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Prefabbricati, container e abuso edilizio: necessario il permesso a costruire?

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(@mariano-acquaviva)
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Quando cӏ abuso edilizio? Cosa deve verificare il giudice per stabilire se sia necessario o meno un titolo edilizio?

La legge italiana è molto severa in materia di nuove costruzioni e modifiche di quelle già esistenti. Nonostante le numerosi leggi che si sono susseguite nel tempo, tutte volte a semplificare la disciplina edilizia e urbanistica, ancora oggi bisogna stare ben attenti prima di commissionare i lavori: il rischio è di incorrere in una pesante sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, perfino in un reato. Con il presente articolo ci concentreremo su un aspetto particolare: vedremo cioè se per prefabbricati e container serve il permesso di costruire. Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.

Prefabbricati: quando c’è abuso edilizio?

Secondo la giurisprudenza [1], commette il reato di abuso edilizio colui che, in assenza di permesso di costruire, installa sul proprio terreno strutture mobili, come camper o prefabbricati, che abbiano una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Quando le strutture non sono provvisorie, ma destinate ad abitazione – il che può essere evinto anche dalla stabilità con cui sono ancorate al suolo e dai materiali di costruzione dei container – l’illecito scatta immediatamente.

Dall’altro lato, il Consiglio di Stato [2] ha fornito un ulteriore chiarimento sulle strutture mobili destinate ad abitazione: per l’uso dei campeggi costruititi negli anni ’60, l’ordine di demolizione del Comune per assenza del titolo abilitativo è illegittimo.

Container: quando c’è abuso edilizio?

Sempre secondo la giurisprudenza [3], ommette abuso edilizio chi utilizza i containers dell’ex cantiere quali spogliatoi per gli atleti nel campo di calcio.

Non rileva il fatto che i medesimi siano stati regolarmente autorizzati, quali strutture precarie, durante l’esecuzione dei lavori.

Ciò in quanto non si può far di tutta un’erba un fascio, in relazione al fatto che distinte sono le previsioni normative che regolano le due fattispecie e distinguono tra manufatti precari e manufatti effettivamente temporanei legati a contingenza.

La “precarietà” dell’opera, per la quale la legge non prevede l’obbligo del possesso del permesso di costruire, richiede infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo.

Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.

 
Pubblicato : 16 Marzo 2024 15:57