Posso nominare un consulente tecnico nel processo civile?
Quali compiti svolge il consulente tecnico di parte durante i processi civili
Spesso in Italia le liti sfociano, in ambito civile, in un’aula di tribunale. Si tratta di dispute di diverso tipo: liti condominiali, problemi con banche, risarcimenti da sinistri stradali o per errori commessi da professionisti. Talvolta il carattere tecnico del giudizio porta a chiedersi se posso nominare un mio consulente tecnico nel processo civile. Capita di frequente che ci sia bisogno di un esperto che ci assista per quantificare un danno, per esprimere un parere sulla dinamica di un sinistro oppure sulla contabilità o sulla bontà o meno di un lavoro di ristrutturazione. Ed è allora normale che sorga la domanda relativa alla possibilità che la parte in causa, ed il suo avvocato, possano avvalersi di una perizia che li aiuti nel sostenere la loro posizione davanti al giudice. Occorre tener presente che il giudice, nelle cause in cui ritenga di dover disporre una consulenza tecnica, può incarica un suo perito di fiducia (consulente tecnico d’ufficio) di svolgere una perizia per rispondere a quesiti specifici (ad esempio per comprendere l’esatta dinamica di un sinistro stradale o la causa e la provenienza di un’infiltrazione d’acqua in un condominio). In questi ed in altri simili casi, le parti in causa possono a loro volta nominare un loro perito? Nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere verificheremo questa possibilità e illustreremo compiti e funzioni del consulente tecnico di parte nell’ambito di un processo civile.
In quali casi si può nominare il consulente di parte?
La legge [1] concede al giudice la facoltà, se lo ritenga necessario, di farsi assistere lungo tutto il processo o per compiere singoli atti, da uno o più consulenti che abbiano particolari competenze.
Sono i consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) a cui il magistrato può dare mandato per risolvere questioni che richiedono profonde competenze di tipo tecnico che il giudice non possiede.
I ctu sono professionisti (ingegneri, medici, commercialisti, ecc.) che sono iscritti in albi tenuti presso ogni tribunale ed hanno il dovere di portare a compimento, in totale imparzialità, il compito che il giudice ha affidato loro dopo aver prestato giuramento durante una pubblica udienza.
Per decidere una causa relativa a danni conseguenti ad infiltrazioni d’acqua sarà molto probabile che il giudice nomini un consulente perché in apposita perizia spieghi, rispondendo ai quesiti posti dal giudice, le cause delle infiltrazioni
Fatta questa premessa, occorre aggiungere che con il medesimo provvedimento con il quale il giudice ha nominato il consulente tecnico d’ufficio, sarà concesso alle parti un termine entro cui potranno nominare un loro consulente tecnico (cosiddetto consulente tecnico di parte, in breve il ctp).
Nominare il consulente tecnico di parte (il cui compenso resterà a carico di chi lo ha scelto) non è comunque obbligatorio.
Il consulente tecnico di parte è un professionista
Quali compiti svolge il consulente tecnico di parte?
Quando la parte coinvolta in un processo civile nomina il suo consulente tecnico, dovrà comunicare la nomina (nel termine fissato dal giudice) con una dichiarazione che l’avvocato renderà:
- nel verbale dell’udienza in cui il consulente d’ufficio accetta l’incarico e giura
- o nel primo verbale di avvio della perizia che viene compilato dal consulente d’ufficio.
La funzione essenziale del consulente tecnico di parte è di preparare una relazione scritta con cui condividere, oppure contestare, le tesi che il consulente d’ufficio avrà svolto nella perizia.
La legge [2] consente al consulente di parte di:
- poter assistere alle operazioni del consulente d’ufficio (andando nei luoghi in cui si svolge la perizia);
- di partecipare alle udienze se ad esse è presente il consulente del giudice per illustrare le sue osservazioni sui risultati peritali.
La sentenza che concluderà il processo terrà conto quindi delle perizie d’ufficio e di parte (il giudice è libero comunque di non condividere le conclusioni dei consulenti di parte che non costituiscono prova).
Il compenso del consulente di parte è anticipato da chi lo nomina e poi, alla fine del processo, viene posto a carico della parte dichiarata perdente.
Il consulente di parte ha diritto al compenso
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