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Prescrizione e rateizzazione di avvisi in rettifica

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(@angelo-forte)
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Ho ricevuto un avviso di accertamento relativo a dichiarazione dei redditi del 2017 (presentata nel 2018). E’ prescritto? Si può rateizzare? 

Occorre dire innanzitutto che quello che le è stato notificato è un avviso accertamento cosiddetto in rettifica che è disciplinato dall’articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

A partire dal periodo di imposta 2016 (e quindi a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal 2017 in poi, quindi compresa quella da lei presentata nel 2018 e relativa ai suoi redditi del 2017) gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Pertanto, la dichiarazione dei redditi relativi al 2017 che lei presentò nel 2018 poteva e può essere oggetto di accertamento da notificare al contribuente (a lei cioè) entro il 31 dicembre 2023 (cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno – il 2018 – in cui fu presentata la dichiarazione).

Questo vuol dire che l’Agenzia delle Entrate ha rispettato i termini previsti dalla legge per la notifica dell’avviso di accertamento da lei allegato.

Fatta questa premessa, veniamo alla possibilità o meno di rateizzazione dell’importo indicato a suo debito nell’avviso di accertamento.

Come viene chiarito anche nello stesso avviso di accertamento che le è stato notificato, la rateizzazione dell’importo è possibile.

Nel suo caso infatti è applicabile il decreto legislativo n. 218 del 1997 che prevede:

  • la possibilità per il contribuente di proporre istanza per accertamento con adesione (articolo 6, comma 2, del decreto n. 218 del 1997);
  • l’accertamento con adesione contempla anche la possibilità del pagamento rateale di quanto dovuto (articolo 7, comma 1, del decreto n. 218 del 1997);
  • la rateizzazione è possibile per un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo (se l’importo dovuto è inferiore ai cinquantamila euro): la prima rata va versata entro venti giorni dal momento in cui viene redatto l’atto di accertamento con adesione, mentre le rate successive vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre (articolo 8 del decreto n. 218 del 1997);
  • entro i dieci giorni successivi al versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e l’ufficio rilascerà di conseguenza al contribuente (cioè a lei) copia dell’atto di accertamento con adesione con pagamento rateale.

Per poter fare istanza per accertamento con adesione e definire il piano di rateazione dovrà:

  • contattare l’ufficio ai recapiti indicati nella prima pagina delle “Informazioni per il contribuente” contenute nell’avviso da lei allegato;
  • durante la comunicazione con l’ufficio (ai recapiti indicati) ricordi di indicare il numero di rate da lei scelto (massimo otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima dovrà essere versata, lo ripeto, entro venti giorni dalla data in cui l’atto di accertamento con adesione viene predisposto).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 27 Maggio 2023 14:00