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Prescrizione delle sanzioni tributarie: disciplina, termini e casi pratici

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(@angelo-greco)
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Cartelle esattoriali: come ottenere lo sgravio di sanzioni e interessi prescritti. 

Ogni volta che viene violata una norma tributaria, il fisco applica una sanzione che è tanto maggiore quanto più grave è l’illecito. Le sanzioni tributarie rientrano nel calderone delle sanzioni amministrative e non hanno quindi ripercussioni penali. Esse si sostanziano nel pagamento di una somma aggiuntiva rispetto all’importo dovuto al fisco. Tuttavia anche i debiti per le sanzioni, al pari di quelli per le tasse e le imposte, sono soggetti a prescrizione. 

La prescrizione delle sanzioni tributarie ha una disciplina e un termine diverso rispetto a quello del tributo. Si tratta infatti di due obbligazioni tra loro autonome, anche se la prima presuppone sempre la seconda. 

Vediamo dunque quali sono i termini di prescrizione delle sanzioni tributarie secondo quanto chiarito di recente dalla giurisprudenza. 

La disciplina prescrizionale delle sanzioni tributarie

La prescrizione delle sanzioni tributarie è regolata dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo questa norma, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. 

L’impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione, da parte del contribuente, interrompe la prescrizione che si sospende per tutto l’arco del processo. Al termine della causa, se il giudice rigetta il ricorso, la prescrizione torna a decorrere da capo ma si tratterà di una prescrizione di dieci anni: e ciò perché si applica la prescrizione degli atti giudiziari (quale è la sentenza di condanna) che è appunto decennale.

La Cassazione ha più volte confermato questo principio, come nel caso della sentenza n. 2044/2023.

Prescrizione degli interessi che accedono alle obbligazioni tributarie

Come per le sanzioni tributarie, anche gli interessi dovuti per il ritardato versamento dei tributi si prescrivono in cinque anni. In tal caso la materia è disciplinata dalla norma dell’art. 2948, n. 4, del codice civile. Questa disposizione stabilisce che l’obbligazione relativa agli interessi ha natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al termine di prescrizione quinquennale.

Un contribuente riceve una cartella esattoriale il 1° marzo 2023, relativa a una sanzione tributaria per omessa dichiarazione dei redditi nel 2017. La cartella esattoriale non è fondata su una sentenza passata in giudicato. In questo caso, il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, avvenuta il 1° marzo 2023, e scadrà il 1° marzo 2028.

Un contribuente impugna il provvedimento di irrogazione di una sanzione tributaria notificata il 15 giugno 2022. Il procedimento si conclude il 20 settembre 2023. In questo caso, la prescrizione delle sanzioni tributarie è interrotta dall’impugnazione e non corre fino alla definizione del procedimento. Pertanto, il termine di prescrizione riprenderà a decorrere dal 20 settembre 2023 e scadrà il 20 settembre 2028.

Interruzione della prescrizione

La prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo in caso di eventi quali notifiche di accertamenti e avvio di procedimenti penali. Anche la notifica della cartella esattoriale interrompe la prescrizione, e così vale per tutti i successivi atti quali ad esempio le intimazioni di pagamento o il pignoramento. 

Come difendersi in caso di prescrizione?

Atteso il più breve termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi rispetto ai tributi erariali (questi ultimi infatti si prescrivono sempre in 10 anni) ben potrebbe succedere che una cartella esattoriale contenta la richiesta di pagamento di un’imposta o una tassa non ancora prescritta e delle sanzioni e/o del interessi che invece lo sono. In questo caso il contribuente che voglia difendere i propri diritti può:

  • presentare ricorso alla Commissione di Giustizia Tributaria limitatamente alla parte della cartella relativa alle sanzioni e agli interessi;
  • presentare una istanza in autotutela all’ente titolare del credito e all’Agenzia Entrate Riscossione per chiedere lo sgravio dell’importo dovuto a interessi e sanzioni. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso al giudice e non garantisce una risposta. 
 
Pubblicato : 29 Marzo 2023 09:00