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Pignoramento presso terzi: quando fare opposizione?

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(@mariano-acquaviva)
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Come bloccare l’espropriazione dei beni del debitore? In quali casi è possibile contestare l’ingiunzione notificata dall’ufficiale giudiziario?

Il debitore che non paga può essere sottoposto ad esecuzione forzata: la legge consente al creditore di “aggredire” i suoi beni e di soddisfarsi su di essi anche senza il consenso del titolare. Con il presente articolo vedremo quando fare opposizione al pignoramento presso terzi.

Con questa procedura il creditore può rivalersi sui beni che altre persone devono dare al debitore. Classico esempio è il pignoramento del conto corrente bancario oppure dello stipendio, con cui il creditore chiede che le somme spettanti al debitore vengano a lui assegnate direttamente. Perché questo particolare procedimento possa funzionare occorre però rispettare determinate regole, in mancanza delle quali è possibile agire per bloccare il pignoramento presso terzi. Vediamo come.

Pignoramento: cos’è?

Il pignoramento è l’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di non disporre dei suoi beni in quanto gli stessi sono destinati a soddisfare le ragioni del creditore.

Da un punto di vista pratico, il pignoramento è un atto che il creditore (o meglio, il suo avvocato) consegna all’ufficiale giudiziario affinché lo notifichi al debitore e agli altri soggetti coinvolti nella procedura.

A partire dal momento della notifica, è fatto divieto al soggetto pignorato di disporre dei beni indicati nell’ingiunzione. Ogni atto compiuto sugli stessi è inefficace nei confronti del creditore.

Se il debitore vende la casa pignorata, il creditore potrà ugualmente soddisfarsi su di essa come se fosse ancora di proprietà del debitore.

Cos’è il pignoramento presso terzi?

L’atto di pignoramento presso terzi ha ad oggetto crediti del debitore oppure altre cose mobili appartenenti al debitore ma che si trovano nella materiale disponibilità di altre persone.

Classico esempio di pignoramento presso terzi è quello del conto corrente oppure dello stipendio, con cui si impone al creditore (banca, poste, datore di lavoro) del debitore di pagare direttamente al pignorante.

In sostanza, con il pignoramento presso terzi si attua una sorta di cessione forzata del credito del debitore nei confronti del creditore procedente (cioè, del pignorante).

Ovviamente, l’atto di ingiunzione deve essere notificato non solo al debitore ma anche al terzo, cioè a colui che è creditore del debitore, affinché sia informato della procedura esecutiva in corso e, soprattutto, non disponga dei beni al fine di sottrarli al pignoramento.

Come opporsi al pignoramento presso terzi?

Esistono diverse ragioni per cui è possibile fare opposizione al pignoramento presso terzi. Analizziamo le principali.

Mancanza di un valido titolo esecutivo

Perché un pignoramento sia valido occorre che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, cioè di un documento formale che consenta di avviare l’esecuzione forzata.

Solitamente si tratta di un provvedimento del giudice (decreto ingiuntivo, sentenza, ordinanza, ecc.), ma potrebbe anche trattarsi di un diverso atto (cambiale, atto pubblico ricevuto dal notaio, ecc.).

In effetti, senza titolo esecutivo l’ufficiale giudiziario non procederà nemmeno alla notifica del pignoramento; pertanto, può dirsi che esso rappresenti il presupposto fondamentale di ogni forma di espropriazione, senza il quale la procedura sarebbe sicuramente non valida.

Si badi bene: il titolo esecutivo non solo deve essere esistente ma deve anche consentire al creditore di procedere con l’espropriazione.

La sentenza di condanna di primo grado è immediatamente esecutiva nonostante l’impugnazione contro di essa proposta. Tuttavia, se il giudice dell’appello ha espressamente disposto la sospensione della sua efficacia, la sentenza non potrà essere utilizzata per cominciare una procedura esecutiva.

Prescrizione del diritto di credito

L’opposizione al pignoramento presso terzi può essere legittimata anche dalla prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva.

È il caso della sentenza favorevole che viene messa in esecuzione dopo oltre dieci anni.

Impignorabilità dei beni

A tutela della dignità del debitore, la legge non consente di pignorare ogni tipo di bene.

Tra le cose impignorabili rientrano: le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti (anche di rilevante valore economico), i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli.

Può dunque essere fatta opposizione contro il pignoramento con cui sono stati “aggrediti” beni impignorabili.

Assenza di valido precetto

Ogni forma di pignoramento deve essere preceduta dalla notifica non solo del titolo esecutivo ma anche del precetto.

Il precetto è l’atto con cui il creditore intima formalmente al debitore di pagare entro dieci giorni, pena l’inizio dell’esecuzione forzata.

Il precetto ha una validità di novanta giorni, scaduti i quali occorre procedere a una sua nuova notifica.

È quindi possibile fare opposizione al pignoramento presso terzi nel caso in cui esso non sia stato preceduto dalla notifica del precetto ovvero se la validità di questo sia scaduta.

Pignoramento di beni del terzo

Come ricordato, il pignoramento presso terzi coinvolge soggetti diversi dal debitore; ciò però non significa che sia possibile aggredire beni che non siano del debitore ovvero che non siano a lui destinati.

È quindi possibile proporre opposizione al pignoramento ogni volta che il vincolo di indisponibilità è stato posto su beni che appartengono a un soggetto del tutto estraneo alla procedura.

In questa ipotesi si parla di opposizione del terzo all’esecuzione.

Le diverse forme di opposizione al pignoramento

A secondo dei motivi che legittimano la contestazione, la legge distingue diverse forme di opposizione:

  • opposizione all’esecuzione, volta a contestare il diritto stesso del creditore a procedere con l’esecuzione forzata. Si può ricorrere a questa opposizione senza limiti di tempo, essenzialmente nelle seguenti ipotesi: 1. per illegittimità del titolo esecutivo che certifica il credito, per una serie di vizi di forma o requisiti mancanti; 2. per prescrizione del diritto di credito: si pensi al titolo esecutivo rimasto inattuato per oltre dieci anni; 3. per impignorabilità delle cose sottoposte a procedura esecutiva. Qualora sussistano le condizioni, è possibile già presentare opposizione contro l’atto di precetto, quindi senza dover attendere l’esecuzione del pignoramento vero e proprio.
  • opposizione agli atti esecutivi, con cui non si contesta la legittimità del diritto a richiedere la messa in atto della procedura di pignoramento, bensì l’esistenza di vizi formali nei vari atti di cui si compone il processo esecutivo. Un caso molto frequente è lo scoprire che vi sono dei vizi nella notifica del titolo esecutivo e del precetto. Questa forma di opposizione va presentata entro 20 giorni dalla data di compimento dell’atto o da quella in cui il debitore ne ha avuto conoscenza;
  • opposizione del terzo all’esecuzione, quando il pignoramento colpisce beni che si ritengono essere di proprietà del debitore, ma che in realtà sono di un soggetto del tutto estraneo alla procedura.
 
Pubblicato : 31 Dicembre 2023 13:45