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Pignoramento pensione: quale importo oltre il minimo vitale?

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(@redazione)
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Percepisco una pensione di invalidità di 300 euro e una di vecchiaia di 900 euro, per un totale di 1200 euro: in caso di pignoramento presso terzi della pensione, quale importo potrebbe trattenere il creditore?

Le norme sul pignoramento della pensione sono recentemente cambiate: in particolare, la legge ha fissato nuovi limiti di impignorabilità che vengono incontro alle esigenze di sopravvivenza del debitore.

Occorre fare riferimento all’articolo 545 del Codice di procedura civile che disciplina i cosiddetti crediti impignorabili. Articolo che, però, è stato modificato dal decreto Aiuti bis (DL n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022) [1]. La norma stabilisce i limiti al pignoramento di crediti alimentari, sussidi ai poveri, ai disoccupati, e ai disabili, stipendi e trattamenti di fine rapporto, pensioni e assegni di quiescenza.

Se il pignoramento della pensione avviene direttamente presso l’Inps (con notifica, cioè, dell’atto di pignoramento all’assicurato e all’Istituto di previdenza), occorre tenere presenti questi tre presupposti:

  • per i pensionati viene previsto il cosiddetto «minimo vitale impignorabile», che invece non vale per i dipendenti;
  • non è possibile intervenire sulle somme pari o inferiori ai 1.000 euro;
  • la parte eccedente i 1.000 euro è pignorabile solo entro il massimo di un quinto.

Per quanto riguarda il minimo vitale impignorabile della pensione è pari al doppio dell’assegno sociale e non può mai essere inferiore a 1.000 euro: ogni pensionato deve poter godere almeno di quella cifra per il proprio sostentamento e nessun creditore potrà mai togliergliela.

Va ricordato che l’assegno sociale viene aggiornato annualmente dall’Inps, quindi bisogna riferirsi all’importo più recente e moltiplicarlo per due. Ad esempio, per il 2023, l’importo dell’assegno sociale è di 503,27 euro, per 13 mensilità, mentre nel 2022 era di 469,03 euro. Questo significa che adesso il doppio è pari a 1.006,54 euro. Questa cifra costituisce il cosiddetto minimo vitale, perciò la pensione può essere pignorata soltanto per un quinto (il 20%) della parte eccedente 1.006,54 euro, fermo restando il generale limite di impignorabilità se non supera i mille euro.

Viceversa, e come detto, le pensioni superiori a 1.000 euro possono subire il pignoramento di un quinto ma solamente sulla parte che eccede tale somma. Così, nel caso di partenza, del lettore che ha una pensione di 1.200 euro, questi potrà subire il pignoramento di un quinto di 200 euro, cioè 40 euro al mese. Se avesse una pensione di 1.800 euro, potrebbe essere pignorato per 160 euro (un quinto di 800 euro), e così via.

Attenzione, però, perché ci sono delle eccezioni. Riguardano i pignoramenti derivanti da cartelle esattoriali (debiti quindi con il Fisco, con l’Amministrazione, con enti locali). Il limite del quinto, in questi casi, è derogato in questi modi:

  • se la pensione non supera 2.500 euro, la parte pignorabile della pensione sarà pari a 1/10 (un decimo), fermo restando la parte impignorabile;
  • se la pensione supera 2.500 euro ma non supera 5.000 euro, il limite pignorabile è di 1/7 (un settimo);
  • se la pensione supera 5.000 euro, il limite pignorabile è di 1/5.

Per ulteriori informazioni leggi anche “Limiti pignoramento 2023“.

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Pubblicato : 16 Gennaio 2023 16:10