Polizia: quando può usare l’arma di servizio?
In quali casi un poliziotto o un carabiniere può sparare? Cosa dice la legge a proposito dell’uso delle armi e della legittima difesa?
L’uso dell’arma di servizio da parte delle forze dell’ordine è un argomento complesso e delicato. Quali sono le situazioni in cui un pubblico ufficiale può sparare? Per rispondere a queste domande, è essenziale comprendere le leggi che regolano l’impiego delle armi da parte di carabinieri e poliziotti.
In questo articolo, esamineremo le normative che determinano quando e come la polizia può utilizzare l’arma di servizio, ponendo l’accento su situazioni di legittima difesa, adempimento del dovere d’ufficio e altre circostanze specifiche.
Uso legittimo delle armi: cosa dice la legge?
La principale norma che disciplina l’uso legittimo delle armi da parte di ogni tipo di pubblico ufficiale è l’articolo 53 del codice penale.
Secondo la legge, non è punibile il pubblico ufficiale che, per adempiere ai propri doveri, fa uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza e, comunque, allo scopo di impedire la consumazione di gravi delitti.
In pratica, la legge dice che le forze dell’ordine possono usare le armi oppure altri mezzi di coazione fisica (sfollagente, manette, lacrimogeni, semplice forza bruta, ecc.) solo se ciò è indispensabile per:
- respingere una violenza. È il caso del poliziotto aggredito al quale non resta che sparare per difendere sé stesso o un’altra persona;
- vincere una resistenza. Si pensi al carabiniere che, pur di salvare una persona in pericolo di vita, si veda costretto a fare fuoco nei confronti di chi gli sbarra volontariamente la strada per ritardare i soccorsi;
- per impedire la realizzazione di gravi delitti, come stragi, naufragi, atti aviatori e ferroviari, omicidio volontario, rapine a mano armata e sequestri di persona. È il caso del poliziotto che spara al terrorista prima che inneschi una bomba.
La legge richiede altresì che l’uso dell’arma sia proporzionato alla situazione di pericolo in cui ci si trova.
In altre parole, l’agente deve considerare tutte le alternative non letali prima di decidere di sparare.
È compito del giudice valutare se l’uso dell’arma era l’unico mezzo per risolvere la situazione.
Polizia: quando può utilizzare la pistola per legittima difesa?
L’articolo 52 del codice penale stabilisce che l’uso dell’arma è giustificato quando si è costretti dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un’offesa ingiusta.
Anche in questo caso, la difesa deve essere proporzionata all’offesa e deve rappresentare l’ultimo rimedio a cui fare ricorso.
Immaginiamo un agente di polizia che si trova minacciato da un soggetto armato con l’intenzione di ferirlo gravemente. In questa situazione, l’agente può fare uso dell’arma di servizio per proteggere la sua vita.
Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dedicato alla legittima difesa.
Uso dell’arma di servizio per adempiere a un dovere d’ufficio
L’articolo 51 del codice penale affronta la questione dell’uso delle armi per adempiere a un dovere o a un comando imposto dall’autorità.
Anche in questo caso, l’agente non è punibile se agisce in ottemperanza a un dovere o a un ordine legittimo proveniente da un proprio superiore.
Tuttavia, se l’ordine è illegittimo, chi lo ha dato è sempre responsabile penalmente, mentre chi lo ha eseguito lo è solamente se poteva facilmente rendersi conto che il comando fosse illegale.
Il commissario ordina a uno dei poliziotti di fare fuoco contro il rapinatore in fuga. Essendo palesemente illegittimo, l’agente deve rifiutarsi, altrimenti a risponderne sarà anche lui.
Polizia: quando può sparare con l’arma di servizio?
Alla luce di quanto detto sinora, possiamo affermare che le forze dell’ordine (poliziotti, carabinieri, ecc.) possono legittimamente utilizzare l’arma di servizio e, quindi, fare fuoco contro un malintenzionato, solamente nelle seguenti ipotesi:
- quando è necessario per impedire la consumazione di un grave reato non ancora concretizzatosi. Non è quindi possibile, ad esempio, sparare all’omicida che ha già ucciso la vittima e che non costituisce più un pericolo;
- per difendere sé stessi o altri da un’aggressione ingiusta, purché la stessa non sia già terminata;
- ogni volta che un superiore abbia dato l’ordine di utilizzare le armi e il comando non appaia manifestamente illegittimo.
In buona sostanza, poliziotti e carabinieri devono fare affidamento su criteri di legittima difesa e adempimento del dovere d’ufficio per giustificare l’uso delle armi, che deve comunque rappresentare sempre l’ultima soluzione a cui fare ricorso.
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