Polizza fideiussoria: che cos’è e come funziona
In che cosa consiste il contratto con la banca o con la compagnia di assicurazioni per poter affrontare un inadempimento con un creditore.
Una fideiussione è un contratto con cui una parte, cioè il fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, impegnandosi personalmente verso un creditore. L’alternativa a questa formula è quella di sottoscrivere un apposito contratto assicurativo concluso con una compagnia del settore o con una banca. Nello specifico, la polizza fideiussoria che cos’è e come funziona?
Che cos’è la polizza fideiussoria?
Una polizza fideiussoria è un contratto a titolo oneroso, concluso tra un garante (normalmente si tratta di una banca o di una compagnia assicuratrice) e il debitore, dietro richiesta del creditore beneficiario. L’obbligazione del garante non diviene attuale prima dell’inadempimento della diversa obbligazione principale, che ha come conseguenza l’obbligo secondario del risarcimento del danno.
Il contratto impegna il garante ad eseguire la prestazione «a prima richiesta e senza eccezioni»: significa che la banca o la compagnia sono tenute ad adempiere dietro semplice domanda del creditore basandosi solo sulla dichiarazione di quest’ultimo circa l’inadempimento del debitore, senza alcuna possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto tra debitore principale e creditore/beneficiario della garanzia.
Nei contratti aventi ad oggetto immobili da costruire o in costruzione la legge ha reso obbligatoria la stipulazione di una fideiussione o di una polizza fideiussoria.
Polizza fideiussoria: come funziona?
Quando c’è un mancato o inesatto adempimento da parte del debitore, il garante deve soddisfare il creditore garantito dalla polizza fideiussoria a semplice richiesta di quest’ultimo.
Due le clausole sulle quali si basa principalmente questo contratto: la clausola «a prima richiesta» e quella «senza eccezioni».
La clausola a prima richiesta
Questa clausola, inserita nella polizza fideiussoria, consente al creditore beneficiario della garanzia di ottenere il pagamento di quanto dovuto dietro semplice richiesta, senza dover fornire alcuna prova in merito all’inadempimento del debitore nel rapporto sottostante.
Scatta, in sostanza, un meccanismo di inversione dell’onere della prova: dovrà essere, infatti, il garante che intenda sottrarsi al pagamento (la banca o la compagni assicurativa) dimostrare l’eventuale nullità del contratto garantito o l’illiceità della causa.
Può capitare che il creditore debba accompagnare la richiesta di adempimento nei confronti del garante all’indicazione dei motivi che la giustificano: tale adempimento viene soddisfatto con una semplice ulteriore dichiarazione circa l’inadempimento del debitore, senza che sia necessario dimostrarlo.
Il debitore può agire nei confronti del creditore per recuperare quanto da questi percepito in eccedenza dal garante rispetto al danno effettivamente subito, soltanto se e nei limiti in cui abbia subito dal garante l’esercizio dell’azione di rivalsa.
La clausola senza eccezioni
Il garante, in virtù della clausola senza eccezioni della polizza fideiussoria, si impegna a pagare al creditore beneficiario senza contestazioni derivanti dal rapporto principale che potrebbero spettare al debitore. Detto in altre parole, la banca o la compagnia non possono contestare la validità, l’efficacia, l’esecuzione o, più in generale, qualunque vicenda relativa al contratto.
Ad ogni modo, possono essere opposte le eccezioni fondate sulla nullità del contratto presupposto per:
- contrarietà a norme imperative;
- illiceità della causa;
- richiesta fraudolenta o abusiva: il garante non è tenuto ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, mentre il debitore è legittimato a chiedere, anche in via d’urgenza, l’inibitoria del pagamento da parte del garante al creditore.
Tuttavia, la clausola non viene applicata al rapporto principale. Il garante, infatti, può sollevare le eccezioni che attengono alla validità dello stesso contratto di garanzia quali:
- l’inesistenza del contratto;
- la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
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