore materiale del reato, talvolta si prevede anche una pena nei confronti di altri soggetti i quali, rivestendo una posizione di garanzia, devono vigilare affinché non venga commesso l’illecito o comunque assicurare il rispetto di date norme.

Ad esempio, nella ipotesi di lesioni personali derivanti da infortunio sul lavoro per effetto dell’uso di un macchinario, risponde del reato anche il venditore del macchinario medesimo, ove l’infortunio sia riconducibile all’inadeguatezza dei congegni antinfortunistici, palesemente percepibile, senza che possa rilevare, a discolpa del venditore stesso, la presenza di una formale certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza [1].

Per di più, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la mancata formazione dei lavoratori acquisisce rilevanza solo nell’ipotesi in cui essa sia stata causa dell’evento lesivo [2].

Si esclude, invece, nell’ipotesi in cui il comportamento del lavoratore sia stato così avventato, da non tenere conto dei rischi facilmente individuabili con la dovuta attenzione e diligenza.

Inoltre, il reato di lesioni colpose può essere imputato non solo per le condotte attive(incidente stradale con violazione del codice della strada), ma anche per condotte passive o, meglio, omissive.

Tipico esempio è la responsabilità del medico di pronto soccorso che, senza visitare il paziente e senza compiere gli opportuni accertamenti, erri diagnosi e si limiti a prescrivere una terapia farmacologica inidonea ad impedire l’aggravamento della patologia in atto, curabile mediante l’adozione di diverse scelte terapeutiche.

Tipologie di lesioni colpose

La condotta colposa può avere carattere generico o specifico, anche con riferimento alla fonte rispettivamente sociale o giuridica  delle regole precauzionali richiamate dalla fattispecie colposa. La prima tipologia implica atteggiamenti viziati da negligenza, imprudenza o imperizia.

  • la negligenza riguarda il mancato compimento di un’azione, caratterizzato da trascuratezza, assenza di attenzione e sollecitudine.
  • l’imprudenza consiste nella trasgressione delle norme che disciplinano fattispecie di pericolo, dunque una regola di condotta da cui discende l’obbligo di non realizzare una determinata azione oppure di compierla con modalità diverse da quelle tenuta, ad esempio, non mettersi alla guida in stato di profonda stanchezza;
  • l’imperizia consiste in una forma di imprudenza o negligenza «qualificata», implicante la violazione di norme di esperienza e abilità, e si riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche, ad esempio l’attività medico-chirurgica.

Oltre la colpa generica, le lesioni possono essere contestate per colpa specifica, quando si ha un’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Inoltre, gli studiosi del diritto hanno individuato una categoria di colpa, definita cosciente o con previsione dell’evento, che riguarda i casi in cui l’agente ha previsto l’evento senza averlo voluto, quindi tenendo una condotta pericolosa, ma con la consapevolezza di non poter danneggiare l’integrità fisica della vittima. Da questa si distingue la colpa incosciente, o senza previsione dell’evento.

Le lesioni, inoltre, possono variare a seconda della gravità. La legge disciplina:

  • lesioni lievissime, quando la malattia non è superiore a 20 giorni;
  • lesioni lievi, quando la malattia ha una durata superiore a 20 giorni, ma inferiore a 40 giorni;
  • lesioni gravi, quando la malattia supera i 40 giorni;
  • lesioni gravissime, quando la malattia è sicuramente, o probabilmente, insanabile.

Cosa accade all’autore del reato?

Dal punto di vista penale [3], l’autore del reato è punito con la reclusione fino a tre mesi, o con la multa fino a 309 euro.

Questa pena può aumentare e infatti:

  • se la lesione è grave, la reclusione da uno fino a sei mesi o la multa da 123 euro fino a 619 euro;
  • se la lesione è gravissima si può arrivare anche a pene che prevedono la reclusione da tre mesi a due anni o la multa da 309 euro a 1.239 euro.

Le pene cambiano, ma non si attenuano, se le lesioni derivano dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; qui la pena può variare con la reclusione da tre mesi a un anno, o con la multa da 500 euro a 2.000 euro, mentre se la lesione è gravissima, la reclusione arriva fino a tre anni.

Talune differenze si evidenziano anche nell’ipotesi in cui le lesioni siano causate per colpa dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

L’autore è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime.

Si prevede un aggravio della pena per chiunque cagioni tali lesioni in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la durata della reclusione dipende dalla percentuale alcolemica assunta.

Dal punto di vista amministrativo, se le lesioni sono gravi, provocate dalla circolazione di veicoli, e sotto la guida in stato di ebbrezza, l’autore del reato subisce il provvedimento di revoca della patente, negli alti casi è disposta la sospensione.

Soggiace alle stesse pene l’autore che sia esercente una professione sanitaria. Tuttavia non risulta punibile qualora il fatto sia stato causato da imperizia, ma nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida, oppure delle buone pratiche clinico-assistenziali.

In ambito civile, invece, la persona offesa dalla condotta lesiva potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti:

  • sia sotto forma patrimoniale, che configurano le spese mediche sostenute, operazioni e quant’altro;
  • sia sotto l’aspetto non patrimoniale, con riferimento alle sofferenze morali ed esistenziali discendenti dall’aver subìto un danno alla propria integrità fisica.

Prescrizione delle lesioni colpose

Con riguardo alle lesioni colpose, l’interesse del legislatore a punire queste condotte ha una scadenza, al cui termine l’autore potrà farla franca, almeno in ambito penale.

La regola del codice in materia di prescrizione stabilisce che la durata corrisponda alla pena massima prevista dall’articolo di riferimento, in questo caso, “Le lesioni personali colpose” di cui all’art. 590 c.p.

Questo termine può essere interrotto, se durante l’arco temporale sono intervenuti degli atti interruttivi del procedimento penale, quali, a titolo esemplificativo, la notifica del decreto di citazione in giudizio o l’espletamento di un interrogatorio.

Una volta posta in essere la causa interruttiva, il termine prescrizionale comincia a decorre nuovamente, sicchè il tempo precedentemente trascorso resta privo di effetti.

Il legislatore, almeno fino ad oggi, pone comunque un limite al periodo di prescrizione dei reati di non grave entità, a prescindere dal numero di atti interruttivi: in questi casi, infatti, il termine prescrizionale non può superare i sette anni e mezzo, oltre il quale non si potrà più condannare in sede penale l’autore del fatto lesivo.

Diversa è la sospensione, in cui il tempo necessario a prescrivere un reato viene sospeso, nel momento in cui si palesa una determinata causa, per poi riprendere il suo corso quando essa cessa di esistere. Ad esempio, quando una particolare disposizione di legge impone che il procedimento, il processo penale oppure i termini di custodia cautelare vengano sospesi.

Da che giorno decorre la prescrizione?

La regola generale prevede che la prescrizione inizi a decorrere dal fatto lesivo che ha consumato il reato di lesioni colpose. È da quel momento che si dovrà calcolare il termine ultimo, oltre il quale il reato non potrà più essere punito penalmente.

Si rammenti che per procedere alla punizione dell’autore del reato delle lesioni personali colpose è necessaria la querela da parte della persona offesa, fatta eccezione per le lesioni commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Tuttavia, in alcuni casi, è stato necessario l’intervento della giurisprudenza, al fine di ben individuare il momento esatto da cui far partire la decorrenza prescrittiva.

Ad esempio, nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica, l’inizio della prescrizione è stato individuato dal momento dell’insorgenza della malattia, anche se non ancora individuata clinicamente e, dunque, stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente [4].

Altro caso particolare potrebbe riguardare la condotta che provoca un primo evento lesivo e, successivamente, altre conseguenze negative per la vittima. Qualora l’autonomia della lesione conseguente all’evoluzione della patologia comporti una nuova malattia, allora decorrerà un nuovo termine di prescrizione, configurandosi un diverso reato che potrebbe essere contestato in un successivo processo; per converso, se la seconda lesione non è autonoma, ma connessa, si potrà considerare il primo evento come punto di partenza, essendo il secondo evento valutabile come aggravante.

In tema di infortuni sul lavoro, derivanti dalla violazione di norme per la prevenzione, si farà riferimento al momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni e non da quando sarebbe avvenuto il comportamento omissivo del responsabile alla sicurezza.

Sul piano civilistico, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore, in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile, solo se l’illecito sia istantaneo ,  o si esaurisca, comunque, in un tempo definito; mentre se l’illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente [5].

 
Pubblicato : 21 Luglio 2023 17:02