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Pignoramento su atto notarile

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(@mariano-acquaviva)
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È possibile intraprendere un’esecuzione forzata sulla scorta di un documento rilasciato dal notaio? Cos’è un titolo esecutivo?

Nel caso in cui il debitore risulti inadempiente, il creditore può agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del suo credito. Innanzitutto, egli agirà per fare accertare l’esistenza del suo diritto e, successivamente, per attuare la sentenza di condanna del debitore nel caso in cui questi rifiuti ancora di pagare. L’esecuzione forzata è il procedimento esecutivo diretto alla realizzazione del diritto, ossia alla sua materiale attuazione anche contro la volontà del debitore. È in questo contesto che si pone l’argomento riguardante il pignoramento su atto notarile.

Contrariamente a quanto si possa comunemente credere, il titolo esecutivo che legittima la procedura di espropriazione non deve necessariamente essere costituito da un provvedimento del giudice, potendo talvolta essere sufficiente anche un documento redatto tra privati, purché abbia determinate caratteristiche. È per questo motivo che è possibile procedere al pignoramento sulla scorta di un atto pubblico notarile. Approfondiamo quanto appena detto.

Che cos’è l’esecuzione forzata?

Come anticipato, l’esecuzione forzata è la procedura giudiziaria che consente al creditore di attuare il suo diritto aggredendo i beni del debitore anche contro la volontà di questi.

L’esecuzione forzata si basa essenzialmente sull’espropriazione dei beni del debitore, i quali gli vengono sottratti per essere messi in vendita all’asta oppure assegnati direttamente al creditore.

Cos’è il pignoramento?

Ogni forma di esecuzione forzata comincia con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore.

Il pignoramento è un’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario ordina al debitore di non disporre dei suoi beni, i quali sono destinati a soddisfare le ragioni del creditore.

In buona sostanza, con il pignoramento viene imposto un vincolo di destinazione sui beni del debitore, in vista dell’espropriazione che dovranno subire a favore del creditore.

Il pignoramento può riguardare anche crediti che il debitore ha con altre persone: si parla in questi casi di pignoramento presso terzi.

Che cos’è il precetto?

Il pignoramento deve necessariamente essere preceduto dalla notifica del precetto, cioè di un formale atto con cui si invita il debitore a pagare entro dieci giorni, pena l’inizio dell’esecuzione forzata.

In buona sostanza, il precetto è un ultimatum che viene dato al debitore.

Il precetto ha una validità pari a novanta giorni, superati i quali il creditore deve notificare un nuovo precetto per poter dare inizio all’esecuzione forzata.

Il precetto viene solitamente notificato insieme al titolo esecutivo, cioè all’atto che legittima l’intera procedura d’espropriazione. È proprio in questo contesto che si pone il tema riguardante il pignoramento su un atto notarile.

Cos’è il titolo esecutivo?

Per legge [1], l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo. Di cosa si tratta?

Per “titolo esecutivo” si intende il documento scritto che accerta in modo incontrovertibile il diritto del creditore.

Secondo la legge, costituiscono titoli esecutivi:

  • i provvedimenti giudiziari, come le sentenze, le ordinanze e i decreti ingiuntivi;
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Solo in base a un valido titolo esecutivo è possibile intraprendere un’esecuzione forzata.

Per essere più precisi, il titolo esecutivo va sempre notificato al debitore personalmente, eventualmente anche insieme al precetto.

Si può fare un pignoramento sulla base di un atto notarile?

L’atto pubblico ricevuto dal notaio è titolo esecutivo non solo per la riscossione forzata delle somme dovute in virtù del medesimo, ma anche per l’esecuzione forzata degli obblighi di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili.

Gli atti notarili possono costituire un valido titolo esecutivo, esattamente come una sentenza del giudice; pertanto, legittimano il ricorso al pignoramento e alla successiva esecuzione forzata.

Per essere più precisi, la legge riconosce all’atto pubblico l’efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le obbligazioni di somme di danaro ma anche ai fini dell’esecuzione per consegna o rilascio.

È possibile sfrattare l’inquilino moroso senza ricorrere al giudice, se il contratto di locazione è stato redatto dal notaio.

Accanto all’atto pubblico è stata riconosciuta efficacia esecutiva, ma limitatamente alle obbligazioni di somme di danaro, anche alla scrittura privata autenticata, cioè al documento redatto da privati ma sottoscritto in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale.

Pertanto:

  • gli atti pubblici rogati dal notaio sono titoli esecutivi che giustificano ogni forma di azione esecutiva;
  • le scritture private autenticate dal notaio legittimano solamente l’esecuzione forzata per ottenere somme di denaro.

È quindi evidente il risparmio di tempo che garantisce il pignoramento su atto notarile: il creditore dovrà solamente procedere ad avvisare il debitore con precetto prima di dare avvio all’esecuzione, senza dover attendere che un giudice gli riconosca il proprio diritto.

 
Pubblicato : 31 Dicembre 2023 12:15