Portierato in condominio: come funziona?
Quale maggioranza serve in assemblea per decidere l’assunzione di un portiere? Come si dividono le spese? Si può vendere l’alloggio non utilizzato?
Il servizio di portierato può essere molto utile, soprattutto nei grandi edifici che si trovano in città. Il portiere, infatti, svolge numerose funzioni, molte delle quali possono risultare preziosissime, come ad esempio la vigilanza sull’immobile e il controllo delle persone che vi fanno ingresso. Ma non solo: si pensi al portiere che sia stato espressamente delegato a ricevere le raccomandate, in modo tale da evitare al condomino assente di dover poi recuperare la lettera all’ufficio postale. Con questo articolo ci occuperemo proprio di questo argomento: vedremo cioè come funziona il portierato in condominio.
Come vedremo, il portiere è un dipendente del condominio a tutti gli effetti; ciò significa che per assumerlo occorre una delibera assembleare e che deve essere pagato così come avviene per qualsiasi altro servizio comune. Ma non solo: il portiere può avere diritto anche all’alloggio, se l’edificio ne ha uno. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona il portierato in condominio.
Portierato condominiale: quale maggioranza serve?
L’istituzione del servizio di portierato condominiale deve essere votata dall’assemblea. Per la precisione, come già spiegato nell’articolo dal titolo Condominio: maggioranza assunzione portiere, per istituire il portierato occorre il voto favorevole della metà dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (cioè, 500 millesimi).
L’assunzione di un portiere è infatti un atto di straordinaria amministrazione per il quale non è possibile una maggioranza semplice; né a tanto può procedere l’amministratore autonomamente, cioè senza prima aver interpellato l’assemblea.
Chi sceglie il portiere del condominio?
La scelta concreta del portiere può essere fatta direttamente dall’assemblea al momento dell’approvazione del servizio di portierato, oppure può essere lasciata all’amministrazione, sempre però su delega dell’assemblea.
Portiere in condominio: cosa fa?
Il portiere condominiale svolge diverse mansioni, a seconda del tipo di contratto di lavoro che ha sottoscritto. Tra i principali compiti ci sono:
- vigilanza dello stabile, anche attraverso gli strumenti di videosorveglianza;
- distribuzione della corrispondenza ordinaria (cioè, le lettere che non sono raccomandate né atti giudiziari);
- assistenza alle ditte di manutenzione chiamate a effettuare lavori in condominio;
- apertura e chiusura delle porte d’accesso agli orari stabiliti dal regolamento.
A queste mansioni generali, cui è tenuto praticamente ogni portiere, se ne aggiungono altre speciali, eventualmente specificate all’interno del contratto, per le quali è previsto un compenso maggiore. Tra questi compiti aggiuntivi ci sono:
- la manutenzione dell’ascensore (se in possesso dell’abilitazione);
- il servizio di esazione delle quote condominiali (fermo restando l’obbligo per l’amministratore di far transitare le somme sul conto corrente condominiale);
- il ritiro della corrispondenza straordinaria (cioè delle raccomandate e degli atti giudiziari), se in possesso di delega da parte di un condomino;
- la pulizia degli spazi comuni e verdi.
Portierato condominiale: chi paga le spese?
Il servizio di portierato condominiale è pagato da tutti i proprietari, ciascuno in proporzione ai propri millesimi.
In pratica, il portiere è un servizio comune esattamente come gli altri; pertanto, il suo costo grava su tutti i condòmini, i quali pagano in proporzione al valore di ciascuna proprietà espressa in millesimi.
Servizio portierato condominiale: si può sopprimere?
Il servizio di portierato condominiale si può sopprimere così com’è stato approvato: ciò significa che occorre la stessa maggioranza prevista per l’approvazione/assunzione, e cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Alloggio portiere condominio: come funziona?
L’istituzione del servizio di portierato può prevedere l’assegnazione di un alloggio in cui vivrà il portiere con la sua famiglia.
Se l’edificio ha un alloggio destinato al portiere, il locale deve intendersi condominiale, nel senso che non è di proprietà privata ma comune.
Se l’alloggio del portiere è vuoto perché il servizio di portierato è stato soppresso, il condominio può decidere di darlo in affitto per guadagnare dai canoni di locazione.
Secondo la giurisprudenza, la locazione delle parti comuni rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione: per procedere a tanto sarà pertanto sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio. Se però la locazione è ultranovennale, allora è necessario il consenso unanime di tutti i condòmini.
Se il servizio di portierato è cessato, il condominio può anche decidere di vendere l’alloggio del portiere. In questo caso, però, occorre il consenso unanime dell’assemblea, visto che si tratta di cessione di un bene comune.
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